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Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 14303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione provinciale. La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e, soprattutto, l'efficacia del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, articolo 9-bis. Il contribuente sosteneva che il condono fosse perfezionato anche con il pagamento della sola prima rata e lamentava inoltre vizi di contraddittorio, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancata comunicazione di irregolarità, carenza di motivazione della cartella e illegittima liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessario il litisconsorzio con il concessionario della riscossione, generiche o infondate le censure relative alla decadenza e alla mancata comunicazione di irregolarità, adeguatamente motivata la cartella redatta secondo il modello ministeriale e infondato il motivo sul condono. In particolare, ha stabilito che il condono ex articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002 richiede il pagamento integrale delle somme dovute e non si perfeziona con il solo versamento della prima rata. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 2.200 euro.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono richiede l'integrale versamento dell'importo e non della sola prima rata.

    La definizione agevolata si perfeziona soltanto con il pagamento integrale delle somme previste; l'omesso versamento delle rate successive impedisce l'efficacia del condono.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Il riferimento al condono tombale non imponeva una specifica motivazione ulteriore nella cartella, considerata adeguatamente motivata secondo il modello ministeriale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella può essere emessa per somme risultanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    La disposizione costituisce il riferimento per i controlli automatizzati relativi all'imposta sul valore aggiunto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    La comunicazione di irregolarità non è necessariamente richiesta prima della cartella emessa all'esito di un controllo automatizzato.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3 e legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    La cartella è sufficientemente motivata quando, anche mediante il modello ministeriale previsto, consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi.

  • Art. 331 c.p.c.

    Il concessionario della riscossione non era parte necessaria nel giudizio, trattandosi di un rapporto processuale scindibile e di litisconsorzio meramente facoltativo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia devono indicare con precisione la domanda o eccezione non esaminata; censure generiche o non specificamente individuate sono infondate o inammissibili.

  • Art. 91 c.p.c.

    La parte che contesta la quantificazione delle spese deve indicare il contenuto della nota spese e il proprio concreto interesse alla modifica della liquidazione.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono è subordinato al pagamento rateale, occorre verificare se la legge richieda il pagamento integrale: in tal caso, il mancato versamento anche di rate successive alla prima può impedire il perfezionamento del beneficio.
  • Le cartelle derivanti da controlli automatizzati possono essere emesse senza una preventiva comunicazione di irregolarità, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge o necessità di consentire chiarimenti su dati non meramente automatizzati.
  • La cartella è generalmente valida se indica in modo comprensibile la pretesa, i riferimenti normativi e gli importi, anche attraverso un modello ministeriale; non è sempre necessaria una motivazione analitica ulteriore.
  • Il concessionario della riscossione non deve necessariamente partecipare al giudizio promosso contro l'ente impositore quando le contestazioni riguardano esclusivamente la debenza del tributo o il perfezionamento del condono.
  • Le censure in cassazione devono individuare con precisione la violazione denunciata, la specifica eccezione non esaminata e l'interesse concreto alla decisione; doglianze generiche o quesiti tautologici sono destinati al rigetto o all'inammissibilità.
  • Chi contesta le spese processuali deve confrontare la liquidazione con la nota spese e spiegare concretamente perché l'importo sarebbe errato; la mera contestazione generica non è sufficiente.

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