Sentenza del 28/06/2016 n. 4245 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Sospensione nel caso di sequestro di azienda con confisca di beni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'asserita sospensione delle procedure di riscossione in presenza del sequestro di un'azienda e la possibile estinzione dei crediti erariali per confusione a seguito della confisca dei beni. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che le norme sulle procedure esecutive, sugli atti di pignoramento e sui provvedimenti cautelari imponessero la sospensione anche con riferimento alle cartelle di pagamento, oppure che la confisca determinasse l'estinzione dei debiti tributari.
La decisione
La sospensione prevista dalla disciplina delle procedure esecutive e cautelari in caso di sequestro di aziende non si applica alle cartelle di pagamento. Inoltre, l'estinzione per confusione dei crediti erariali ai sensi dell'art. 1253 c.c. può verificarsi soltanto quando la confisca sia definitiva, ad esempio perché disposta con sentenza passata in giudicato. Nel caso esaminato, pertanto, non è stata riconosciuta né la sospensione della riscossione né l'estinzione dei crediti in assenza di confisca definitiva.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 159/2011, art. 50
Le disposizioni sulla sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in caso di sequestro di aziende non si estendono alle cartelle di pagamento.
Codice civile, art. 1253
La confusione, e quindi l'estinzione dell'obbligazione tributaria, può operare solo quando la confisca sia divenuta definitiva, come nel caso di una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Il sequestro di un'azienda non comporta automaticamente la sospensione della riscossione delle cartelle di pagamento: occorre verificare l'ambito specifico della norma invocata.
- Le misure cautelari e le procedure esecutive disciplinate dalla normativa antimafia non devono essere automaticamente equiparate alla riscossione mediante cartella.
- La confisca non definitiva, pendente il giudizio o impugnabile, non estingue di per sé i debiti tributari per confusione.
- Per invocare l'estinzione del debito fiscale occorre normalmente attendere la definitività della confisca, risultante, ad esempio, dal passaggio in giudicato della sentenza.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra sequestro provvisorio, confisca non definitiva e confisca definitiva, poiché producono effetti diversi sulla riscossione.
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