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Legge

L.R. Molise 29/2006

Norme a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale

Normativa regionaleL.R. Molise 29/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Molise promuove e finanzia, dal mese successivo alla sua entrata in vigore, gli istituti di patronato operanti sul territorio regionale e riconosciuti dalla legge statale n. 152/2001. Prevede contributi annui integrativi per attività non statisticabili, criteri di riparto, controlli, decadenza in caso di irregolarità e una spesa annua autorizzata di 200.000 euro.

Contributi regionali agli istituti di patronato e di assistenza sociale

Contributi regionali agli istituti di patronato e di assistenza sociale

La legge disciplina, per la Regione Molise, un sistema di contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio regionale e legalmente riconosciuti ai sensi della legge n. 152/2001. L’intervento regionale è finalizzato a valorizzare attività di tutela, informazione e assistenza ai cittadini e ai lavoratori nei settori previdenziale e della sicurezza sociale.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione riconosce il valore sociale del servizio svolto dagli istituti di patronato e sostiene le attività di servizio, segretariato sociale, orientamento e mediazione con le istituzioni. L’attenzione è rivolta soprattutto all’assistenza nei confronti dei lavoratori, attivi o in quiescenza, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e per la gestione delle controversie con gli enti competenti.

Regime dei contributi

La concessione dei contributi annui è autorizzata a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge. I contributi hanno natura integrativa rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e sono destinati ad attività non statisticabili, diverse da quelle già finanziate ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 152/2001.

Criteri di determinazione e ulteriori iniziative finanziabili

La ripartizione dei contributi tiene conto di diversi elementi:

  • numero dei dipendenti in organico nelle sedi regionali degli istituti;
  • articolazione territoriale degli uffici e attività di patrocinio effettivamente svolta;
  • iniziative di promozione, informazione, prevenzione e formazione nei settori dell’assistenza e della sicurezza sociale.

La Regione può inoltre concedere contributi per specifiche iniziative, tra cui attività nelle aziende a tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, assistenza legale ai cittadini, convegni e seminari, formazione del personale, segretariato sociale per la famiglia, pratiche in materia di emigrazione e immigrazione e monitoraggio dei servizi e delle prestazioni sul territorio.

Commissione tecnica regionale

È istituita una Commissione tecnica regionale con sede presso l’assessorato alle Politiche sociali. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, svolge funzioni istruttorie e propositive verso la Giunta, in particolare sui criteri di riparto e sulla concessione dei contributi.

Per il primo anno di applicazione, la proposta di riparto deve essere trasmessa entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; negli anni successivi il termine ordinario è il 31 marzo di ogni anno.

Domanda, documentazione e controlli

I responsabili provinciali degli istituti devono presentare ogni anno domanda entro il 31 gennaio alla Commissione tecnica, allegando una relazione dettagliata sulle prestazioni non statisticabili rese, sulle attività svolte e sui report di monitoraggio dei servizi territoriali. Per il primo anno, il termine per la domanda è ridotto a 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La Commissione può richiedere ulteriori dati e disporre controlli. Le sedi degli istituti devono conservare e presentare la documentazione relativa all’attività svolta, i registri e ogni altro elemento utile alla verifica dell’efficienza e dell’assistenza prestata.

Regole di verifica, decadenza e sospensione

Le tabelle statistiche e la relazione riassuntiva devono essere accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante sull’esattezza dei dati. In caso di dichiarazioni false o mendaci, o di gravi irregolarità nella presentazione delle richieste, è prevista la decadenza immediata dai contributi e il divieto di presentare nuove domande per i cinque anni successivi. L’erogazione del contributo annuale può essere sospesa cautelarmente in caso di infrazione amministrativa rilevata.

Erogazione dei contributi

La Giunta regionale, sulla base della proposta della Commissione tecnica, approva i criteri di ripartizione e concede i contributi entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa annua di 200.000 euro. Per il 2006 è prevista l’istituzione del relativo capitolo di bilancio con la denominazione “Contributi regionali a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale” e con pari stanziamento. La previsione pluriennale del comma successivo risulta abrogata dal 2017.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e si applica esclusivamente nel territorio regionale.

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