Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto). Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione della legge fallimentare e vizi di motivazione circa la sussistenza della bancarotta distrattiva rispetto a due veicoli in leasing (BMW auto e moto) che sarebbero stati ceduti nel 2009/2012 su procura a vendere, ossia molto prima del fallimento del 2019, senza prova dell'elemento soggettivo e della destinazione dei proventi; 2) errore sulla qualificazione della bancarotta documentale, perché la Corte non avrebbe indicato i dati che supportano l'affermazione sulla mancata tenuta delle scritture oltre il 2007 e non avrebbe valutato adeguatamente le giustificazioni difensive (atti vandalici, mareggiata) sulla dispersione dei documenti; 3) censura sull'applicazione dell'aggravamento del dissesto (bancarotta semplice); 4) contestazioni sul trattamento sanzionatorio e sulla presunta errata qualificazione di una richiesta come messa alla prova e sulla mancata attivazione del sub-procedimento per l'eventuale sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) e documentale, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina su tali punti. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'aggravamento del dissesto (art. 217 L.F.), che resta definitivamente accertato, e ha assorbito le censure sul trattamento sanzionatorio dall'annullamento. La Cassazione ha precisato che, nel nuovo giudizio di merito, la Corte dovrà colmare le lacune argomentative: verificare se vi fu effettiva distrazione dei beni mobili registrati, se la distrazione ha messo in pericolo la garanzia dei creditori e se è riconducibile all'imputato (anche accertando la destinazione dei proventi delle cessioni); e, con riguardo alla bancarotta documentale, distinguere chiaramente tra le ipotesi "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiedono dolo specifico, e quella "generale" (tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione) che richiede dolo generico, valutando la fondatezza delle giustificazioni difensive sulla dispersione dei documenti. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per altri motivi generici.
Norme richiamate
art. 216 R.D. 16/03/1942 n.267 (Legge fallimentare)
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Cassazione ribadisce la distinzione tra la prima ipotesi (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi) e la seconda ipotesi (tenuta delle scritture in guisa da non renderne possibile la ricostruzione) che richiede dolo generico. Va operata una rigorosa ricostruzione dell'elemento soggettivo per distinguere la fraudolenza dalla semplice negligenza (bancarotta semplice).
art. 217 R.D. 16/03/1942 n.267 (Legge fallimentare)
Regola la bancarotta semplice (anche documentale) più lieve; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo avverso la condanna per aggravamento del dissesto ai sensi di questa norma, confermandone la valutazione di merito laddove adeguatamente motivata.
art. 322, comma primo, lett. a) Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 12/01/2019, n.14)
La norma è considerata di piena continuità sostanziale con le fattispecie dell'art. 216 L.F.; il mutato lessico ("imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale") non incide sulla rilevanza penale sostanziale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti con cui devono essere enunciati i motivi di ricorso per la cassazione; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero generici o inammissibili per difetto di specificità richiesto dall'articolo.
art. 624 cod. proc. pen.
Citato in relazione alla definitiva ritenuta della responsabilità per il delitto di aggravamento del dissesto; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso su tale capo in quanto definitivamente valutato ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La temporalità della distrazione (anche se antecedente di anni rispetto alla dichiarazione di fallimento) non esclude la rilevanza penale: occorre però provare che la sottrazione o cessione ha effettivamente depauperato l'impresa e messo in pericolo la garanzia dei creditori o che i proventi furono destinati a fini estranei alla conservazione della garanzia creditoria.
- Quando l'imputato dichiara che beni sono stati ceduti o che proventi sono stati incassati o che documenti si sono perduti per cause esterne, il giudice di merito deve valutare la credibilità e fornire elementi argomentativi che confermino o smentiscano tali affermazioni; la mera assenza dei beni o dei documenti non è di per sé sufficiente ad affermare la fraudolenza.
- Nella bancarotta documentale è imprescindibile distinguere tra: a) la fattispecie 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico, e b) la fattispecie 'generale' (tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione) che richiede dolo generico; l'imputazione e la motivazione devono scegliere e motivare chiaramente quale tipologia si ritiene integrata.
- L'omessa tenuta totale o parziale della contabilità può integrare la bancarotta documentale fraudolenta solo se emerge la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori; altrimenti la condotta può configurare bancarotta semplice (dolo o colpa) e non quella fraudolenta.
- In presenza di imputazioni alternative (diverse modalità della stessa fattispecie o reati alternativi), il giudice deve compiere una scelta motivata tra le alternative e non limitarsi a enunciare generiche conclusioni; la scelta è rilevante soprattutto per la quantificazione dell'elemento soggettivo.
- Se l'imputato chiede misure sostitutive della pena o lavori di pubblica utilità, va attivato il procedimento e l'udienza istruttoria prevista: omissioni procedurali su questo punto possono rilevare in sede di impugnazione, salvo che siano assorbite da accertamenti successivi.
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