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Sentenza

Sentenza del 16/05/2016 n. 1295 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - raddoppio dei termini - ipotesi di reato - obbligo di denuncia penale - è tale in concreto - art. 1, comma 132, l. n. 128/2015 - è norma di interpretazione autentica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale previsto dall'art. 37 del d.l. n. 223/2006. Il contribuente contestava l'utilizzo del termine raddoppiato in assenza di una concreta denuncia penale presentata dall'Amministrazione entro il termine ordinario per l'accertamento. La questione interpretativa concerneva l'art. 1, comma 132, del d.lgs. n. 128/2015, considerato norma di interpretazione autentica della disciplina previgente.

La decisione

È stato affermato che il raddoppio dei termini non può fondarsi sulla mera astratta configurabilità di un reato. È necessario che l'Amministrazione presenti concretamente la denuncia prevista dall'art. 331 c.p.p. entro la scadenza dei termini ordinari di accertamento. La novella del 2015 ha chiarito retroattivamente tale requisito, superando l'orientamento precedente secondo cui era sufficiente l'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante anche non denunciata. L'accertamento fondato esclusivamente sul termine raddoppiato, senza denuncia tempestiva, è quindi tardivo e illegittimo.

Norme richiamate

  • Art. 37 del d.l. n. 223/2006

    La disposizione prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti che comportassero l'obbligo di denuncia penale. Alla luce dell'interpretazione autentica successiva, il raddoppio richiede una denuncia effettivamente presentata entro i termini ordinari.

  • Art. 1, comma 132, d.lgs. n. 128/2015

    È qualificato come norma di interpretazione autentica della disciplina previgente e chiarisce che il raddoppio dei termini opera soltanto quando la denuncia penale sia stata concretamente inoltrata entro la scadenza del termine ordinario di accertamento.

  • Art. 331 c.p.p.

    Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono notizia di un reato perseguibile d'ufficio. Nel caso esaminato, la denuncia deve risultare effettivamente presentata e tempestiva.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato sulla base della sola ipotizzabilità astratta di un reato: occorre una concreta fattispecie penalmente rilevante.
  • L'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia penale e la sua trasmissione entro il termine ordinario di accertamento.
  • Una denuncia presentata dopo la scadenza del termine ordinario non può sanare retroattivamente la tardività dell'accertamento.
  • Quando una norma successiva è qualificata come interpretazione autentica, il chiarimento può applicarsi anche a situazioni anteriori, nei limiti della disciplina transitoria e dei giudizi ancora pendenti.
  • In casi analoghi è necessario verificare separatamente la concreta configurabilità del reato, la data della denuncia e la scadenza del termine ordinario: l'assenza o la tardività di uno di tali elementi può rendere illegittimo il raddoppio.

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