Ordinanza n. 143/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale della Commissione d'esame PNITCM002 II Commissione ITST Kennedy, -OMISSIS-, di valutazione finale dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a.s. 2025/2026, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio complessivo di 56/100 e ne dichiara il mancato superamento, come da Albo Esiti Finali prot. n. 13157/2026 del 27.6.2026; - del Verbale n. 3A di prosecuzione della riunione preliminare della medesima commissione classe, del 18 giugno 2026, nella parte in cui dispone l'adozione dei criteri di correzione della prima prova scritta “ad esclusione del criterio di attribuzione della sufficienza alle descrizioni in grassetto, che viene eliminato”, senza darne motivazione; - per quanto occorrer possa, del Documento del Consiglio di Classe della -OMISSIS- relativo all'a.s. 2025/2026 c.d. Documento del 15 maggio e dei verbali di approvazione ad esso premessi e allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione d’esame che ha attribuito allo studente il punteggio complessivo di 56/100 e dichiarato il mancato superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026; verbale che ha modificato i criteri della prima prova scritta; documento del Consiglio di classe, per quanto occorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato il giudizio di non superamento dell’esame di Stato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha contestato la modifica, disposta dalla commissione nel verbale del 18 giugno 2026, della griglia della prima prova scritta, con eliminazione della previsione che individuava nelle descrizioni in grassetto il livello di sufficienza, deducendo che la scelta non fosse motivata e lamentando l’inosservanza dei criteri contenuti nel documento del Consiglio di classe. Ha inoltre prospettato contraddittorietà tra il punteggio di 13/20 riportato nella prima prova e i rilievi sulla forma, nonché l’insufficiente considerazione del percorso scolastico e personale e dell’ammissione all’esame deliberata all’unanimità dal Consiglio di classe.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris, riservando al merito l’esame approfondito dei motivi e ogni statuizione definitiva. In questa fase ha ritenuto che la commissione non fosse vincolata ad adottare i criteri della griglia predisposta dal Consiglio di classe per le simulazioni, né risultasse essersi autovincolata a riprodurne ogni elemento; la modifica della griglia appariva meramente formale, perché era stata eliminata solo la dicitura sul livello di sufficienza, mantenendo le corrispondenze tra descrittori e valutazioni. Non ha ravvisato contraddizione tra il punteggio di 13/20 e i rilievi sulla forma, poiché la commissione non aveva qualificato quel punteggio come insufficiente. Ha inoltre osservato che il percorso scolastico e personale era stato considerato nei verbali e che l’ammissione all’esame attesta la positiva conclusione del percorso scolastico, ma non vincola né condiziona l’autonoma valutazione tecnica delle prove spettante alla commissione. L’ordinanza monocratica del 14 settembre 2026 aveva già respinto la richiesta di tutela ex art. 56 c.p.a., rilevando che le sessioni suppletive o straordinarie non costituiscono organi di appello sulle valutazioni delle commissioni. Fissata l’udienza pubblica di merito al 12 gennaio 2027; spese rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 17, comma 11, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
le sessioni suppletive e straordinarie d’esame non hanno la funzione di attivare organi d’appello che giudichino (in secondo grado) in merito alle (ed avverso le) valutazioni di inidoneità esperite dalle Commissioni d’esame (e ciò in quanto la funzione fisiologica ed istituzionale delle predette sessioni è unicamente quella di consentire il differimento dell’esame nei casi di conclamata malattia dell’alunno o di conclamata impossibilità dell’alunno di partecipare, per ragioni obiettive, all’esame nella data fissata la sessione ordinaria);
Le sessioni suppletive e straordinarie servono a differire l’esame in presenza di impedimenti obiettivi e non costituiscono una sede di appello contro le valutazioni di inidoneità rese dalla commissione.
art. 17, comma 2, O.M. n. 54 del 26 marzo 2026
le sessioni suppletive e straordinarie d’esame non hanno la funzione di attivare organi d’appello che giudichino (in secondo grado) in merito alle (ed avverso le) valutazioni di inidoneità esperite dalle Commissioni d’esame (e ciò in quanto la funzione fisiologica ed istituzionale delle predette sessioni è unicamente quella di consentire il differimento dell’esame nei casi di conclamata malattia dell’alunno o di conclamata impossibilità dell’alunno di partecipare, per ragioni obiettive, all’esame nella data fissata la sessione ordinaria);
La disposizione è richiamata a sostegno della funzione di differimento delle sessioni suppletive e straordinarie, non assimilabile a un riesame in secondo grado della valutazione della commissione.
art. 56 c.p.a.
è stata respinta la domanda volta ad ottenere un provvedimento cautelare ex art. 56 c.p.a..
La tutela cautelare monocratica richiesta è stata respinta; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi specifici della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
La domanda cautelare collegiale è stata esaminata e respinta ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo, per insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Le sessioni suppletive e straordinarie dell’esame di Stato sono destinate a consentire il differimento della prova in caso di malattia o di altra impossibilità obiettiva di partecipare alla sessione ordinaria; non costituiscono un grado di appello contro le valutazioni di inidoneità della commissione.
- In sede cautelare, la commissione d’esame non è tenuta ad adottare i criteri predisposti dal Consiglio di classe per le simulazioni, salvo che risulti essersi autovincolata a riprodurli.
- La mera eliminazione dalla griglia di valutazione della dicitura che individua nelle descrizioni in grassetto il livello di sufficienza non appare, di per sé, una modifica sostanziale se restano invariate le corrispondenze tra descrittori e valutazioni.
- Il giudizio di ammissione all’esame certifica la conclusione positiva del percorso scolastico, ma non vincola la commissione, cui spetta un’autonoma valutazione tecnica delle prove d’esame.
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