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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici, laureati e iscritti a scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1990, ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive europee che prevedevano una adeguata remunerazione per i frequentanti le scuole di specializzazione mediche. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza per avere fissato il dies a quo della prescrizione al 27 ottobre 1999, sostenendo che le oscillazioni giurisprudenziali su altre questioni analoghe avrebbero imposto di rimeditare l'orientamento consolidato, e in subordine hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con un secondo motivo hanno impugnato un obiter dictum della sentenza d'appello, pur ammettendone l'irrilevanza decisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché contrario a un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza UE secondo cui la prescrizione ragionevole è compatibile con il diritto dell'Unione e il mancato corretto recepimento della direttiva non impedisce il decorso del termine, salvo l'ipotesi - non ricorrente - in cui lo Stato abbia causato la tardività dell'azione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di una censura contro un mero obiter dictum. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, oltre che al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    impedisce l'esame del ricorso quando la censura contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 100 c.p.c.

    richiede un interesse attuale e concreto all'impugnazione; manca interesse a censurare un'affermazione meramente obiter e irrilevante.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna per abuso del processo quando il ricorso risulti manifestamente infondato e proposto in modo abusivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, nei casi previsti, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    richiamato ai fini della maggiorazione del compenso professionale nella liquidazione delle spese.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ad alcuni soggetti muniti di sentenze amministrative irrevocabili; per gli altri il dies a quo della prescrizione del risarcimento decorre dalla sua entrata in vigore.

  • legge 8 agosto 1991, n. 257

    indicata come intervento normativo di tardiva e parziale attuazione delle direttive europee sul compenso dei medici specializzandi.

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    impondevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi; la loro tardiva attuazione fonda la pretesa risarcitoria.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data individuata dalla giurisprudenza consolidata come dies a quo, salvo specifiche deroghe non ricorrenti nel caso concreto.
  • Non è ammissibile, in sede di legittimità, una censura che miri a rimettere in discussione un indirizzo giurisprudenziale consolidato senza indicare un effettivo contrasto o un mutamento del quadro normativo o sovranazionale.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è infondata quando la questione sia già stata risolta dalla giurisprudenza UE o quando il diritto dell'Unione non imponga una disciplina uniforme della prescrizione, riservata agli ordinamenti nazionali.
  • Non sussiste interesse a impugnare un capo o una statuizione meramente argomentativa e priva di incidenza sul decisum.
  • La manifesta infondatezza e reiterazione di ricorsi identici può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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