Messaggio numero 7751 del 07-05-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i lavoratori autonomi soggetti alla Gestione separata INPS possono addebitare ai committenti una rivalsa del 4% sui compensi lordi, senza che ciò costituisca un obbligo. La rivalsa è unica per tutti i professionisti, non ha massimale e, ai fini fiscali, è soggetta a ritenuta e concorre alla base imponibile IVA. Resta comunque a carico del professionista l’obbligo di versamento dei contributi all’INPS, indipendentemente dall’effettivo pagamento della rivalsa da parte del cliente.
Chiarimenti sulla rivalsa INPS del 4% per i professionisti iscritti alla Gestione separata
Rivalsa INPS del 4% per i professionisti
Il documento fornisce chiarimenti sull’applicazione della maggiorazione del 4% prevista dall’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. La disciplina riguarda i soggetti che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo, anche non esclusiva, e che rientrano nell’art. 53 del TUIR, compresi gli esercenti in forma associata arti e professioni, purché l’attività non produca reddito d’impresa.
Ambito soggettivo e obbligo contributivo
I professionisti interessati sono tenuti al versamento del contributo alla Gestione separata INPS, commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale ai fini IRPEF e dagli accertamenti definitivi. Il documento precisa che il professionista rimane l’unico soggetto obbligato nei confronti dell’INPS, anche quando svolga l’attività all’interno di uno studio associato.
Natura della rivalsa e rapporto con il committente
Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di addebitare ai committenti, in via definitiva, una rivalsa del 4% sui compensi lordi. La norma attribuisce però un titolo e non un obbligo: pertanto il professionista può applicarla, ma non è tenuto a farlo. La rivalsa opera come rapporto interno tra cliente e professionista e non incide sull’obbligo contributivo verso l’INPS, che resta comunque in capo al professionista anche se il cliente non la corrisponde.
Unicità della rivalsa e soggetti destinatari
La rivalsa del 4% è definita unica e applicabile senza distinzioni a tutti i professionisti. Il documento specifica che essa vale:
- per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata;
- per i soggetti iscritti, per il contributo integrativo, anche ad altra Cassa professionale autonoma;
- per i titolari di trattamento pensionistico.
In fattura non vi sono differenze di aliquota contributiva; eventuali differenze rilevano solo nella determinazione del contributo dovuto in sede di modello unico annuale.
Base di calcolo, massimale e contribuzione
La rivalsa si calcola sui compensi lordi e non è soggetta a massimale. Diversamente, la contribuzione INPS è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995.
Trattamento fiscale della rivalsa
Ai fini fiscali, la maggiorazione addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo:
- è soggetta alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR 600/1973;
- concorre alla formazione della base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/1972.
Il documento richiama inoltre la risoluzione ministeriale dell’11 luglio 1996 n. 109, che ha precisato tali effetti fiscali.
Decorrenza normativa
La nota richiamata riporta che la possibilità di addebitare la percentuale del 4% opera con effetto dal 26 settembre 1996.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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