Ordinanza n. 2000/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - Bologna, (sezione seconda) n. 99 del 29 aprile 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione cautelare dell'atto amministrativo contestato in primo grado. Il testo non espone il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né le specifiche censure di legittimità articolate dalla società; precisa soltanto che le censure erano articolate e che la controversia riguardava una platea in calcestruzzo armato realizzata nell'ambito delle attività della società, la quale svolge attività turistico-ricettive e organizza meeting aziendali ed eventi privati di festeggiamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di prima delibazione, il Collegio non ha escluso la possibile sussistenza del fumus delle censure, ma ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora, che peraltro non era stato chiaramente prospettato dall'appellante. Il pregiudizio cautelare è stato ritenuto non sufficientemente evidente anche perché la società può continuare a esercitare le proprie attività turistico-ricettive e a organizzare meeting aziendali ed eventi privati utilizzando le modalità praticate prima della realizzazione della platea in calcestruzzo armato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; l'appello è stato respinto per carenza del necessario periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la concessione della misura richiede la presenza del periculum in mora, che deve essere specificamente prospettato e risultare adeguatamente evidente; la mera articolazione di censure potenzialmente assistite da fumus non è sufficiente.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il ricorrente possa continuare a svolgere la propria attività, seppure con modalità antecedenti alla realizzazione dell'intervento oggetto di contestazione, senza che emerga un pregiudizio grave e imminente adeguatamente dimostrato.
- La mancata chiara prospettazione del pregiudizio cautelare giustifica il rigetto dell'appello cautelare, anche qualora il giudice non escluda in via preliminare il fumus delle censure.
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