Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11416/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della Determinazione della Regione Lazio n. G17795 del 29/12/2025 e del relativo allegato 1, mai notificata, successivamente conosciuta, con la quale si è determinato di cancellare dal RUNTS tutti gli enti di cui all'Allegato 1, ivi compresa la ricorrente, con conseguente perdita immediata di ogni beneficio conseguente alla pregressa iscrizione nel Runts, con particolare riferimento alla possibilità di sottoscrivere con le amministrazioni pubbliche le convenzioni disciplinate dall'articolo 56 del D.lgs. 117/2017 o di partecipare a procedure di co-programmazione o coprogettazione con le medesime amministrazioni pubbliche, nonché alla possibilità di utilizzare l'indicazione di ente del terzo settore (ETS), di associazione di promozione sociale (APS) o di organizzazione di volontariato (ODV) (Determinazione della Regione Lazio n. G17795 del 29/12/2025); - della Determinazione della Regione Lazio n. G08390 del 24/06/2024, e del relativo allegato A, pubblicata sul BURL n. 51 del 25/06/2024, non notificata e successivamente conosciuta, avente ad oggetto “diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimenti nel Registro Unico Nazione del Terzo Settore che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020 e/o deposito del bilancio ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020” (Determinazione della Regione Lazio n. G08390 del 24/06/2024); - della Determinazione della Regione Lazio n. G08745 del 1/07/2024, non pubblicata e non notificata, avente ad oggetto “Rettifica Determinazione Direttoriale n. G08390 del 24/06/2024 ”, successivamente conosciuta (Determinazione della Regione Lazio n. G08745 del 1/07/2024); - della comunicazione del 24 gennaio 2026, trasmessa via PEC da avvisi.runts@cert.infocamere.it ; - della Determinazione della Regione Lazio n. G00968 29/01/2026, avente ad oggetto “Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G17795 del 29/12/2025""Determinazione n. G08390 del 24/06/2024, rettificata con Determinazione n. G08745 del 01/07/2024, "Diffida ad adempiere nei confronti degli Enti iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che non hanno adempiuto all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020". Cancellazione dal Runts degli enti inadempienti, ivi compresi gli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Determinazione della Regione Lazio n. G00968 29/01/2026); - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente ma funzionali alla presente impugnazione.

Giustizia amministrativa202601468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la soddisfazione integrale della pretesa mediante la Determinazione regionale n. G03038 del 9 marzo 2026 avesse fatto venire meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e dell'assenza di opposizione delle parti resistenti.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di diffida e cancellazione dal RUNTS, nonché atti connessi e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato vari atti della Regione Lazio relativi alla diffida ad adempiere agli obblighi di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti e del bilancio nel RUNTS, nonché la successiva cancellazione dal Registro, con perdita dei benefici connessi all'iscrizione come ente del terzo settore e organizzazione di volontariato. Sono stati impugnati anche una comunicazione PEC, atti di rettifica e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dalla Determinazione regionale n. G03038 del 9 marzo 2026 e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta da un successivo provvedimento dell'amministrazione, con conseguente venir meno dell'interesse attuale alla decisione di annullamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando la parte ricorrente la rappresenta espressamente e le amministrazioni resistenti non si oppongono, purché dagli atti emerga l'integrale soddisfazione della pretesa azionata.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.