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Sentenza

Sentenza n. 3504/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa istanza cautelare, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a non essere inserita nell’elenco (o negli elenchi) dei soggetti inadempienti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili alla medesima impresa distributrice e, pertanto, a non subire la sospensione dei pagamenti derivanti dall’attività di produzione dell’energia rinnovabile e della relativa incentivazione; - della nota di cui all’email 30 marzo 2026, con la quale il GSE ha comunicato “la sospensione del contratto in oggetto per ulteriori approfondimenti in merito al seguente motivo: mancato adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A.70 del Codice di Rete ai sensi della delibera 84/2012/R/eel”; - della deliberazione 10 febbraio 2026 23/2026/E/EEL dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) avente a oggetto “MECCANISMI DI ENFORCEMENT FUNZIONALI A GARANTIRE L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA RIGEDI, APPROVATA DALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 421/2014/R/EEL, PER ASSICURARE L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE”; - dell’elenco (o degli elenchi) dei soggetti inadempienti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili alla medesima impresa distributrice, con riferimento all’inserimento della ricorrente (non conosciuto/i); nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202602110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione della convenzione di incentivazione e dei relativi pagamenti, conseguente all’inserimento dell’impianto negli elenchi degli inadempienti alla procedura RiGeDi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità e gestori energetici)

La controversia

La ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico connesso alla rete in media tensione e incentivato, ha impugnato la deliberazione ARERA n. 23/2026/E/eel, l’inserimento dell’impianto negli elenchi dei soggetti inadempienti alla procedura RiGeDi, la segnalazione di E-Distribuzione e la conseguente sospensione, da parte del GSE, della convenzione e dei pagamenti incentivanti. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a non essere inserita negli elenchi e a non subire la sospensione, sostenendo che le criticità di comunicazione dell’impianto dipendessero da insufficiente copertura GSM/LTE dell’area e fossero quindi non imputabili alla società. E-Distribuzione aveva contestato il mancato adeguamento dell’impianto, rilevando l’indisponibilità del dialogo via SMS con il sistema di teledistacco; dopo un sopralluogo erano state riscontrate persistenti criticità di comunicazione. La società aveva dichiarato di avere ordinato il modem necessario, ma non lo aveva ancora installato al momento della risposta alla diffida.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, E-Distribuzione ha comunicato l’avvenuto adeguamento dell’impianto e il GSE ha riattivato la convenzione, comunicando il superamento dei motivi ostativi e la ripresa del contratto. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, insistendo soltanto per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo preclusa la decisione sul merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha svolto una sommaria prognosi sull’esito virtuale del giudizio e ha escluso la probabile fondatezza del ricorso: dalla comunicazione della ricorrente del 12 febbraio 2026 risultava che il modem non era ancora installato, ma soltanto ordinato, sicché l’adeguamento era intervenuto dopo le diffide di E-Distribuzione. Le spese sono state pertanto compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse

    La sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione di merito, dichiarata dalla parte ricorrente dopo la riattivazione della convenzione, determina l’improcedibilità del ricorso.

  • deliberazione ARERA n. 23/2026/E/eel

    MECCANISMI DI ENFORCEMENT FUNZIONALI A GARANTIRE L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA RIGEDI

    La deliberazione costituisce il presupposto regolatorio dell’inserimento dell’impianto negli elenchi degli inadempienti e della sospensione dei pagamenti incentivanti; il giudice non ne esamina nel merito la legittimità per effetto dell’improcedibilità.

  • paragrafo 8.8.6.5 e Allegato M alla Norma CEI 0-16

    prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16

    Le prescrizioni tecniche relative alla disponibilità dell’impianto al dialogo via SMS con il sistema di teledistacco rilevano come parametro dell’adempimento alla procedura RiGeDi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta riattivazione della convenzione e dei pagamenti oggetto di impugnazione, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e preclude la decisione di merito.
  • In caso di improcedibilità sopravvenuta, il giudice può effettuare una delibazione sommaria della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, individuando la parte che avrebbe dato causa al giudizio e sarebbe risultata soccombente.
  • La prognosi di fondatezza del ricorso contro la sospensione dei pagamenti incentivanti può essere esclusa quando, dagli atti, risulti che l’adeguamento tecnico dell’impianto alla procedura RiGeDi sia stato effettuato solo dopo le diffide dell’impresa distributrice e dopo l’accertamento dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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