Sentenza n. 9093/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 6918/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6918/2024, relativa all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di complessivi euro 4.000,00 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata ai fini esecutivi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l’inadempimento, anche perché il Ministero non aveva fornito elementi contrari a fronte dell’allegazione della creditrice. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta nel giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione dell’inerzia amministrativa reiterata e del conseguente aggravio di spese per il contenzioso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza al titolo giudiziale indicato nella sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato nel titolo esecutivo per gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta alla docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l’amministrazione che non dimostri l’avvenuta esecuzione deve essere condannata a conformarsi al giudicato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale definitivo; il giudice dell’esecuzione deve limitarsi ad assicurare la concreta attuazione del comando giudiziale.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione debitrice che non fornisca chiarimenti o elementi sull’avvenuto adempimento non può sottrarsi alla condanna in ottemperanza, secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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