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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/163

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione del 7 febbraio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

Normativa europea32022R0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta criteri uniformi per pianificare e svolgere i controlli di vigilanza del mercato sui veicoli e sui relativi componenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Definisce inoltre i formati standard con cui gli Stati membri devono trasmettere al forum i programmi annuali di controllo e i risultati dei controlli di verifica della conformità. Infine, specifica quali dati i costruttori devono fornire gratuitamente alla Commissione e ai terzi legittimati, e quali requisiti devono possedere questi ultimi per operare in modo indipendente e con impianti di prova adeguati.

Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 per i controlli di vigilanza del mercato e la verifica della conformità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché i dati da mettere a disposizione di Commissione e terzi e i requisiti dei terzi autorizzati alle prove.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità di vigilanza del mercato, alla Commissione, ai costruttori di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e ai terzi che intendano effettuare prove o ispezioni ai fini dell’individuazione di eventuali non conformità, nell’ambito del regolamento (UE) 2018/858. Riguarda i veicoli a motore e i loro rimorchi, nonché sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, con riferimento ai controlli di conformità e alle informazioni tecniche necessarie per le prove. Sono richiamati in particolare gli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, oltre ai regolamenti (UE) 2017/1151 e (UE) n. 582/2011 per taluni profili relativi alle emissioni e alla trasparenza documentale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2018/858 in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. La finalità è rendere uniformi, a livello dell’Unione, i criteri di selezione dei controlli, i formati di comunicazione verso il forum e le condizioni per l’accesso ai dati tecnici necessari alle verifiche di conformità.

Finalità e contesto normativo

Nei considerando la Commissione evidenzia che l’articolo 8, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2018/858 le conferisce il potere di definire criteri comuni sia per l’entità dei controlli di verifica della conformità sia per i formati del quadro dei controlli e del resoconto dei risultati da trasmettere al forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione. Viene inoltre richiamata la necessità, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, e dell’articolo 13, paragrafo 10, di specificare rispettivamente i dati da fornire alla Commissione e ai terzi, nonché i requisiti dei terzi legittimati a chiedere dati e a svolgere prove sulle eventuali non conformità.

Criteri per la pianificazione dei controlli di vigilanza del mercato

L’articolo 1 individua i parametri che le autorità di vigilanza del mercato devono considerare per determinare l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità. I criteri includono la frequenza dei controlli documentali, il numero annuo di prove, la classificazione dei pericoli degli atti normativi dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 in base a rischio e probabilità, il numero di nuovi veicoli immatricolati per marca e denominazione commerciale, i reclami motivati dei tre anni precedenti e le informazioni già scambiate nel forum.

Sono inoltre rilevanti i risultati delle prove pubblicati da terzi conformi all’articolo 6 negli ultimi tre anni e le percentuali di prove da applicare rispetto al numero di veicoli immatricolati e al campionamento casuale. Il sistema è quindi costruito in modo flessibile, tenendo conto delle differenze tra Stati membri in termini di dimensione del mercato, numero di immatricolazioni e volume dei reclami.

Formato del quadro dei controlli previsti e del resoconto dei risultati

L’articolo 2 rinvia all’allegato I per il formato del quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato previsti. Il modello richiede, tra l’altro, l’indicazione dello Stato membro, dell’autorità di vigilanza, del referente, del periodo di riferimento, della marca, della denominazione commerciale, della variante/versione, della categoria di veicolo o del tipo di oggetto controllato, degli atti normativi applicabili, degli oggetti da verificare, della tipologia di controlli e del periodo di inizio previsto. Il modulo deve essere trasmesso al forum non oltre il 1º marzo.

L’articolo 3 rinvia all’allegato II per il resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità. Il documento va presentato al forum entro il 30 settembre dell’anno successivo alla fine del periodo biennale considerato e comprende sezioni su informazioni generali, principi di valutazione del rischio, quadro delle attività svolte, risultati e analisi, misure e azioni previste e osservazioni finali. Il format richiede anche dati su numero di controlli, non conformità, misure correttive e restrittive, nonché sanzioni applicate.

Dati tecnici da mettere a disposizione della Commissione

L’articolo 4 disciplina le informazioni che i costruttori devono fornire gratuitamente alla Commissione per consentire prove e ispezioni ai fini della verifica della conformità ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/858. Tra i dati richiesti figurano i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre con precisione le condizioni di prova dell’omologazione, i verbali di prova di cui all’articolo 30, i fascicoli documentali completi previsti dagli atti dell’allegato II, le informazioni sulle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), la documentazione sulla trasparenza per le prove sulle emissioni, la copia del certificato di conformità di ciascun veicolo e ogni altra informazione tecnica necessaria.

Dati tecnici da mettere a disposizione dei terzi

L’articolo 5 prevede un obbligo sostanzialmente speculare nei confronti dei terzi che operano ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858. Anche in questo caso i costruttori devono mettere a disposizione parametri e impostazioni di prova, verbali di prova, fascicoli documentali completi, informazioni sulle AES, documentazione sulla trasparenza per le prove emissioni, copia del certificato di conformità e ulteriori informazioni tecniche necessarie. La disposizione richiama, per le AES, non solo il regolamento (UE) 2017/1151 ma anche il regolamento (UE) n. 582/2011.

Requisiti dei terzi legittimati e degli impianti di prova

L’articolo 6 definisce in modo puntuale i requisiti per dimostrare il legittimo interesse dei terzi nei settori della sicurezza pubblica o della protezione ambientale. Tali soggetti devono essere stabiliti conformemente al diritto di uno Stato membro, non governativi, senza scopo di lucro e completamente estranei all’omologazione e alle fasi di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente. Devono inoltre dichiarare di mantenere la riservatezza e il segreto professionale in relazione alle informazioni ricevute dai costruttori, compresi il certificato di omologazione UE e i relativi allegati.

Gli impianti di prova impiegati devono essere indipendenti dalle attività di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione degli oggetti valutati e devono essere accreditati secondo EN ISO/IEC 17025:2017, con ambito di accreditamento idoneo alle prove pertinenti, oppure secondo EN ISO/IEC 17020:2012 per le attività di ispezione, o con estensione equivalente dell’accreditamento. Anche gli impianti devono garantire riservatezza e segreto professionale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Criteri per l’entità dei controlli di verifica della conformità

L’articolo 1 stabilisce che l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità è determinata considerando, tra l’altro, la frequenza dei controlli documentali sui veicoli immatricolati nello Stato membro interessato nell’anno precedente, il numero annuo di prove tenendo conto dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/858, la classificazione dei pericoli degli atti normativi dell’allegato II in base a rischio e probabilità, il numero di nuovi veicoli immatricolati per marca e denominazione commerciale, i reclami motivati dei tre anni precedenti, le informazioni scambiate nel forum, i risultati di prove di terzi conformi all’articolo 6 e le percentuali di prove previste per veicoli immatricolati e campionamento casuale.

Formato del quadro dei controlli di vigilanza del mercato previsti

L’articolo 2 rinvia all’allegato I per il formato che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere al forum il quadro completo dei controlli di vigilanza del mercato previsti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858. Il modello richiede la trasmissione entro il 1º marzo.

Formato del resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità

L’articolo 3 rinvia all’allegato II per il formato del resoconto dei risultati dei controlli di verifica della conformità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/858. Il resoconto deve essere presentato al forum entro il 30 settembre dell’anno successivo alla fine del periodo di due anni considerato.

Dati che i costruttori devono fornire alla Commissione

L’articolo 4 specifica che, ai fini delle prove e ispezioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/858, i costruttori devono mettere gratuitamente a disposizione della Commissione i parametri e le impostazioni per riprodurre le condizioni di prova di omologazione, i verbali di prova di cui all’articolo 30, i fascicoli documentali richiesti dagli atti dell’allegato II, le informazioni sulle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151, la documentazione sulla trasparenza per le prove sulle emissioni, la copia del certificato di conformità di ciascun veicolo e ogni altra informazione tecnica necessaria.

Dati che i costruttori devono fornire ai terzi

L’articolo 5 riproduce, per i terzi autorizzati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858, un set di dati sostanzialmente analogo a quello previsto per la Commissione: parametri e impostazioni di prova, verbali di prova, fascicoli documentali completi, informazioni sulle AES, documentazione sulla trasparenza per le prove emissioni, copia del certificato di conformità e ulteriori informazioni tecniche necessarie. Per le AES si richiama anche il regolamento (UE) n. 582/2011.

Requisiti dei terzi e degli impianti di prova

L’articolo 6 stabilisce le condizioni che i terzi devono rispettare per dimostrare il legittimo interesse nei settori della sicurezza pubblica o della protezione ambientale: devono essere persone fisiche o giuridiche stabilite nel diritto di uno Stato membro, non governative, senza scopo di lucro, estranee all’omologazione e ai processi di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del prodotto, e devono impegnarsi alla riservatezza e al segreto professionale. Devono inoltre usare impianti di prova adeguati, che a loro volta devono essere indipendenti dalle attività di progettazione/costruzione/manutenzione, accreditati secondo EN ISO/IEC 17025:2017 con ambito esteso alle prove pertinenti oppure, per le ispezioni, secondo EN ISO/IEC 17020:2012 o con estensione equivalente dell’accreditamento, e anch’essi vincolati a riservatezza e segreto professionale.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolivigilanza del mercatosicurezza dei prodottiemissioni dei veicoliprotezione ambientale

Testo integrale

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