Cassazione Civile, Sentenza n. 15633/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole all'acquirente (Lo Muscio). Le censure principali riguardavano: (i) nullità del procedimento per mancata concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (art. 190 c.p.c. e connessi); (ii) difetto di legittimazione dell'acquirente a chiedere risarcimento per vizi riconducibili alle parti condominiali; (iii) tardiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c.; (iv) riconoscibilità dei vizi alla data di vendita (esclusione della garanzia); (v) ultra/extra-petizione per aver imposto ai venditori l'onere delle riparazioni di parti comuni; (vi) indebita locupletazione dell'acquirente e conseguente diritto di rivalsa dei venditori verso il condominio; (vii) illegittimità della costituzione del collegio giudicante per partecipazione di giudice ausiliario (incostituzionalità della normativa che li prevede).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente (liquidate in euro 3.600,00 oltre oneri). Motivazione sintetica: (a) la costituzione del collegio con giudice ausiliario non invalidava la decisione, attesa la pronuncia della Corte costituzionale che ha differito l'illegittimità; (b) la rinuncia ai termini per lo scambio delle comparse, verbalmente espressa in udienza e riportata nel processo verbale, era valida e non poteva essere fatta valere dai ricorrenti che non avevano subito pregiudizio; (c) i vizi erano stati occultati dai venditori mediante interventi di stuccatura e tinteggiatura prima della vendita, per cui ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c. la denuncia non era necessaria; (d) i difetti, sebbene in parte originati da carenze delle parti comuni, si manifestavano direttamente sull'unità venduta e perciò rientrano nell'ambito della garanzia per i vizi della cosa venduta; (e) il risarcimento è stato quantificato in relazione alla diminuzione di valore e ai costi necessari per eliminare i vizi dell'immobile, senza configurare indebita locupletazione dell'acquirente; (f) i venditori, se ritengono, possono agire in rivalsa nei confronti del Condominio, ma ciò non impediva la pretesa del compratore nei loro confronti.
Norme richiamate
art. 190 c.p.c.
"rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c."
La Corte ha ritenuto valida la rinuncia verbale resa in udienza e verbalizzata; il processo verbale fa fede fino a querela di falso e la parte che ha rinunciato non può opporre la nullità per mancata concessione dei termini.
art. 281-sexies c.p.c.
Il deposito di note illustrative prima dell'udienza di discussione giustifica la rinuncia ai termini per le comparse conclusionali; rilevanza probatoria delle note depositate ex art. 281-sexies.
art. 1490 c.c.
Per integrare il vizio occorre che esso renda la cosa inidonea all'uso o ne diminuisca apprezzabilmente il valore; è valutazione di merito e opera anche quando la causa del vizio provenga da fattori esterni se il difetto ricade sulla cosa venduta.
art. 1494 c.c.
L'azione di risarcimento per vizi può coprire tutte le conseguenze economiche subite dall'acquirente (costi di ripristino, diminuzione di valore, lucro cessante) ed è cumulabile o alternativa rispetto alle altre azioni previste dalla disciplina della vendita.
art. 1495 c.c.
La denuncia dei vizi nel termine previsto non è necessaria quando il venditore ha occultato i vizi con interventi volti a renderne difficile la scoperta; la Corte ha ritenuto provato l'occultamento e quindi esclusa la decadenza.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che non vi sia stato vizio di ultra- o extra-petizione: la domanda di risarcimento mirava alla riparazione del danno subito dall'acquirente e alla eliminazione dei vizi che ne avevano diminuito il valore.
art. 158 c.p.c.
La costituzione del collegio con giudice ausiliario non è stata considerata causa di nullità, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che ha differito l'illegittimità della normativa e dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
art. 130 c.p.c.; art. 57 c.p.c.; art. 84 disp. att. c.p.c.; art. 157 c.p.c.
Regole sul processo verbale e sulle nullità formali: il verbale redatto dal cancelliere e sottoscritto dal presidente fa fede e la nullità può essere rilevata solo da chi ne ha interesse; la parte che ha rinunciato non può farne motivo di nullità.
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposizione sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo di versamento da parte dei ricorrenti di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato.
legge n. 98/2013 (artt. 62-72, conv. d.l. n. 69/2013)
Normativa che ha introdotto la figura dei giudici ausiliari; la Corte ha ritenuto che, per il caso concreto, la loro partecipazione non abbia invalidato la decisione, anche in ragione della pronuncia della Consulta che ha differito l'illegittimità.
Massime di principio
- Una rinuncia ai termini processuali espressa in udienza e verbalizzata è valida e difficilmente annullabile; chi ha rinunciato non può poi far valere la nullità per la mancata concessione dei termini.
- Se il venditore ha occultato i vizi con interventi volti a nasconderli, l'acquirente è esonerato dall'obbligo di denuncia previsto dall'art. 1495 c.c.; l'occultamento esonera dalla decadenza e legittima l'azione per vizi anche se le cause sono in parte riconducibili a parti comuni.
- La garanzia per vizi copre i difetti che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono significativamente il valore: rileva l'effetto sul bene venduto, non esclusivamente la causa remota del difetto.
- L'azione di risarcimento per vizi può comprendere i costi di eliminazione dei difetti e la diminuzione di valore (interesse positivo) dell'immobile; non costituisce automaticamente indebita locupletazione dell'acquirente se il risarcimento è commisurato al danno effettivo.
- Il venditore che abbia risarcito l'acquirente per vizi derivanti anche da carenze delle parti comuni può eventualmente esperire azione di rivalsa nei confronti del Condominio o degli altri condomini, ma ciò non pregiudica l'azione diretta dell'acquirente nei confronti del venditore.
- La partecipazione di giudici ausiliari al collegio, secondo l'orientamento giurisprudenziale e in presenza delle pronunce costituzionali applicabili, non determina automaticamente la nullità della sentenza; occorre verificare la legittimità della nomina nel momento della decisione.
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