L.R. Abruzzo 27/2005
Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Abruzzo la durata degli organi di vertice e di controllo di enti, consorzi, agenzie e società regionali partecipate o controllate, riallineandola alla legislatura regionale e prevedendo la decadenza con il nuovo Consiglio, salvo conferma entro 180 giorni. Contiene inoltre regole transitorie ormai in gran parte superate, un termine per l’adeguamento degli statuti e l’abrogazione delle norme incompatibili.
Nomine e durata degli organi degli enti dipendenti della Regione Abruzzo
Nomine e durata degli organi regionali e degli enti dipendenti
La legge della Regione Abruzzo regola l’organizzazione, la durata e il regime degli organi degli enti e organismi dipendenti dalla Regione, nel quadro della separazione tra politica e amministrazione e dell’obiettivo di assicurare imparzialità e buon andamento. La disciplina riguarda gli organi di vertice, individuali e collegiali, e si applica agli enti dipendenti, ai consorzi, alle agenzie, a comitati, istituti, commissioni e altri organismi regionali o interregionali, nonché alle società controllate e partecipate dalla Regione.
Durata delle nomine e decadenza
Le nomine conferite dagli organi di direzione politica hanno, in linea generale, durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale. Esse decadono con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 giorni. Per le società di capitali, le nuove nomine devono attendere la prima assemblea utile nella quale è prevista l’approvazione del bilancio.
Ricostituzione e regime di proroga
Entro 180 giorni dalla decadenza, gli organi di direzione politica competenti devono procedere, secondo le procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti, salvo conferma già intervenuta. Nel periodo tra la decadenza e l’insediamento dei successori, gli organi cessati restano in carica in prorogatio e possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti e indifferibili, con specifica indicazione delle ragioni di urgenza; questa limitazione non si applica ai componenti degli organi delle società partecipate e controllate dalla Regione.
Organi di controllo e collegi sindacali
Per gli organi di controllo degli enti interessati, la durata effettiva è quella stabilita dalle singole leggi di settore. Per i collegi sindacali dei Consorzi per lo sviluppo industriale, la durata è fissata in cinque anni dalla nomina e la regola si applica anche ai collegi già in carica alla data di entrata in vigore della legge.
Disposizioni transitorie e adeguamento statutario
Le disposizioni transitorie originarie che prevedevano la decadenza immediata delle nomine e la ricostituzione entro 45 giorni, nonché l’omogeneizzazione delle indennità di carica, risultano abrogate. Resta invece previsto che gli enti dipendenti della Regione adeguino i propri statuti alle nuove regole entro il 31 dicembre 2010. Per le società partecipate nelle quali la Regione Abruzzo controlla l’assemblea straordinaria, gli statuti devono prevedere nomine dirette nel rispetto della proporzionalità tra amministratori designati dalla Regione e quota di partecipazione regionale al capitale di controllo, nonché una causa di decadenza per gli organi di controllo coerente con i principi della legge.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali incompatibili con la legge. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 1 settembre 2005.
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