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Messaggio

Messaggio numero 7222 del 27-04-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra gli effetti operativi delle modifiche ISVAP sul conflitto di interesse degli intermediari assicurativi, con decorrenza 2 aprile 2012, e le conseguenti istruzioni per la procedura CQP nella gestione dei contratti di cessione del quinto. Distingue i casi in cui il costo della polizza è indicato o non indicato, sia per enti finanziari convenzionati/internet sia per enti non convenzionati/intranet, precisando quando compilare o meno il campo "Dati assicurazione" e quali controlli tariffari continuano ad essere effettuati.

Nuove modalità di gestione dei contratti di cessione del quinto in relazione ai dati assicurativi

Modifiche operative sui contratti di cessione del quinto dopo il provvedimento ISVAP n. 2946/2011

Il documento descrive le implementazioni introdotte nella procedura di acquisizione e gestione dei contratti di prestito con cessione del quinto della pensione a seguito del provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011. Le nuove disposizioni, efficaci dal 2 aprile 2012, incidono sulla gestione dei dati assicurativi nei contratti trasmessi all’Istituto, in particolare nei casi in cui non sia indicato il costo dell’assicurazione obbligatoria per il rischio premorienza.

Quadro normativo e motivo dell’intervento

Il provvedimento ISVAP modifica il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi. In base alle nuove regole, dal 2 aprile 2012 gli intermediari devono astenersi dall’assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto, sia in forma individuale sia collettiva.

Da tale modifica deriva la possibilità che all’Istituto pervengano anche contratti di cessione del quinto della pensione privi dell’indicazione del costo dell’assicurazione obbligatoria. Il documento chiarisce quindi come la procedura CQP debba essere utilizzata in tali ipotesi.

Piano contrattuale o piano di rinnovo di ente finanziario convenzionato (Internet)

Per i contratti di cessione del quinto di enti finanziari convenzionati si distinguono due casi.

Contratti con costo della polizza indicato

Per i contratti che utilizzano il Fondo Rischi INPDAP, nonché per quelli che utilizzano una compagnia di assicurazione del libero mercato nei quali sia indicato l’importo della polizza, la procedura continua ad eseguire le ordinarie verifiche sul rispetto dei valori soglia del TEG da Convenzione, attualmente pari a:

  • 7,05% per prestiti superiori a 5.000 euro;
  • 7,95% per prestiti inferiori a 5.000 euro.

In fase di inserimento nella procedura CQP, resta obbligatoria la compilazione del campo "Dati assicurazione" con l’importo del premio assicurativo versato, secondo le modalità già in uso. Ai fini dell’abbinamento, i contratti trasmessi in originale devono quindi contenere il dato del premio assicurativo, in coerenza con l’invio telematico.

Contratti senza indicazione dell’importo della polizza

Per i contratti di cessione del quinto di enti finanziari che utilizzano una compagnia di assicurazione del libero mercato, quando non è indicato l’importo della polizza, la procedura effettua comunque i consueti controlli sul rispetto dei valori soglia del TEG da Convenzione. In assenza del premio assicurativo sostenuto, essa assume come riferimento i costi assicurativi determinati sulla base delle aliquote del Fondo Rischi INPDAP, distinte per età anagrafica e durata del prestito.

In tali casi:

  • il campo "Dati assicurazione" non deve essere valorizzato nella procedura CQP;
  • l’operatore di Sede non deve più richiedere l’importo dell’assicurazione;
  • i contratti trasmessi in originale non contengono più tale dato, analogamente a quanto avviene nell’invio telematico.

Piano contrattuale o piano di rinnovo di ente finanziario non convenzionato (Intranet)

Anche per i contratti pervenuti da enti finanziari accreditati ma non convenzionati, la gestione dipende dalla presenza o meno del costo assicurativo nel contratto.

Contratti con costo assicurativo riportato

Nei casi in cui il contratto riporti il costo assicurativo, la procedura CQP continua ad effettuare il controllo sul rispetto dei limiti di tasso anti usura vigenti nel trimestre di riferimento. Conseguentemente, l’operatore di Sede deve continuare a valorizzare il campo "Dati assicurazione" al momento dell’acquisizione del piano.

Contratti senza costo assicurativo riportato

Quando il contratto non riporta il costo assicurativo, la procedura CQP effettua comunque il controllo sul rispetto dei limiti di tasso anti usura vigenti nel trimestre di riferimento, ma l’operatore di Sede non deve più valorizzare il campo "Dati assicurazione" all’atto dell’acquisizione del piano.

Effetti operativi complessivi

Il messaggio, in sostanza, adegua le modalità di acquisizione dei contratti alla nuova disciplina ISVAP sui conflitti di interesse degli intermediari assicurativi. L’effetto principale è la distinzione tra contratti con indicazione del premio/polizza e contratti privi di tale dato, con conseguente diversa compilazione del campo "Dati assicurazione" nella procedura CQP, senza modifica dei controlli automatici già previsti sui limiti del TEG da Convenzione o sui limiti anti usura.

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