Cassazione Penale, Sentenza n. 01588/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere: censurava l'utilizzabilità di atti investigativi (intercettazioni e altre fonti) ritenuti eseguiti oltre i termini delle indagini preliminari (richiamando prime iscrizioni e proroghe 2018-2020 e successiva iscrizione 12/05/2020), la legittimità delle ulteriori iscrizioni (26/07/2021), l'omessa ostensione di annotazioni del RONI (5/6/2024 e 15/11/2024), la carenza di gravità indiziaria in relazione all'accusa di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e la scarsa valutazione della partecipazione specifica del Santoro al clan "dei Gaglianesi"; contestava poi la sussistenza del concorso nel tentativo di furto (riqualificato dal Tribunale come tentato furto aggravato) sulla base di conversazioni di terzi, l'applicazione dell'aggravante 416-bis.1 sulla sola interlocuzione con un coindagato e la mancata, individualizzata verifica del pericolo di recidiva/reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: genericità e aspecificità delle censure (mancata indicazione puntuale degli atti ritenuti inutilizzabili e della loro incidenza decisiva sul compendio indiziario; mancato assolvimento dell'onere di illustrare la "prova di resistenza"), impossibilità di riesaminare i fatti o rivalutare librettamente le risultanze di merito in sede di legittimità; il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la persistenza operativa del sodalizio "dei Gaglianesi" sulla base di plurimi indici (collaboratori, intercettazioni, monitoraggi, precedenti condanne e riscontri), la rilevanza probatoria delle intercettazioni e la congruità della valutazione del pericolo di reiterazione. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso; la Corte conferma che, ai fini cautelari, la sussistenza di indici plurimi (propalazioni, intercettazioni, monitoraggi, precedenti) può legittimare la gravità indiziaria e l'aggravante, senza richiedere la riproposizione integrale della prova di merito.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di termini investigativi; la Corte ritiene che l'eccezione debba indicare specificamente gli atti illegittimi e dimostrarne l'incidenza decisiva, altrimenti è generica e inammissibile.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente in relazione all'omessa ostensione di atti; la Corte afferma che la mancata allegazione puntuale e la mancata indicazione della rilevanza decisiva degli atti rendono la doglianza inammissibile.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che in sede cautelare la gravità degli indizi può emergere da elementi che costituiscono una valutazione probabilistica e che il sindacato di legittimità è limitato a vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione): la Corte conferma che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la prognosi di pericolo, basandosi su elementi concreti relativi alla personalità, modalità e contesto dell'indagato.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al valore delle pronunce definitive pregresse: la Corte indica che sentenze già passate in giudicato possono avere rilievo probatorio ai fini della valutazione dell'operatività storica e del radicamento del sodalizio.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di criteri di valutazione della prova; la Corte osserva che ai fini cautelari non è richiesta la stessa precisione del giudizio di merito, ma la gravità degli indizi.
art. 110 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al concorso nel reato: la Corte valuta che il Tribunale ha ritenuto sussistente la conoscenza e volontà di concorrere sulla base degli elementi convergenti (anche se il ricorrente contestava tale ricostruzione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di deduzione in cassazione; la Corte evidenzia che il ricorrente ha rispettato i limiti di impugnazione ma non ha assolto altri oneri di specificazione richiesti per l'ammissibilità delle censure.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen. e legge 16 aprile 2015, n. 47
Citati riguardo al potere-dovere del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato: la Corte nota che ciò non equivale a un irresponsabile sopperimento del giudice di legittimità al merito.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari è essenziale indicare con precisione quali atti si ritengono illegittimi e dimostrarne la decisiva incidenza sul compendio indiziario (prova di resistenza); la genericità rende il motivo inammissibile.
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti; può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Per le eccezioni relative alla decorrenza e validità delle iscrizioni e dei termini investigativi occorre allegare date e atti specifici e mostrare come l'espunzione di tali atti comprometta la tenuta della decisione cautelare.
- Nell'ambito dei reati associativi di tipo mafioso, la sussistenza della partecipazione può essere desunta da un insieme di "indicatori" (collaborazioni, intercettazioni, monitoraggi, precedenti) e non richiede sempre la prova di un singolo atto-scopo; le intercettazioni hanno pieno valore probatorio se valutate nella cornice logica del caso.
- Per contestare la sussistenza dell'aggravante o del concorso è necessario proporre una ricostruzione alternativa plausibile e puntuale; semplici contestazioni interpretative o richieste di ulteriore riscontro sono, se generiche, destinate all'inammissibilità.
- In ordine alla misura cautelare, il giudice deve compiere una valutazione prognostica individualizzata del pericolo di reiterazione; il difensore deve specificare errori concreti nella valutazione per ottenere il controllo di legittimità.
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