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Sentenza

Sentenza del 30/08/2019 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due cartelle di pagamento relative alla TARSU per gli anni 2007 e 2008, per importi rispettivamente pari a circa 186.422,92 euro e 186.416,00 euro, oltre sanzioni e interessi. Ha dedotto, tra l'altro, vizi di notifica, difetto di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti e illegittimità delle tariffe applicate agli alberghi rispetto alle utenze domestiche, sostenendo che l'art. 68, comma 2, lett. c), del d.lgs. 507/1993 imponesse una medesima categoria tariffaria e che il Comune non avesse svolto un'adeguata istruttoria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha riunito i due appelli per connessione e li ha respinti. Ha ritenuto sanati dalla tempestiva impugnazione gli eventuali vizi di nullità della notifica, poiché gli atti avevano raggiunto il loro scopo, e sufficientemente motivate le cartelle, anche senza ulteriore allegazione degli atti presupposti. Nel merito, ha riconosciuto ai Comuni un'ampia discrezionalità nella determinazione delle tariffe TARSU, sindacabile solo in presenza di una manifesta illogicità o di un uso distorto del potere, non dimostrato dalla società. È stata ritenuta ragionevole la maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti rispetto alle abitazioni. Le pronunce del giudice amministrativo sulle tariffe del 2008 non sono state ritenute decisive, poiché riguardavano profili di incompetenza non dedotti nel giudizio tributario. Le spese e gli onorari del grado di appello sono stati integralmente compensati.

Norme richiamate

  • Art. 68, comma 2, lett. c), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    art. 68, lett. c), del d.lgs. 507/1993

    La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere l'assimilazione, ai fini tariffari, tra utenze domestiche e alberghi. La Commissione ha però ritenuto che essa non impedisse al Comune di differenziare le tariffe sulla base della diversa capacità presunta di produzione dei rifiuti.

  • Principio jura novit curia

    Il giudice può individuare autonomamente la corretta qualificazione giuridica e respingere la domanda sulla base del proprio ragionamento, anche quando le difese dell'amministrazione siano errate o non pienamente condivisibili.

  • Principi in materia di notificazione degli atti tributari

    Gli eventuali vizi qualificabili come mere nullità della notifica possono essere sanati dalla tempestiva impugnazione dell'atto, quando questa dimostri che la notifica ha raggiunto il proprio scopo.

  • Principi sulla motivazione delle cartelle di pagamento

    La cartella è sufficientemente motivata quando contiene elementi idonei a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre una difesa effettiva; non ogni mancata allegazione di atti presupposti determina automaticamente la nullità.

Massime di principio

  • La tempestiva impugnazione di una cartella può sanare i vizi di notificazione riconducibili a mera nullità, perché dimostra che il contribuente ha conosciuto l'atto e ha potuto difendersi.
  • Per contestare la motivazione di una cartella non è sufficiente denunciare genericamente l'assenza di documenti allegati: occorre dimostrare che il contenuto dell'atto non consentiva concretamente di comprendere la pretesa fiscale.
  • Nella TARSU i Comuni dispongono di un'ampia discrezionalità nel fissare le tariffe per categorie omogenee; una tariffa differenziata per alberghi e abitazioni è generalmente sostenibile se fondata su una ragionevole diversa capacità di produzione dei rifiuti.
  • Il giudice tributario può disapplicare un regolamento o un atto tariffario comunale soltanto quando sia provata una manifesta illogicità, irragionevolezza o distorsione della discrezionalità, non sulla base di una semplice preferenza per un diverso criterio tariffario.
  • Le censure d'appello devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può determinarne l'inammissibilità o comunque la loro inefficacia.
  • Una sentenza del giudice amministrativo relativa alle tariffe comunali è rilevante nel processo tributario solo se riguarda profili effettivamente dedotti e pertinenti alla specifica pretesa fiscale; l'annullamento per incompetenza, non fatto valere nel giudizio tributario, non comporta automaticamente l'annullamento della cartella.

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