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Sentenza

Sentenza n. 1809/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale del 24 novembre 2025 relativa alla richiesta di pagamento di € 612,50 per mancato pagamento del ticket

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina aveva richiesto alla ricorrente il pagamento di € 612,50 per il mancato pagamento del ticket relativo a prestazioni sanitarie fruite nel 2015 e nel 2016. La ricorrente, dubitando della correttezza della pretesa, presentava un’istanza di accesso documentale per ottenere: l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento; il documento indicante la prestazione sanitaria, la data di erogazione e l’esenzione usufruita; il conteggio o prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni altro atto utilizzato nel procedimento. A fronte del mancato riscontro proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione. Nel corso del giudizio l’Amministrazione consentiva parzialmente l’accesso ai documenti indicati alle lettere b) e c), mentre non risultava ostesa la documentazione residua, in particolare l’autocertificazione indicata alla lettera a).

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti già esibiti dall’Amministrazione, poiché l’accesso era stato successivamente consentito con riferimento agli atti indicati alle lettere b) e c). Per la parte residua ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti, poiché la conoscenza degli atti era strumentale alla possibile tutela giudiziale contro la pretesa di pagamento e contro le ritenute irregolarità nella determinazione del debito. Ha quindi ordinato all’Azienda Sanitaria di consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione non ancora ostesa, in particolare dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salva la corresponsione del costo di riproduzione. L’Azienda è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; la ricorrente lo ha utilizzato per chiedere l’accertamento del diritto e l’ordine di ostensione.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso [...] hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia

    Il diritto di accesso documentale spetta quando ricorrono un interesse giuridicamente rilevante, il rapporto di strumentalità tra tale interesse e i documenti richiesti e, nell’accesso difensivo, la necessità della documentazione per curare o difendere i propri interessi giuridici.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti da un rapporto di strumentalità.
  • L’accesso difensivo è riconoscibile quando la documentazione richiesta è necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici, anche in vista della proposizione di un giudizio contro una pretesa dell’amministrazione.
  • L’interesse all’accesso sussiste quando il richiedente intende verificare la correttezza di una pretesa patrimoniale dell’amministrazione e acquisire gli elementi utili a contestarla giudizialmente.
  • L’accesso documentale comprende, oltre alla presa visione, anche il diritto di estrarre copia dei documenti detenuti dall’amministrazione, salva la corresponsione del costo di riproduzione.
  • Quando l’amministrazione ostende solo una parte dei documenti richiesti durante il giudizio, la materia del contendere cessa limitatamente agli atti esibiti, mentre il giudice può ordinare l’ostensione della documentazione residua ancora non fornita.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso agli atti di gara
RamiAccesso e trasparenzaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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