Sentenza n. 5473/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria del concorso pubblico PNRR3 per la classe di concorso AG56 – strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado per la Regione Campania, nella parte in cui collocava al primo posto la controinteressata e al secondo il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria contestando l’attribuzione alla candidata vincitrice del punteggio relativo alla certificazione linguistica e al titolo CLIL. Aveva inoltre presentato istanze di accesso agli atti il 22 giugno 2026 e il 12 agosto 2026, chiedendo di conoscere i titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio, con specifico riferimento alla certificazione linguistica e al CLIL; nel ricorso aveva agito anche ai sensi dell’art. 116 c.p.a., lamentando il tardivo riscontro della prima istanza. Dopo aver acquisito la documentazione depositata dall’Amministrazione il 16 settembre 2026, il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 22 settembre 2026 e con atto qualificato come rinuncia, di non avere più interesse alla decisione, riconoscendo la sussistenza dei titoli contestati in capo alla vincitrice. L’Amministrazione aveva inoltre osservato che la differenza di 1,5 punti tra i candidati non dipendeva principalmente dai titoli contestati: questi avrebbero comportato un vantaggio di 0,50 punti per la controinteressata, mentre gli esiti delle prove concorsuali avevano inciso in misura maggiore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’espressa dichiarazione del ricorrente, intervenuta dopo l’acquisizione della documentazione che gli ha consentito di riconoscere la fondatezza dei titoli contestati. Ha ritenuto non necessario esaminare né la questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie — il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero — né la deduzione dell’Amministrazione sull’incidenza comparativa dei titoli e delle prove sul punteggio. La dichiarazione era contenuta anche in un atto di rinuncia depositato ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ma non risultava provato il perfezionamento della notifica alle parti interessate; il giudice ha quindi definito il giudizio valorizzando la sopravvenuta carenza di interesse, non la rinuncia processuale. Spese compensate per la questione processuale e la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Rilevato che la controversia ha ad oggetto la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. della graduatoria del concorso pubblico bandito ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n.205 (Classe di concorso AG56-Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado per la Regione Campania)
La disposizione è indicata quale fondamento dell’azione di annullamento della graduatoria concorsuale.
art. 116 c.p.a.
Rilevato che, con il ricorso introduttivo parte ricorrente, sul presupposto che la prima istanza fosse stata tardivamente riscontrata con la ostensione della documentazione del 5 agosto 2026, della tabella riepilogativa di tutti i titoli posseduti e dichiarati dalla candidata in sede di compilazione della domanda di partecipazione, valutati dalla Commissione, ha anche agito ex art. 116 c.p.a.;
La norma è richiamata come base dell’azione relativa al tardivo riscontro dell’istanza di accesso agli atti; il TAR non ne esamina il merito, poiché dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 22 l. 241/1990
Considerato che, con atto prot. -OMISSIS- del 22.06.2026 il ricorrente, avendone interesse concreto ed attuale, aveva formulato istanza accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge 241/90 con riferimento ai titoli accademici, scientifici e professionali e/o di servizio della vincitrice ed ha riformulato l’istanza in data 12 agosto 2026, precisando il proprio interesse conoscitivo a ricevere la certificazione linguistica e clil della controinteressata;
Il ricorrente aveva esercitato l’accesso documentale per conoscere i titoli dichiarati dalla candidata vincitrice, ma la decisione non definisce nel merito la relativa domanda.
art. 84 c.p.a.
Rilevato che tale dichiarazione è peraltro contenuta in un atto di rinuncia, ritualmente depositato ex art. 84 c.p.a., proveniente dal difensore munito di mandato speciale, ma per il quale non risulta allo stato prova del perfezionamento della notifica nei confronti non solo della parte resistente e della controinteressata, ma anche delle altre parti amministrazioni qualificate dal legislatore come parti necessarie, neanche intimate in giudizio;
La rinuncia depositata non è stata posta a fondamento della definizione del giudizio perché non risultava provata la sua notificazione alle parti interessate e alle ulteriori parti necessarie.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione dopo aver acquisito documentazione che chiarisce i fatti contestati, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le questioni di merito e le ulteriori questioni processuali non più rilevanti.
- La mancata prova della notificazione dell’atto di rinuncia alle parti interessate impedisce di fondare la definizione del giudizio sulla rinuncia; resta tuttavia possibile dichiarare l’improcedibilità sulla base di una distinta ed espressa sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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