Sentenza del 28/05/2015 n. 11967 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Avviso di rettifica - Art.52, comma 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Omessa allegazione, per privacy, degli atti parametro richiesti "per relationem" - Nullità dell'avviso - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini INVIM, il valore di un immobile da 600 milioni a 1 miliardo e 194 milioni di lire. La rettifica si fondava su una stima dell'UTE, che a sua volta richiamava atti notarili utilizzati come parametri comparativi, non allegati all'avviso né alla relazione di stima e non conosciuti o ricevuti dalla contribuente. La società ha dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia della CTR e la violazione dell'art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché la carenza di motivazione dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di esaminare la censura relativa alla mancata allegazione degli atti-parametro. Ha stabilito che l'avviso era nullo perché fondato, per relationem, su atti non conosciuti dalla contribuente e non allegati né riprodotti nel loro contenuto essenziale. L'eccezione dell'Agenzia relativa alla tutela della privacy è stata respinta, poiché l'allegazione costituisce un adempimento obbligatorio previsto dalla legge. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo della società, con dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Se la motivazione di un atto di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, a pena di nullità, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Quando un atto impositivo richiama documenti esterni non conosciuti dal contribuente, l'amministrazione deve allegarli oppure riprodurne il contenuto essenziale. La violazione determina la nullità dell'avviso, perché impedisce al contribuente di comprendere e contestare adeguatamente la pretesa fiscale.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa. Nel caso concreto, la questione è stata collegata alla mancata allegazione degli atti richiamati nella stima UTE.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte al suo esame. La CTR ha violato tale principio omettendo di esaminare la specifica censura relativa agli atti-parametro non allegati.
Art. 24, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 196 del 2003
La disciplina della privacy non può essere invocata per sottrarsi a un obbligo di legge. L'allegazione degli atti-parametro, necessaria per la validità dell'accertamento, costituisce un trattamento di dati consentito in quanto imposto da una disposizione normativa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato mediante rinvio ad altri documenti deve allegare tali documenti oppure riportarne il contenuto essenziale, quando il contribuente non li conosca già.
- Il semplice rinvio a una perizia o a una relazione tecnica non è sufficiente se la relazione rinvia a sua volta ad atti ulteriori che costituiscono la base effettiva della rettifica.
- La mancata allegazione degli atti-parametro può comportare la nullità dell'avviso, soprattutto quando la comparabilità degli immobili o delle operazioni non sia verificabile dal contribuente.
- La tutela della privacy, in assenza di una specifica incompatibilità normativa, non giustifica l'omissione di documenti che la legge impone di allegare all'atto impositivo.
- In una controversia analoga, occorre verificare: quali documenti siano stati richiamati, se fossero già conosciuti dal contribuente, se siano stati allegati o riprodotti nel contenuto essenziale e se consentano di ricostruire concretamente il metodo di determinazione del maggior valore.
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