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Messaggio

Messaggio numero 7597 del 04-05-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica l’apertura della procedura INPS per presentare le domande di sgravio contributivo relative agli importi corrisposti nel 2010, richiamando circolare e messaggi già pubblicati. Fornisce inoltre chiarimenti operativi su periodo utile, modalità di trasmissione, soggetti legittimati e casi particolari, tra cui operazioni societarie, lavoro somministrato e massimale contributivo.

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello 2010

Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello 2010

Il documento riguarda l’accesso al beneficio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 con riferimento agli importi corrisposti nell’anno 2010. L’INPS comunica l’apertura della finestra per l’invio delle domande e fornisce precisazioni operative emerse durante la fase sperimentale.

Riferimenti precedenti e disponibilità della procedura

Sono richiamati:

  • la circolare n. 51 del 30/03/2012, con cui sono stati illustrati i contenuti del beneficio e le prime indicazioni per richiedere lo sgravio;
  • il messaggio n. 5880 del 3/04/2012, con le specifiche tecniche per la compilazione dei flussi XML contenenti più domande;
  • il messaggio n. 6454 del 13/04/2012, con il manuale utente e l’avvio della fase sperimentale.

La documentazione è indicata come pubblicata sul sito INPS, nella sezione "Informazioni" – "Aziende, consulenti e professionisti" – "Sgravi contrattazione II livello 2010".

Termine per la presentazione delle domande

L’INPS comunica che le domande per lo sgravio relativo all’anno 2010 possono essere trasmesse via internet:

  • singolarmente;
  • oppure tramite flussi XML.

La finestra di invio è fissata:

  • dalle ore 15 del 7/05/2012;
  • alle ore 23 del 3/06/2012.

L’applicazione è disponibile nell’area "Servizi per Aziende e Consulenti", all’interno dei "Servizi on line" del sito www.inps.it.

Soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura sono quelli indicati nel paragrafo 9 della circolare n. 51 del 30/03/2012.

Chiarimenti sulla logica del beneficio e sul periodo di riferimento

L’INPS precisa che il beneficio segue una logica di "cassa". Ne consegue che le domande possono riguardare esclusivamente importi collegati alla contrattazione di secondo livello effettivamente corrisposti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010.

In caso di più contratti con incidenza sul medesimo anno 2010, devono essere presentate domande separate, con i relativi dati contrattuali distinti.

Se nel 2010 è stato corrisposto un premio riferito a un contratto scaduto entro il 2009, ai fini dello sgravio deve essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto.

Operazioni societarie e soggetto che presenta l’istanza

Il documento disciplina diversi casi di successione aziendale:

  • in caso di operazioni societarie, come fusione o incorporazione, con passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. e estinzione del soggetto incorporato, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro subentrante;
  • ai fini del tetto del 2,25%, occorre considerare le retribuzioni complessivamente percepite dai lavoratori nell’anno, anche se in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
  • se dopo il pagamento del premio interviene una cessione di azienda o di ramo d’azienda con passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza estinzione del cedente, lo sgravio deve essere richiesto da quest’ultimo, salvo diverso accordo;
  • per i lavoratori coinvolti, l’istanza deve comunque essere presentata da un solo soggetto;
  • il cessionario può comunque presentare domanda per il premio eventualmente da lui stesso corrisposto.

Aziende cessate o sospese

Le aziende che nel corso del 2010 hanno corrisposto premi rientranti nel beneficio e che successivamente hanno sospeso o cessato l’attività possono comunque richiedere l’incentivo.

Limite del 2,25% e massimale contributivo

Per i lavoratori soggetti alle disposizioni della legge n. 335/1995 sul massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da prendere in considerazione per determinare il tetto del 2,25% è comunque limitata al massimale stesso.

Lavoro somministrato

Per le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni:

  • ai fini dell’accesso allo sgravio occorre fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce;
  • le domande relative ai lavoratori somministrati devono essere presentate esclusivamente dalle imprese di somministrazione, sulle quali gravano gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 276/2003.

Società capogruppo delegate

Le società capogruppo, se delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate, possono inoltrare singole domande di sgravio riferite alle medesime società.

Contatti per richieste di chiarimento

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.

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