Cassazione Civile, Ordinanza n. 13230/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione a un atto di costituzione societaria e di conferimento di aziende. Secondo l'Ufficio, l'operazione celava in realtà un mero trasferimento di immobili, imponibile in misura proporzionale e non con imposta fissa, perché posta in essere con modalità abusive/elusive e priva di reale sostanza economica. Le contribuenti hanno impugnato l'avviso e, dopo il rigetto nei due gradi di merito, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2555 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato una nozione errata di azienda e avesse valorizzato profili estranei, come la mancata attualità dell'esercizio dell'impresa, invece della sussistenza di un complesso di beni organizzati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, perché la Corte avrebbe richiamato la nozione di azienda ma poi ragionato in termini di attività non attuale; 3) violazione dell'art. 10-bis L. 212/2000 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 41 Cost., negando che vi fosse abuso del diritto, poiché le aziende sarebbero state realmente operative prima e dopo il conferimento e la riorganizzazione sarebbe stata legittima; 4) violazione dell'art. 10-bis, commi 6 e 7, L. 212/2000 per mancata dichiarazione di inefficacia/nullità dell'atto in difetto della comunicazione obbligatoria; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel contrasto tra l'assunta inesistenza delle aziende e la documentazione che ne attesterebbe l'operatività prima e dopo il conferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibile il quarto e infondato il quinto. Ha affermato che la Corte di merito non aveva confuso la nozione di azienda con l'attualità dell'attività d'impresa, ma aveva accertato in fatto l'inesistenza, al momento dell'atto, di vere e proprie aziende suscettibili di conferimento, trattandosi invece di una pluralità di immobili. Su tale base ha ritenuto corretta la qualificazione dell'operazione come abuso del diritto, poiché l'atto aveva rappresentato una realtà non veridica al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, reputando la sentenza di merito sorretta da argomentazione sufficiente e non apparente, e ha osservato che il quarto motivo non si confrontava con l'accertamento, compiuto nei gradi di merito, dell'avvenuta comunicazione e della mancata risposta delle contribuenti. Quanto al quinto motivo, ha rilevato che non vi era omesso esame di un fatto, ma contestazione dell'accertamento di merito e della valutazione del materiale probatorio; inoltre ha richiamato il limite della doppia conforme e l'inammissibilità del sindacato di legittimità volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia, e con obbligo per le ricorrenti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2555 c.c.
La nozione di azienda richiede un complesso di beni organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa; in mancanza di tale assetto, l'operazione può riguardare singoli beni e non un'azienda conferibile.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
È il mezzo con cui è stata dedotta la violazione di legge; la Corte ribadisce che esso non consente la rivalutazione dei fatti di merito.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione si limita alla mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione, non alla mera insufficienza.
art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se difetta della motivazione in senso costituzionalmente minimo.
art. 36, secondo comma, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere presente e intellegibile, ma non è richiesta una disamina di tutte le prove e allegazioni.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; non sono ammesse censure di mera insufficienza.
art. 10-bis L. n. 212 del 2000
L'operazione priva di reale sostanza economica, preordinata a un vantaggio fiscale indebito e volta a rappresentare una realtà non veridica, integra abuso del diritto.
art. 10-bis, commi 6 e 7, L. n. 212 del 2000
La censura è infondata se la comunicazione è stata effettuata e la richiesta di chiarimenti non ha avuto risposta; la mancata risposta può essere valorizzata quale indice di abuso.
art. 115 c.p.c.
Il motivo che lo richiama non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.
art. 41 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma non idoneo a escludere l'abuso quando l'operazione sia solo apparente e fiscalmente indebita.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre l'omesso esame di singoli elementi istruttori né consente di contestare l'accertamento di merito.
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il relativo riscontro negli atti.
art. 369, secondo comma, num. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti rilevanti per sostenere il vizio denunciato.
art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado coincidono nel nucleo fattuale e argomentativo.
art. 360, terzo comma, c.p.c.
La disciplina della doppia conforme è richiamata quale limite all'ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha integrato la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
art. 370, primo comma, c.p.c.
La parte resistente si è costituita ai soli fini dell'eventuale discussione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, il conferimento di azienda richiede l'effettiva esistenza di un complesso di beni organizzati e funzionalmente preordinati all'esercizio dell'impresa; se l'atto riguarda soltanto beni immobili privi di tale vincolo finalistico, l'operazione può essere riqualificata come trasferimento immobiliare.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: la Corte controlla la corretta sussunzione giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c. sussiste solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L'abuso del diritto può ravvisarsi quando lo schema negoziale, formalmente lecito, è utilizzato per rappresentare una realtà non corrispondente al vero e conseguire un vantaggio fiscale indebito, in assenza di reale sostanza economica dell'operazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'omessa considerazione di un fatto storico specifico, non di singoli elementi istruttori o di una diversa lettura delle prove; se il fatto è stato comunque esaminato, la censura è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitata: il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che non coincidono.
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