Cassazione Penale, Sentenza n. 26423/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro detenuto con contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., ovvero del relativo controvalore in danaro. La ricorrente, terza interessata, deduceva di essere proprietaria dei metalli preziosi, di aver agito in buona fede, che il contratto era valido ed efficace e che l'oro non era riconducibile ai beni dell'impresa sottoposta a sequestro; chiedeva quindi la restituzione o il riconoscimento del controvalore, richiamando le tutele per i terzi di buona fede previste dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 ss. e art. 58) e lamentando la mancata considerazione della consulenza tecnica che, a suo dire, avrebbe dimostrato la possibilità di soddisfare i crediti dello Stato su altri beni della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a precedenti istanze già esaminate (provvedimento del 24/11/2023) e privo di elementi di novità; l'appellante non ha specificato punti di censura né motivi nuovi. Inoltre, l'eventuale interesse all'impugnazione deve essere concreto e idoneo a produrre un risultato immediato nella sfera giuridica dell'impugnante: qui ciò non sussisteva perché l'amministratore giudiziario era stato autorizzato a vendere l'oro e a versarne il ricavato nel F.U.G., e nelle ricognizioni non era stato individuato oro specificamente attribuibile al prodotto "Conto Tesoro". La Corte ha quindi condiviso la valutazione che la ricorrente, pur in buona fede, ha al massimo un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal codice antimafia (artt. 52 ss., procedura ex art. 57 d.lgs. 159/2011), o alternativamente potrà esercitare le eventuali facoltà contrattuali nei confronti dell'amministratore giudiziario ex art. 56 d.lgs. 159/2011. Condanna della ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
"artt. 52 e ss.", "art. 56", "art. 57", "art. 58"
Gli artt. 52 e ss. prevedono il procedimento volto a tutelare i terzi estranei ai reati: il terzo in buona fede non ottiene automaticamente la restituzione del bene sequestrato ma deve far valere la propria pretesa nella procedura di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato (art. 57 e segg.). L'art. 56 consente all'amministratore giudiziario di subentrare nelle facoltà contrattuali e di gestire richieste connesse ai contratti, previa autorizzazione del giudice quando necessario. L'art. 58 disciplina il riconoscimento del credito nella formazione dello stato passivo.
disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiama l'applicabilità delle norme del d.lgs. 159/2011 nell'ambito del procedimento penale per la tutela dei terzi creditori rispetto ai beni sequestrati.
art. 310 cod. proc. pen. (richiamato implicitamente dalla giurisprudenza)
Principi richiamati dalla giurisprudenza che regolano la struttura dell'appello cautelare: deve individuare specificamente i punti di censura e i motivi di fatto e di diritto, non può essere meramente ripropositivo.
Massime di principio
- Se un terzo di buona fede vede sequestrati beni che sostiene di possedere, la procedura ordinaria in tema di misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011) prevede la verifica del credito dinanzi al giudice delegato (art. 52 ss. e art. 57): non sempre è ottenibile un immediato dissequestro o la restituzione diretta del bene.
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata: occorre dimostrare anche che il bene sia effettivamente individuabile, non fuso o confuso con il patrimonio dell'impresa sequestrata, e che non siano intervenute vendite autorizzate o atti amministrativi che abbiano già disposto diversamente.
- Se l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, ha venduto i beni sequestrati e depositato i proventi nel F.U.G., il terzo potrà far valere una pretesa creditizia sul ricavato attraverso la procedura di verifica dei crediti; non è possibile ottenere lo stesso risultato con un appello cautelare privo di nuovi elementi.
- Gli atti e le decisioni precedenti (es. provvedimenti di rigetto già adottati) producono effetti preclusivi: un nuovo gravame che sia meramente ripropositivo senza elementi di novità è inammissibile.
- In situazioni analoghe è utile (a) precisare con chiarezza e puntualità i punti specifici di censura e produrre elementi nuovi e decisivi per l'impugnazione; (b) chiedere espressamente l'ammissione al procedimento di verifica dei crediti ai sensi del codice antimafia; (c) valutare l'azione nei confronti dell'amministratore giudiziario per l'esercizio delle facoltà contrattuali previste dall'art. 56 d.lgs. 159/2011.
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