Regolamento (UE) 2019/1150
Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento n. 2019/1150 introduce un quadro armonizzato di trasparenza e correttezza nei rapporti tra piattaforme online e imprese che le utilizzano per raggiungere i consumatori, con regole specifiche anche per i motori di ricerca online. Impone obblighi su termini e condizioni, sospensioni e cessazioni, posizionamento, accesso ai dati, trattamenti differenziati, divieti o limitazioni all’offerta di condizioni migliori fuori piattaforma, gestione interna dei reclami e mediazione. Prevede inoltre azioni giudiziarie da parte di organizzazioni rappresentative e organismi pubblici, oltre a monitoraggio, codici di condotta e revisione periodica da parte della Commissione. L’applicazione decorre dal 12 luglio 2020.
Regole UE su equità, trasparenza e rimedi per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online e per gli utenti titolari di siti web aziendali nei rapporti con i motori di ricerca online.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai fornitori di motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza e dalla legge altrimenti applicabile, quando i relativi servizi sono forniti o offerti a utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali stabiliti nell’Unione che, tramite tali servizi, offrono beni o servizi a consumatori situati nell’Unione. Restano esclusi i servizi di pagamento online, gli strumenti di pubblicità online e gli scambi pubblicitari online che non agevolano l’avvio di transazioni dirette né implicano una relazione contrattuale con i consumatori. Il regolamento non pregiudica il diritto civile nazionale, la disciplina nazionale contro comportamenti unilaterali o pratiche sleali, né altri settori del diritto UE richiamati espressamente, tra cui concorrenza, protezione dei dati, segreti commerciali, protezione dei consumatori, commercio elettronico e servizi finanziari.
Regolamento (UE) 2019/1150 su equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online
Il regolamento nasce per correggere gli squilibri contrattuali e informativi tipici dell’economia delle piattaforme online, nei rapporti tra fornitori di servizi di intermediazione online, motori di ricerca online e operatori economici che li utilizzano per raggiungere i consumatori. Il legislatore UE evidenzia l’aumento della dipendenza delle imprese da tali servizi, la difficoltà di ricorso contro decisioni unilaterali e la necessità di un quadro uniforme a tutela della prevedibilità e della fiducia nel mercato interno.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, anche se il fornitore è stabilito fuori dall’Unione, purché l’utente commerciale o l’utente titolare di sito web aziendale sia stabilito nell’Unione e, tramite tali servizi, offra beni o servizi a consumatori situati nell’Unione. Non si applica ai servizi di pagamento online, agli strumenti pubblicitari online e agli scambi pubblicitari online che non siano destinati a facilitare transazioni dirette e non instaurino una relazione contrattuale con i consumatori. Restano salvi il diritto civile nazionale e le norme UE e nazionali in materia di concorrenza, protezione dei dati, segreti commerciali, consumatori, commercio elettronico e servizi finanziari, per gli aspetti non disciplinati dal regolamento.
Definizioni e perimetro operativo
Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per delimitare il campo applicativo: l’utente commerciale è il professionista o la persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite la piattaforma; i servizi di intermediazione online sono servizi della società dell’informazione che facilitano l’avvio di transazioni dirette tra imprese e consumatori; il motore di ricerca online è definito in senso tecnologicamente neutro, includendo anche le ricerche vocali. È inoltre definito il concetto di "termini e condizioni" unilateralmente determinati dal fornitore e quello di "supporto durevole", rilevante per preavvisi, notifiche e comunicazioni formali.
Trasparenza dei termini contrattuali e loro modifica
L’articolo 3 impone che i termini e le condizioni siano chiari, facilmente accessibili in ogni fase del rapporto e accompagnati da informazioni sulle cause di sospensione, cessazione o limitazione del servizio, sui canali distributivi aggiuntivi e sui programmi affiliati, nonché sugli effetti in materia di proprietà intellettuale. Le modifiche devono essere comunicate su supporto durevole con un preavviso ragionevole e proporzionato, di regola non inferiore a 15 giorni, estendibile quando servano adeguamenti tecnici o commerciali significativi. L’utente commerciale può risolvere il contratto entro 15 giorni dalla notifica, salvo termine più breve previsto dal contratto. Le clausole e le modifiche non conformi sono nulle; le eccezioni al preavviso riguardano obblighi normativi o regolamentari e situazioni di pericolo imprevisto e imminente, come frodi, malware, spam, violazioni dei dati e rischi informatici.
Sospensione, limitazione e cessazione del servizio
L’articolo 4 disciplina le decisioni più incisive del fornitore: limitazione o sospensione di singoli beni o servizi e cessazione completa del rapporto. Nel primo caso le ragioni devono essere comunicate preventivamente o al momento dell’efficacia; nel secondo caso il preavviso minimo è di 30 giorni, salvo eccezioni per obblighi legali, recesso per motivi imperativi secondo il diritto nazionale o violazioni ripetute dei termini e condizioni. In ogni caso, l’utente commerciale deve poter chiarire i fatti nel sistema interno di reclamo; se la misura è revocata, il reintegro deve essere immediato, con eventuale ripristino dell’accesso ai dati personali e agli altri dati disponibili prima della decisione. Le motivazioni devono essere concrete e riferite ai fatti, comprese eventuali segnalazioni di terzi, salvo il divieto di divulgazione o i casi di violazione reiterata.
Posizionamento, ranking e accessibilità delle informazioni
L’articolo 5 è uno dei nuclei centrali del regolamento. I fornitori devono indicare i principali parametri che determinano il posizionamento e, per i motori di ricerca online, rendere pubblica una descrizione aggiornata, semplice e comprensibile dei parametri più significativi e della loro importanza relativa. Se il ranking può essere influenzato tramite corrispettivo diretto o indiretto, la circostanza e i relativi effetti devono essere chiaramente illustrati. Le informazioni devono consentire a utenti commerciali e titolari di siti web aziendali di comprendere se e in quale misura il meccanismo tiene conto delle caratteristiche dell’offerta, della loro rilevanza per i consumatori e, per i motori di ricerca, anche delle caratteristiche grafiche del sito. Il regolamento non impone di rivelare algoritmi o dati che consentirebbero manipolazioni o danni ai consumatori, e lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali. La Commissione deve inoltre fornire orientamenti applicativi.
Prodotti e servizi accessori, trattamento differenziato e limiti all’offerta fuori piattaforma
Gli articoli 6, 7 e 10 affrontano tre aspetti connessi. In primo luogo, i fornitori devono descrivere nei termini e condizioni i prodotti e servizi accessori offerti ai consumatori tramite la piattaforma e chiarire se l’utente commerciale possa offrire i propri prodotti o servizi accessori e a quali condizioni. In secondo luogo, devono essere descritte le eventuali forme di trattamento differenziato riservate alle offerte del fornitore o di utenti da esso controllati rispetto agli altri utenti, con riferimento a accesso ai dati, posizionamento, corrispettivi e servizi/funzionalità/interfacce tecniche direttamente connesse o complementari. In terzo luogo, se il fornitore limita la possibilità per l’utente commerciale di offrire gli stessi beni o servizi a condizioni diverse su canali alternativi, deve indicarne le ragioni nei termini e condizioni e renderle pubbliche, fermo restando il possibile intervento di altre norme UE o nazionali.
Dati, retroattività e accesso post-contrattuale
L’articolo 8 vieta modifiche retroattive dei termini e condizioni, salvo obbligo normativo/regolamentare o vantaggio per l’utente commerciale, e impone di specificare le condizioni di recesso e l’eventuale accesso del fornitore, dopo la cessazione, alle informazioni fornite o generate dall’utente commerciale. L’articolo 9 richiede una descrizione accurata dell’accesso tecnico e contrattuale ai dati personali e agli altri dati forniti o generati nell’uso del servizio, sia per il fornitore sia per l’utente commerciale, incluso l’eventuale accesso aggregato e la condivisione con terzi. Tale trasparenza non incide sull’applicazione del GDPR, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.
Reclami interni e mediazione
L’articolo 11 obbliga i fornitori a predisporre un sistema interno di gestione dei reclami, gratuito e facilmente accessibile, per contestare inadempienze del regolamento, problemi tecnologici e misure o comportamenti del fornitore. Il sistema deve essere rapido, proporzionato e trasparente, con pubblicazione e aggiornamento annuale di dati sul suo funzionamento e sull’efficacia. L’obbligo non si applica alle piccole imprese. L’articolo 12 introduce un obbligo di indicare due o più mediatori disposti a intervenire nelle controversie extragiudiziali; i mediatori devono essere imparziali, indipendenti, accessibili, competenti e tempestivi, e i costi devono essere sostenuti dal fornitore in misura ragionevole, secondo la proposta del mediatore. Il tentativo di mediazione non esclude l’azione giudiziaria in qualsiasi momento. Anche qui è prevista l’esenzione per le piccole imprese. L’articolo 13 incoraggia la creazione di organismi di mediazione specializzati, tenendo conto della dimensione transfrontaliera del settore.
Tutela collettiva e azioni giudiziarie
L’articolo 14 attribuisce a organizzazioni e associazioni rappresentative, oltre che agli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la legittimazione ad agire per ottenere la cessazione o il divieto delle violazioni del regolamento. Le associazioni devono essere costituite secondo il diritto di uno Stato membro, perseguire obiettivi di interesse collettivo in modo continuativo, non avere fini di lucro ed essere libere da influenze indebite di finanziatori terzi, in particolare fornitori di piattaforme o motori di ricerca. Gli Stati membri possono designare tali soggetti e comunicarli alla Commissione, che pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Resta salvo il diritto di azione individuale degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali.
Applicazione, monitoraggio, codici di condotta e revisione
L’articolo 15 impone agli Stati membri di garantire un’applicazione adeguata ed efficace e di stabilire sanzioni/misure nazionali efficaci, proporzionate e dissuasive. L’articolo 16 affida alla Commissione un monitoraggio continuo dell’impatto del regolamento, con il supporto degli Stati membri e la possibilità di richiedere informazioni ai fornitori. L’articolo 17 incoraggia codici di condotta settoriali e generali, sviluppati con il coinvolgimento di fornitori, utenti commerciali e loro rappresentanze, con attenzione alle PMI. L’articolo 18 prevede una prima relazione di valutazione entro il 13 gennaio 2022 e poi ogni tre anni, includendo l’analisi dell’efficacia degli articoli da 3 a 10, delle pratiche sleali, dell’eventuale uso improprio di informazioni privilegiate e dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione; all’esito, la Commissione può proporre ulteriori misure, anche legislative.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 19 stabilisce che il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 12 luglio 2020. Si tratta di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 definisce la finalità del regolamento: assicurare adeguata trasparenza, equità ed efficaci possibilità di ricorso per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online e per gli utenti titolari di siti web aziendali in rapporto ai motori di ricerca online. L’ambito è extraterritoriale rispetto al luogo di stabilimento del fornitore, ma richiede che l’utente sia stabilito nell’Unione e che, tramite il servizio, offra beni o servizi a consumatori nell’Unione. Sono esclusi servizi di pagamento online, strumenti pubblicitari online e scambi pubblicitari online privi di funzione di avvio di transazioni dirette e di relazione contrattuale con i consumatori. Il regolamento salva la normativa nazionale e dell’Unione su aspetti non disciplinati espressamente.
Definizioni chiave
L’articolo 2 contiene le definizioni centrali: utente commerciale, servizi di intermediazione online, fornitore di servizi di intermediazione online, consumatore, motore di ricerca online, fornitore del motore di ricerca online, utente titolare di sito web aziendale, posizionamento, controllo, termini e condizioni, prodotti e servizi accessori, mediazione e supporto durevole. Le definizioni sono formulate in modo tecnologicamente neutro e chiariscono che basta la facilitazione di transazioni dirette, anche se concluse offline o non concluse online.
Trasparenza dei termini e delle condizioni
L’articolo 3 impone che i termini e le condizioni siano in linguaggio semplice e comprensibile, facilmente reperibili in tutte le fasi del rapporto, e contengano le ragioni di sospensione, cessazione o limitazione del servizio, informazioni su canali di distribuzione aggiuntivi e programmi affiliati, nonché informazioni generali sugli effetti sulla proprietà e sul controllo dei diritti di proprietà intellettuale. Le modifiche devono essere comunicate su supporto durevole, con preavviso ragionevole e proporzionato di almeno 15 giorni, estendibile se servono adeguamenti tecnici o commerciali; l’utente può risolvere il contratto entro 15 giorni dalla notifica. Le clausole non conformi e le modifiche adottate in violazione del preavviso sono nulle. Sono previste eccezioni al preavviso per obblighi normativi o regolamentari e per pericoli imprevisti e imminenti, in particolare frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi informatici. Deve inoltre essere chiaramente visibile l’identità dell’utente commerciale.
Limitazione, sospensione e cessazione del servizio
L’articolo 4 disciplina le decisioni del fornitore di limitare o sospendere, per singoli beni o servizi, o di cessare integralmente il servizio verso un utente commerciale. Le motivazioni devono essere comunicate su supporto durevole prima o al momento dell’efficacia della misura, salvo la cessazione totale per cui il preavviso minimo è di 30 giorni. L’utente deve poter chiarire i fatti nel sistema interno di gestione dei reclami e, se la decisione viene revocata, va reintegrato senza indugio, con eventuale riaccesso ai dati personali o ad altri dati. Il preavviso di 30 giorni non si applica in caso di obbligo legale, recesso per motivi imperativi secondo il diritto nazionale o violazione ripetuta dei termini e condizioni; in tali casi le ragioni vanno comunicate senza indebito ritardo. Le motivazioni devono indicare fatti, circostanze e eventuali notifiche di terzi, salvo divieto di divulgazione o violazioni ripetute già accertate.
Posizionamento e ranking
L’articolo 5 obbliga i fornitori a indicare i principali parametri che determinano il posizionamento e, per i motori di ricerca online, a fornire una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, aggiornata e in linguaggio semplice. Se il posizionamento è influenzabile a fronte di corrispettivo diretto o indiretto, ciò deve essere chiarito, insieme ai relativi effetti. Gli utenti devono poter comprendere se e in quale misura il ranking tiene conto delle caratteristiche dei beni o servizi, della loro pertinenza per i consumatori e, per i motori di ricerca, delle caratteristiche grafiche del sito. Non è richiesta la divulgazione di algoritmi o informazioni che consentano manipolazioni o danni ai consumatori; la direttiva (UE) 2016/943 resta impregiudicata. La Commissione deve emanare orientamenti applicativi.
Prodotti e servizi accessori
L’articolo 6 impone di descrivere nei termini e condizioni il tipo di prodotti e servizi accessori offerti ai consumatori tramite la piattaforma, inclusi prodotti finanziari, e di indicare se e a quali condizioni l’utente commerciale possa offrire i propri prodotti o servizi accessori attraverso il servizio.
Trattamento differenziato
L’articolo 7 richiede una descrizione di qualsiasi trattamento differenziato riservato dal fornitore, o da utenti commerciali o siti controllati, rispetto agli altri utenti. La descrizione deve riferire le principali ragioni economiche, commerciali o giuridiche e riguardare, ove pertinente, accesso ai dati, posizionamento e altre impostazioni, corrispettivi e accesso o condizioni relative a servizi, funzionalità o interfacce tecniche complementari o direttamente connesse.
Clausole contrattuali specifiche
L’articolo 8 vieta modifiche retroattive dei termini e condizioni, salvo obbligo legale o vantaggio per l’utente commerciale, e impone di prevedere le condizioni di recesso dell’utente e la disciplina dell’eventuale accesso del fornitore, dopo la cessazione, alle informazioni fornite o generate dall’utente commerciale.
Accesso ai dati e condivisione con terzi
L’articolo 9 impone una descrizione dell’accesso tecnico e contrattuale, o della sua assenza, ai dati personali e ad altri dati forniti o generati nell’uso del servizio. La descrizione deve chiarire se il fornitore e/o l’utente commerciale possono accedere ai dati, categorie interessate e condizioni, incluso l’accesso aggregato ai dati relativi a tutti gli utenti commerciali. Deve inoltre essere indicata l’eventuale condivisione con terzi, lo scopo della condivisione e le possibilità di opporsi, quando la condivisione non sia necessaria al funzionamento del servizio. Restano salvi GDPR, direttiva (UE) 2016/680 e direttiva 2002/58/CE.
Limitazioni all’offerta di condizioni diverse fuori piattaforma
L’articolo 10 impone di indicare le ragioni, in particolare economiche, commerciali o giuridiche, se il fornitore limita la capacità dell’utente commerciale di offrire gli stessi beni o servizi a condizioni diverse tramite canali diversi dai servizi di intermediazione online. L’obbligo non pregiudica eventuali divieti o limitazioni derivanti da altri atti UE o dal diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
Sistema interno di gestione dei reclami
L’articolo 11 richiede un sistema interno di gestione dei reclami, facilmente accessibile e gratuito, per contestazioni su presunte inadempienze del regolamento, problemi tecnologici e misure o comportamenti del fornitore connessi al servizio. Il sistema deve essere rapido, efficace, proporzionato e fondato su trasparenza e parità di trattamento; il fornitore deve comunicare l’esito in linguaggio semplice e pubblicare informazioni sul funzionamento ed efficacia del sistema, aggiornandole almeno annualmente. L’obbligo non si applica ai fornitori qualificabili come piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
Mediazione
L’articolo 12 impone di indicare nei termini e condizioni almeno due mediatori disposti a intervenire nelle controversie, anche non risolte tramite reclami interni. I mediatori devono essere imparziali, indipendenti, economicamente accessibili, competenti nella lingua contrattuale, facilmente raggiungibili e capaci di agire senza ritardo; i fornitori sostengono una parte ragionevole dei costi, determinata dal mediatore considerando le circostanze del caso. Restano salvi il diritto di adire il giudice in qualsiasi momento e l’esenzione per le piccole imprese.
Mediatori specializzati
L’articolo 13 incarica la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, di incoraggiare la costituzione di organismi di mediazione specializzati per facilitare la risoluzione extragiudiziale delle controversie nell’ecosistema delle piattaforme online, tenendo conto della dimensione transfrontaliera.
Azioni giudiziarie di organizzazioni, associazioni e organismi pubblici
L’articolo 14 riconosce a organizzazioni e associazioni rappresentative, nonché agli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, il diritto di agire dinanzi ai giudici nazionali per ottenere la cessazione o il divieto delle violazioni del regolamento. Le organizzazioni e associazioni devono essere costituite secondo il diritto di uno Stato membro, perseguire interessi collettivi in via continuativa, non avere scopo di lucro e non subire influenze indebite da finanziatori terzi; devono rendere pubbliche composizione e fonti di finanziamento. Gli Stati membri possono designare tali soggetti; la Commissione pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale dell’UE, aggiornato almeno ogni sei mesi. Resta salvo il diritto degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali di agire individualmente.
Applicazione e sanzioni
L’articolo 15 impone agli Stati membri di garantire un’applicazione adeguata ed efficace e di stabilire misure per le violazioni che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Il regolamento non obbliga gli Stati membri a creare nuovi organismi di enforcement né a prevedere l’azione d’ufficio o multe.
Monitoraggio, codici di condotta e revisione
L’articolo 16 attribuisce alla Commissione il compito di monitorare l’impatto del regolamento, anche tramite studi e richiesta di informazioni ai fornitori; gli Stati membri collaborano e forniscono dati su richiesta. L’articolo 17 incoraggia codici di condotta elaborati da fornitori, utenti commerciali e loro rappresentanze, con attenzione alle PMI e ai diversi settori; per i motori di ricerca, i codici devono supportare l’attuazione dell’articolo 5. L’articolo 18 prevede una valutazione entro il 13 gennaio 2022 e poi ogni tre anni, con possibile proposta di ulteriori misure legislative se necessario.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 12 luglio 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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