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Ordinanza

Ordinanza n. 1940/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202301299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento in locazione dell’immobile comunale denominato “Chandra” e clausola del bando relativa all’offerta tecnica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La cooperativa ha impugnato l’esclusione dalla procedura per la locazione dell’immobile comunale destinato, con vincolo di destinazione, a casa famiglia per persone con disabilità mentale, chiedendo anche la declaratoria di nullità della clausola del bando indicata al punto 3, capo A, dell’offerta tecnica. Il ricorso introduttivo è stato notificato a un indirizzo PEC del Comune diverso da quello risultante dall’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, da utilizzare in via esclusiva per le notifiche processuali. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro l’esclusione né la domanda relativa alla clausola del bando. Ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, effettuata a un indirizzo PEC comunale diverso da quello indicato nell’elenco previsto per le notifiche degli atti processuali. Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., ha assegnato alla ricorrente 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione, autorizzandola anche in forma cartacea qualora l’invio all’indirizzo PEC corretto non si perfezioni, e ulteriori 10 giorni dalla notifica per depositarne la prova. Ha rimesso il fascicolo al Presidente della Sezione per fissare una nuova udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012

    Osservato, però, che l’indirizzo riportato nell’elenco di cui all’art. 16-ter, comma 1ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, da utilizzare in via esclusiva per le notifiche degli atti processuali è protocollo@pec.comune.cerchiara.cs.it;

    Per la notificazione degli atti processuali deve essere utilizzato in via esclusiva l’indirizzo PEC del Comune riportato nell’elenco previsto dalla disposizione; la notifica a un diverso indirizzo è nulla.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte Cost. del 9 luglio 2021, n. 148, di dover disporre la rinnovazione della notificazione;

    In presenza della nullità della notificazione del ricorso, il giudice dispone la rinnovazione, assegnando alla parte un termine per provvedervi.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti processuali a un Comune deve essere eseguita all’indirizzo PEC risultante dall’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012; la notifica a un diverso indirizzo PEC, pur riconducibile all’ente, è nulla.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice può disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine per la rinnovazione e per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiDecadenza e tardività

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