Cassazione Penale, Sentenza n. 02856/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa 'ndrangheta, nelle vesti di promotore/dirigente/organzizzatore e "capo società" della "locale" di Melicucco (periodo aprile 2011 - settembre 2021). Il ricorso deduceva: omissione di verifica giudiziale dell'esistenza della "locale" di Melicucco; carenza di prove dell'attribuzione al Costa di un ruolo verticistico; illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle intercettazioni (frammentarie e contraddittorie tra loro); mancata considerazione di elementi difensivi che prospettavano spiegazioni alternative (cointeressenza nell'affare, rapporti di parentela che giustificano gli interventi di terzi, inesistenza della destinazione delle somme a stupefacente); uso improprio della precedente condanna per associazione mafiosa quale surrogato della prova per il nuovo fatto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. La Corte ha ritenuto che il compendio indiziario non fosse sufficiente a comprovare l'esistenza di una autonoma "locale" di Melicucco diretta dal Costa né il suo ruolo apicale. In particolare: le intercettazioni citate sono risultate contraddittorie e non univoche; non sono stati esplicitati con sufficiente precisione i connotati organizzativi, il programma, la composizione e i reati fine dell'ipotetica "locale"; non è stata fornita adeguata valutazione delle alternative difensive (quali cointeressenza nell'operazione o rapporti di parentela che spiegano gli interventi di terzi); la precedente condanna del Costa per partecipazione a una "locale" diversa (Rosarno) non può sostituire l'elemento probatorio necessario per configurare un nuovo fatto associativo in distinto territorio. Per questi motivi la decisione di riesame è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte richiama che per configurare una "locale" di 'ndrangheta occorrono elementi concreti: collegamento con la struttura "madre", riproduzione del modulo organizzativo tipico (distinzione di ruoli, rituali, regole interne, sostegno ai sodali ecc.) e manifestazioni della forza intimidatrice; tali elementi non possono essere desunti da mere affermazioni isolate o da reputazione senza adeguata contestualizzazione.
art. 273 c.p.p.
Le intercettazioni richiedono valutazione critica: conversazioni tra presenti, se contraddittorie o ipotetiche, non costituiscono di per sé indizio univoco. Il giudice deve esaminare la coerenza interna e le possibili spiegazioni alternative.
art. 309 c.p.p.
La Corte dispone il rinvio al Tribunale competente per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, quando annulla l'ordinanza cautelare per vizi nella valutazione della gravità indiziaria.
art. 94 c.p.p.
Prescrive adempimenti di cancelleria a seguito della decisione della Corte; la sentenza invia il provvedimento alla cancelleria per gli obblighi formali previsti.
Massime di principio
- Per la configurazione di una "locale" mafiosa è richiesta la dimostrazione di specifici connotati organizzativi e del collegamento con la struttura centrale; affermazioni isolate o generiche non sono sufficienti.
- Le intercettazioni devono essere valutate nel loro contesto e non possono sorreggere una misura cautelare se risultano contraddittorie, ipotetiche o suscettibili di spiegazioni alternative.
- La precedente condanna per associazione mafiosa può integrare il quadro indiziario ma non può sostituire la prova di un nuovo fatto associativo in diversa territorialità o con diversa composizione; non può colmare lacune probatorie essenziali.
- Interventi di parenti o persone contigue in vicende economiche o di recupero credito richiedono analisi attenta: il legame familiare può fornire spiegazioni non mafiose che il giudice deve considerare.
- In fase cautelare la gravità indiziaria richiede motivazione chiara su tempi, modalità e circostanze che collegano l'imputato al fatto nuovo; l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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