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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova n. 203/2024, Sez. Lavoro e Previdenza, depositata e resa pubblica il 18 settembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova n. 203/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 15 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero era rimasto inerte, non rilasciando la carta e non accreditando le somme. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto la riunione dei numerosi ricorsi seriali in materia e ha prospettato l'abuso del processo per il frazionamento delle azioni di ottemperanza, sostenendo inoltre che il ritardo fosse collegato alla serialità del contenzioso e all'assenza di copertura finanziaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione dei ricorsi, ritenendo insussistenti i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva. L'identità della materia e delle questioni trattate nei giudizi seriali non è sufficiente a fondare la connessione oggettiva, mentre l'identità, anche parziale, dello studio legale patrocinatore non integra una connessione soggettiva sufficiente; le sentenze azionate e le parti ricorrenti erano infatti diverse. La riunione è uno strumento discrezionale di economia processuale che non elimina l'autonomia sostanziale dei giudizi e delle situazioni giuridiche fatte valere. Il TAR ha inoltre escluso l'abuso del processo: l'abusivo frazionamento richiede la moltiplicazione di azioni esecutive riferite alla medesima situazione giuridica, identificata sia dalla stessa fonte sia dall'imputabilità al medesimo soggetto. Tale identità soggettiva mancava, poiché ciascun ricorso riguardava la posizione individuale di un diverso docente. Poiché il Ministero, nel corso del giudizio, ha documentato di avere integralmente eseguito la sentenza mediante l'erogazione dell'importo riconosciuto il 3 dicembre 2025, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, e sono state liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.

  • art. 70 c.p.a.

    Richiamato dal Ministero a sostegno della richiesta di riunione dei ricorsi.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero insieme all'art. 70 c.p.a. e all'art. 151 disp. att. c.p.c. per chiedere la riunione dei giudizi.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal Ministero a sostegno della richiesta di riunione dei ricorsi.

Massime di principio

  • La riunione di ricorsi connessi è un potere discrezionale del giudice, fondato su ragioni di economia processuale, e non incide sull'autonomia sostanziale dei singoli giudizi né sull'individuabilità delle situazioni giuridiche azionate dalle diverse parti.
  • Nei giudizi seriali, la mera identità della materia e delle questioni controverse non è sufficiente a integrare la connessione oggettiva necessaria per la riunione; neppure l'identità, anche parziale, dello studio legale patrocinatore costituisce di per sé connessione soggettiva sufficiente.
  • L'abusivo frazionamento della domanda giudiziale in sede esecutiva presuppone la moltiplicazione di azioni riferite alla medesima situazione giuridica, individuata dalla stessa fonte e riferibile al medesimo soggetto; non ricorre quando ciascuna azione tutela la posizione individuale di persone diverse.
  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere; se l'adempimento interviene solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaAbuso del diritto e del processoSopravvenuta carenza di interesse

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