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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05288/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA maturato nel periodo pre-fallimentare ed esposto nella dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019. La società fallita aveva chiesto il rimborso assumendo la cessazione dell'attività a seguito della dichiarazione di fallimento, che la CTR aveva ritenuto equiparabile alla chiusura dell'impresa ai fini dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la sola esposizione del credito in dichiarazione non basta a provarne l'esistenza sostanziale e che il contribuente avrebbe dovuto documentare il credito con idonea contabilità. L'Ufficio ha inoltre affermato che la scadenza dei termini di accertamento non impedisce di contestare la spettanza del credito chiesto a rimborso, trattandosi di un controllo sulla debenza del rimborso e non di una rettifica dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto errata la decisione di appello perché la CTR aveva riconosciuto il rimborso solo sulla base della cessazione dell'attività conseguente al fallimento, senza verificare se il fallimento avesse assolto l'onere di provare l'esistenza sostanziale del credito IVA. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di rimborso di eccedenze IVA, il credito non nasce dalla mera indicazione in dichiarazione e può essere contestato dall'Amministrazione anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, se non deriva da una semplice sottostima dell'imposta dovuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    La cessazione dell'attività è richiamata come presupposto del rimborso IVA, ma non esonera il contribuente dall'onere di provare la sussistenza sostanziale del credito richiesto.

  • art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972

    È la norma invocata nel motivo di ricorso per sostenere che, nelle procedure fallimentari, il credito IVA chiesto a rimborso deve essere effettivamente provato e non può essere riconosciuto per la sola esposizione in dichiarazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La contestazione del credito IVA chiesto a rimborso è qualificata come mera difesa e quindi non soggetta a preclusione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Si applica il principio generale dell'onere della prova: spetta al contribuente, quale attore sostanziale nella lite di rimborso, dimostrare i fatti costitutivi del credito.

  • art. 23 Cost.

    È richiamato per escludere che la dichiarazione fiscale possa costituire di per sé il titolo stabile del diritto al rimborso.

  • art. 53 Cost.

    Il riconoscimento del credito richiede la verifica positiva dei presupposti sostanziali, in coerenza con il principio di capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    L'azione dell'Amministrazione di contestazione dell'esistenza del credito è ritenuta coerente con i doveri di imparzialità e corretta riscossione.

  • art. 3 Cost.

    Il sistema non è ritenuto discriminatorio perché consente sia al fisco sia al contribuente di contestare o correggere la dichiarazione nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso di un credito IVA, il contribuente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito; la mera esposizione del credito in dichiarazione non è sufficiente a dimostrarne l'esistenza.
  • La dichiarazione fiscale non ha, di regola, valore costitutivo del diritto al rimborso: il credito deve risultare da una positiva verifica della sua effettiva sussistenza, anche quando l'Amministrazione non abbia esercitato nei termini il potere di accertamento o rettifica.
  • La contestazione dell'esistenza del credito IVA chiesto a rimborso integra mera difesa e può essere svolta anche oltre i termini decadenziali previsti per l'accertamento, senza che operi una preclusione processuale.
  • Nelle controversie di rimborso IVA, il fallimento o la cessazione dell'attività possono rilevare come presupposto formale della domanda, ma non esonerano dalla prova sostanziale del credito.
  • Il silenzio o l'inerzia dell'Amministrazione rispetto alla dichiarazione non equivale a riconoscimento implicito del credito, potendo al più integrare un rifiuto tacito impugnabile.
  • La tutela del legittimo affidamento non impedisce all'Amministrazione di contestare crediti IVA che non risultino effettivamente spettanti, poiché il sistema fiscale è fondato sulla dichiarazione come atto di autoliquidazione ma non come titolo definitivo del credito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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