Sentenza n. 877/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza del 3 febbraio 2025, n. 190, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato l'opposizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al decreto ingiuntivo, revocato il decreto in ragione dei pagamenti parziali già effettuati e condannato l'azienda al pagamento del residuo capitale di € 22.304,06, degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, degli interessi sulle fatture pagate tardivamente e delle spese di lite. La sentenza era stata notificata, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto la mancata integrale esecuzione del titolo e ha chiesto anche il pagamento delle spese di registrazione della sentenza e del precedente decreto. L'amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stata dichiarata obbligata a dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo le somme eventualmente già pagate, e a corrispondere anche le spese di registrazione documentate. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso del Commissario sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'azienda sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando esiste un titolo giurisdizionale passato in giudicato e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Gli interessi dovuti sul capitale e sulle fatture pagate tardivamente devono essere corrisposti secondo il saggio e la decorrenza previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nei limiti risultanti dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- La mancata esecuzione integrale, da parte di un'amministrazione, di una decisione giurisdizionale passata in giudicato legittima il creditore a proporre l'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può includere nell'ordine di esecuzione le somme accessorie riconosciute o necessariamente conseguenti al titolo, comprese le spese di registrazione documentate.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, definendone i poteri e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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