Cassazione Penale, Sentenza n. 22369/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rettura impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (11/12/2023) che lo aveva ritenuto autore del reato di cui all'art. 390 c.p. per assistenza al latitante Ernesto Fazzalari, chiedendo la cassazione per due profili principali: 1) nullità e vizio di motivazione per l'inutilizzabilità dei dati di positioning e GPS usati nel giudizio, in quanto i supporti informatici non sarebbero stati presenti nel fascicolo del P.M. e sarebbero stati prodotti tardivamente (durante la discussione finale), con pregiudizio del contraddittorio e possibile nullità di cui agli artt. 416, 417, 178 c.p.p. e 523 c.p.p.; 2) contraddittorietà e insufficienza della prova in assenza dei dati tecnici, sicché gli altri elementi (videoriprese, servizi di osservazione, testimonianze) sarebbero inconcludenti senza il positioning/GPS.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure: i dati di positioning e GPS erano indicati e analizzati nelle informative di polizia giudiziaria (informativa "Rosa dei Venti") e risultavano noti o comunque accessibili alle difese; la loro utilizzazione è avvenuta anche tramite la testimonianza del Capitano Colangeli; la produzione materiale del supporto durante la discussione finale non ha avuto carattere integrativo o innovativo tale da imporre la rinnovazione della discussione, poiché il dato esisteva ontologicamente ed era già entrato nel processo; la difesa non ha dimostrato l'incidenza decisiva dell'eventuale vizio sul complessivo compendio probatorio; di conseguenza non sussiste nullità. La Corte ha inoltre osservato che non è decorso il termine di prescrizione per il reato contestato, ha confermato le risultanze della Corte d'appello quanto alla riformulazione del reato in termini di assistenza al latitante, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, compensando le spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili.
Norme richiamate
art. 390 cod. pen.
Norma del reato contestato (assistenza al latitante). La Corte d'appello ha riqualificato i fatti in questa fattispecie; la Cassazione ha rilevato che per tale reato non è maturata la prescrizione alla data odierna, anche in considerazione delle sospensioni disposte nel processo.
art. 416 c.p.p., comma 2; art. 417 c.p.p., comma 1 lett. c); art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c)
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla vicenda della nullità degli atti/processo. La Corte ha ritenuto che non sussistesse la nullità denunciata poiché i dati erano comunque acquisiti nelle informative di polizia giudiziaria e noti alle parti.
art. 523 c.p.p.
Norma che disciplina la nullità per vizio insanabile quando venga acquisito in dibattimento materiale nuovo dopo la discussione. La Corte ha interpretato che la tardiva produzione non determina automaticamente la nullità: occorre che la produzione sia effettivamente integrativa/innovativa e abbia incidenza decisiva sul giudizio, cosa non dimostrata nel caso concreto.
art. 407 c.p.p.
Richiamata in relazione agli effetti delle sospensioni su misure e termini processuali. La Corte osserva che le sospensioni disposte hanno inciso anche sulla decorrenza del termine di prescrizione.
Massime di principio
- Dati di positioning/GPS possono entrare nel processo tramite informative di polizia giudiziaria e tramite la deposizione di chi ha condotto le indagini; non sono di per sé esclusi se il supporto informatico non era materialmente nel fascicolo fin dal primo momento.
- La produzione materiale di supporti informatici durante la discussione finale non comporta automaticamente la nullità del procedimento: bisogna valutare se la produzione sia integrativa/innovativa e se abbia concretamente pregiudicato il contraddittorio.
- Chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti o prove deve dimostrare l'incidenza decisiva di tale vizio sul complessivo compendio probatorio: l'allegazione generica non basta.
- Se i dati tecnici richiedono una consulenza esperta per essere interpretati, la difesa deve tempestivamente chiedere accesso e/o consulenza; la mancata istanza specifica indebolisce la doglianza sulla pregiudizialità della tardiva produzione.
- La presenza di elementi indiziari convergenti (videoriprese, osservazioni, intercettazioni, riscontri materiali) può sovente supplire all'assenza o a limiti di singole fonti tecniche, se la ricostruzione complessiva appare univoca e priva di spiegazioni alternative plausibili.
- Le parti devono attivarsi per ottenere copia delle informative e dei supporti tecnici durante le indagini: la conoscenza o l'accessibilità originaria del materiale è elemento cruciale per valutare la fondatezza di una doglianza processuale.
- Le sospensioni dei termini processuali (anche per complessità del processo) incidono sulla decorrenza della prescrizione e devono essere valutate nel computo dei termini.
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