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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17865/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revoca ex art. 28 d.lgs. n.159/2001 della confisca di prevenzione di beni immobili, deducendo in particolare l'effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs. n.159/2001 (Corte cost. n.24/2019) che, a loro dire, avrebbe escluso l'applicabilità della misura. Contestavano altresì nullità dell'udienza per omesso avviso, incompetenza funzionale del giudice, difetto di correlazione temporale fra fatti e acquisto dei beni, inosservanza di norme processuali e carenza o manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e privi della specificità richiesta, confermando la decisione della Corte di appello di Campobasso. Ha ritenuto irrilevante la censita pronuncia di incostituzionalità nella parte invocata dai ricorrenti, poiché dai provvedimenti genetici del Tribunale e della Corte di appello di L'Aquila risultava che i proposti erano stati qualificati socialmente pericolosi sia ai sensi della lett. a) sia della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2001; la lett. b) è stata invece ritenuta costituzionalmente legittima e risultavano accertati la sproporzione tra redditi e valore degli immobili e la presenza di condanne o misure cautelari per reati (truffe e spaccio) nel periodo di riferimento. Sono state dunque respinte le censure procedurali e di merito come generiche o estranee all'oggetto del giudizio. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2001 (codice delle leggi antimafia) - art. 28

    art. 28 (revoca della confisca di prevenzione)

    Consente istanza di revoca della confisca; tuttavia la revoca richiede valutazione del procedimento genetico e delle risultanze probatorie: non è automatica in seguito a pronunce costituzionali se le fattispecie alternative su cui si fonda la misura permangono

  • d.lgs. n.159/2001 - art. 1, lett. a) e lett. b)

    art. 1 lett. a) (soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi), lett. b) (soggetti che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose)

    La qualificazione di persona socialmente pericolosa può fondarsi su entrambe le letture; se ricorre la lett. b) (legittimata dalla Corte costituzionale) la misura patrimoniale resta applicabile purché dimostrata la rilevanza dei proventi illeciti rispetto al tenore di vita

  • d.lgs. n.159/2001 - art. 4, comma 1, lett. c)

    art. 4 comma 1 lett. c) (parte dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n.24/2019)

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che estendeva l'applicazione ai soggetti indicati in art.1 lett. a); tuttavia la declaratoria non incide sulle situazioni in cui ricorra la lett. b) o siano comunque dimostrati i requisiti indicati dalla Corte costituzionale

  • Corte Cost. sentenza n.24/2019

    sentenza n.24 del 2019 (declaratoria di illegittimità costituzionale di parte dell'art.4 comma1 lett. c))

    Ha fissato il criterio applicativo per i soggetti di cui alla lett. a): occorrono tre requisiti dimostrabili in motivazione: a) commissione abituale di delitti in un arco temporale significativo; b) effettiva produzione di profitti derivanti da tali delitti; c) che tali profitti siano stati, in una determinata epoca, l'unico reddito o una componente significativa del reddito

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità di una disposizione non determina automaticamente la revoca della confisca se la misura può fondarsi su altre previsioni rimaste valide (es. art.1 lett. b)).
  • Per ottenere la revoca della confisca è necessario dimostrare, con argomentazione specifica e documentata, che le condizioni giustificatrici della misura non sussistono più o non si sono mai verificate; censure generiche o prive di specificità in Cassazione sono inammissibili.
  • Se il provvedimento di prevenzione si basa anche su rilievi di sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni e su pregresse condanne o misure cautelari per reati attinenti, la tutela impugnatoria richiede la contestazione puntuale di tali accertamenti probatori.
  • Le questioni procedurali (nullità udienza, incompetenza) devono essere dimostrate con elementi concreti e collegati al pregiudizio subito; meri enunciati non convincono la Corte di legittimità.
  • La pronuncia della Corte costituzionale sui requisiti per l'applicazione delle misure di prevenzione impone al ricorrente di dimostrare di non rientrare nei criteri alternativi (es. lett. b) o nei tre requisiti indicati), altrimenti la misura rimane legittima.

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