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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18393/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale di Brescia: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria circa la partecipazione a un'associazione mafiosa, sostenendo che le condotte contestate (rapporti di lavoro e di amicizia con i Tripodi, dichiarazioni che avrebbero indicato solo "addestramento", disponibilità occasionale a partecipare a spedizioni punitive, occultamento di armi e conoscenza di sistemi di false fatturazioni, partecipazione al riciclaggio di una Fiat 500) non dimostravano l'affectio societatis né una messa a disposizione stabile e consapevole per il sodalizio. Contestate altresì la qualificazione come agevolazione mafiosa dei reati di detenzione armi e riciclaggio e l'attualità delle esigenze cautelari (giovane età, assenza di precedenti, periodo intercorso, fine del rapporto di lavoro). In via aggiunta sono stati dedotti motivi relativi al vizio di motivazione circa l'affectio societatis.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla gravità indiziaria sulla partecipazione di Costante all'associazione mafiosa. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato perché le condotte contestate dovessero essere interpretate come espressione di una "messa a disposizione" stabile e consapevole a favore del sodalizio, piuttosto che come rapporti personali e di dipendenza esclusivamente bilaterali con Stefano Tripodi. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Le questioni relative all'aggravante dell'agevolazione mafiosa e all'attualità delle esigenze cautelari sono state ritenute assorbite e non decise.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza e le conseguenze del rinvio al Tribunale di riesame: la sentenza annulla e rinvia per nuovo giudizio al giudice competente ai sensi dell'articolo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio della gravità indiziaria applicato per il giudizio cautelare: la Corte ricorda che per la partecipazione all'associazione mafiosa è richiesta una probabilità indiziaria elevata che però il Tribunale non ha dimostrato in modo convincente rispetto alla "messa a disposizione" stabile del ricorrente.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo comparativo per distinguere il grado di certezza probatoria richiesto (oltre ogni ragionevole dubbio) rispetto al grado indiziario richiesto in sede cautelare; la Corte precisa che la prova in sede cautelare non raggiunge il livello dell'art. 533 ma deve comunque essere convincente.

  • Sez. Un., n. 36958 del 25/05/2021 (Modaffari, Rv. 281889)

    Giurisprudenza richiamata per i principi sull'associazione mafiosa: occorre non solo uno status ma un contributo rilevante e stabile, consapevolezza dell'appartenenza e volontà di mantenere il sodalizio; la Corte applica tali principi sottolineando che non è stata data motivazione convincente che le condotte di Costante soddisfino questi requisiti.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Per configurare la partecipazione a un'associazione mafiosa non è sufficiente dimostrare rapporti personali o l'esecuzione occasionale di favori: è richiesta la prova, anche a livello di gravità indiziaria, di un contributo stabile, rilevante e consapevole alla vita e agli scopi del sodalizio (affectio societatis).
  • Elementi come elogi, propositi di "addestramento", occulti affidamenti di armi o la partecipazione a singoli reati non necessariamente attestano l'appartenenza; il giudice deve motivare perché tali fatti superano la lettura alternativa di rapporti personali o disponibilità occasionale.
  • In sede cautelare il giudizio si fonda sulla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), ma tale gravità richiede una motivazione precisa che colleghi materialmente e psicologicamente le condotte al progetto criminoso dell'associazione.
  • Dubi interpretativi significativi circa la natura delle condotte (personale/bi-laterale vs. messa a disposizione per il sodalizio) possono portare all'annullamento della misura cautelare e al rinvio per nuovo esame; il giudice deve esplicitare il passaggio logico che scarta le interpretazioni alternative.
  • Fattori personali (giovane età, assenza di precedenti, cessazione del rapporto di lavoro, tempo intercorso) devono essere valutati in sede di bilanciamento dell'esigenza cautelare; la mera elencazione di elementi indiziari non basta a mantenere la custodia se non è dimostrata la concretezza e persistenza della pericolosità e dell'integrazione nel sodalizio.
  • Per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa va dimostrato l'interesse o il vantaggio per l'associazione nel comportamento contestato; reati commessi nell'esclusivo interesse personale di un capo possono non integrare automaticamente l'aggravante se non collegati all'organizzazione.

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