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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01588/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere: censurava l'utilizzabilità di atti investigativi (intercettazioni e altre fonti) ritenuti eseguiti oltre i termini delle indagini preliminari (richiamando prime iscrizioni e proroghe 2018-2020 e successiva iscrizione 12/05/2020), la legittimità delle ulteriori iscrizioni (26/07/2021), l'omessa ostensione di annotazioni del RONI (5/6/2024 e 15/11/2024), la carenza di gravità indiziaria in relazione all'accusa di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e la scarsa valutazione della partecipazione specifica del Santoro al clan "dei Gaglianesi"; contestava poi la sussistenza del concorso nel tentativo di furto (riqualificato dal Tribunale come tentato furto aggravato) sulla base di conversazioni di terzi, l'applicazione dell'aggravante 416-bis.1 sulla sola interlocuzione con un coindagato e la mancata, individualizzata verifica del pericolo di recidiva/reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: genericità e aspecificità delle censure (mancata indicazione puntuale degli atti ritenuti inutilizzabili e della loro incidenza decisiva sul compendio indiziario; mancato assolvimento dell'onere di illustrare la "prova di resistenza"), impossibilità di riesaminare i fatti o rivalutare librettamente le risultanze di merito in sede di legittimità; il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la persistenza operativa del sodalizio "dei Gaglianesi" sulla base di plurimi indici (collaboratori, intercettazioni, monitoraggi, precedenti condanne e riscontri), la rilevanza probatoria delle intercettazioni e la congruità della valutazione del pericolo di reiterazione. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso; la Corte conferma che, ai fini cautelari, la sussistenza di indici plurimi (propalazioni, intercettazioni, monitoraggi, precedenti) può legittimare la gravità indiziaria e l'aggravante, senza richiedere la riproposizione integrale della prova di merito.

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di termini investigativi; la Corte ritiene che l'eccezione debba indicare specificamente gli atti illegittimi e dimostrarne l'incidenza decisiva, altrimenti è generica e inammissibile.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente in relazione all'omessa ostensione di atti; la Corte afferma che la mancata allegazione puntuale e la mancata indicazione della rilevanza decisiva degli atti rendono la doglianza inammissibile.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che in sede cautelare la gravità degli indizi può emergere da elementi che costituiscono una valutazione probabilistica e che il sindacato di legittimità è limitato a vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione): la Corte conferma che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la prognosi di pericolo, basandosi su elementi concreti relativi alla personalità, modalità e contesto dell'indagato.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al valore delle pronunce definitive pregresse: la Corte indica che sentenze già passate in giudicato possono avere rilievo probatorio ai fini della valutazione dell'operatività storica e del radicamento del sodalizio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di criteri di valutazione della prova; la Corte osserva che ai fini cautelari non è richiesta la stessa precisione del giudizio di merito, ma la gravità degli indizi.

  • art. 110 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al concorso nel reato: la Corte valuta che il Tribunale ha ritenuto sussistente la conoscenza e volontà di concorrere sulla base degli elementi convergenti (anche se il ricorrente contestava tale ricostruzione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di deduzione in cassazione; la Corte evidenzia che il ricorrente ha rispettato i limiti di impugnazione ma non ha assolto altri oneri di specificazione richiesti per l'ammissibilità delle censure.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen. e legge 16 aprile 2015, n. 47

    Citati riguardo al potere-dovere del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato: la Corte nota che ciò non equivale a un irresponsabile sopperimento del giudice di legittimità al merito.

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti cautelari è essenziale indicare con precisione quali atti si ritengono illegittimi e dimostrarne la decisiva incidenza sul compendio indiziario (prova di resistenza); la genericità rende il motivo inammissibile.
  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti; può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per le eccezioni relative alla decorrenza e validità delle iscrizioni e dei termini investigativi occorre allegare date e atti specifici e mostrare come l'espunzione di tali atti comprometta la tenuta della decisione cautelare.
  • Nell'ambito dei reati associativi di tipo mafioso, la sussistenza della partecipazione può essere desunta da un insieme di "indicatori" (collaborazioni, intercettazioni, monitoraggi, precedenti) e non richiede sempre la prova di un singolo atto-scopo; le intercettazioni hanno pieno valore probatorio se valutate nella cornice logica del caso.
  • Per contestare la sussistenza dell'aggravante o del concorso è necessario proporre una ricostruzione alternativa plausibile e puntuale; semplici contestazioni interpretative o richieste di ulteriore riscontro sono, se generiche, destinate all'inammissibilità.
  • In ordine alla misura cautelare, il giudice deve compiere una valutazione prognostica individualizzata del pericolo di reiterazione; il difensore deve specificare errori concreti nella valutazione per ottenere il controllo di legittimità.

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