Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9036/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Cassino n. 415/2023 pubbl. il 29/05/2023 RG n. 573/2022 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202505140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 415/2023, passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione a servizio prestato a tempo determinato e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme quantificate e delle spese processuali. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere quale titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha adempiuto neppure dopo un'ordinanza istruttoria del Collegio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la regolare notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di corrispondere le somme giudizialmente dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, disponendo che provveda nei successivi sessanta giorni al compimento di tutti gli atti necessari, senza compenso aggiuntivo in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può predisporre misure per l'ipotesi di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Subordina la proponibilità dell'esecuzione forzata e dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'azione è proponibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità previste per il titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato e l'inottemperanza non sia contestata, il giudice amministrativo deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, disponendo il pagamento delle somme giudizialmente dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare nell'esecuzione in caso di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta da un dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze può essere considerata ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.