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Messaggio

Messaggio numero 7223 del 27-04-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce l’impatto della riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 214/2011 sugli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà. Distingue tra domande soggette ai nuovi requisiti dal 1° gennaio 2012 e domande rientranti nella deroga dei commi 14 e 15 dell’art. 24, precisando che per queste ultime occorre attendere il decreto ministeriale che fisserà numero massimo dei beneficiari e modalità di monitoraggio.

Istruzioni sugli assegni straordinari e sulla deroga ai nuovi requisiti pensionistici ex art. 24 L. 214/2011

Istruzioni sugli assegni straordinari e sui requisiti pensionistici dopo la legge n. 214/2011

Il documento esamina gli effetti delle modifiche normative in materia pensionistica introdotte dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come convertita e successivamente modificata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, sugli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore. Vengono distinti i casi in cui si applicano i nuovi requisiti pensionistici da quelli rientranti nelle deroghe previste dall’articolo 24, commi 14 e 15.

Quadro normativo di riferimento

La nota richiama:

  • la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
  • la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, che ha introdotto variazioni alle disposizioni in materia di requisiti pensionistici.

Il riferimento centrale è l’articolo 24 della legge n. 214/2011, con particolare riguardo ai commi 14 e 15, nonché alle ulteriori precisazioni contenute nell’articolo 6 della legge n. 14/2012.

Assegno straordinario nei Fondi di solidarietà

Si chiarisce che i regolamenti dei Fondi di sostegno al reddito di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 non prevedono requisiti autonomi e specifici per l’accesso all’assegno straordinario.

Il diritto all’assegno straordinario è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione dell’assegno stesso. Al momento della domanda, la Sede competente deve verificare il possesso dei requisiti per il pensionamento secondo la normativa vigente.

Viene inoltre precisato che la liquidazione del trattamento pensionistico dovrà comunque essere effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di sostegno.

Domande finalizzate al perfezionamento dei nuovi requisiti dal 1° gennaio 2012

Per le domande di assegno straordinario volte al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici in vigore dal 1° gennaio 2012, le Sedi territorialmente competenti possono procedere alla definizione delle pratiche secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Per tali casi il documento rinvia espressamente alla circolare n. 35 del 14 marzo 2012.

Domande rientranti nella deroga dei commi 14 e 15 dell’art. 24

L’articolo 24, comma 14, prevede la continuazione dell’applicazione della disciplina previgente, entro i limiti stabiliti, per alcune categorie di lavoratori.

In particolare, possono rientrare nella deroga:

  • i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996;
  • i lavoratori per i quali, entro la medesima data del 4 dicembre 2011, era stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso ai predetti Fondi, anche se i requisiti per il pensionamento maturano successivamente al 31 dicembre 2011.

Per questa seconda categoria, è previsto che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 60 anni di età, anche se raggiungono prima di tale età i requisiti pensionistici previsti dalla normativa previgente, come precisato dall’articolo 6, comma 2-quater, della legge n. 14/2012.

Monitoraggio delle domande e limite massimo dei beneficiari

Il comma 15 dell’articolo 24 prevede il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori rientranti nella deroga del comma 14.

Per i lavoratori di cui alla lettera c) del comma 14, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previgenti alla legge n. 214/2011, il monitoraggio sarà effettuato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

È inoltre previsto che un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, determini il limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14, come indicato dall’articolo 6, comma 2-ter, della legge n. 14/2012.

Effetti operativi per le Sedi territoriali

In attesa del decreto ministeriale, che dovrà definire sia il numero dei beneficiari della deroga sia le modalità attuative del monitoraggio affidato all’Istituto, le Sedi territorialmente competenti non possono definire le richieste di liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzate al conseguimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti.

Il documento conclude specificando che la Direzione centrale si riserva successive istruzioni.

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