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Circolare

Circolare INAIL n. 43 del 01 agosto 1995

Convenzione INPSINAIL per coordinare lerogazione di prestazioni per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e indennità di malattia chiarimenti.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla Convenzione INPS-INAIL del 1984, evidenziando la necessità di una gestione più trasparente e coordinata delle pratiche per evitare ritardi e pregiudizi per i lavoratori. Vengono ridefiniti modulistica, flussi informativi e comunicazioni agli interessati e alle aziende, precisando il ruolo dei Collegi locali e centrale, i casi da sottoporre al loro esame e gli obblighi di collaborazione tra le sedi dei due Istituti. La circolare ribadisce inoltre che l’anticipazione della prestazione da parte del primo ente interpellato è un atto dovuto, salvo i casi ovvi di non assicurazione o errore materiale, e che va mantenuta fino all’assunzione del caso da parte dell’ente competente o fino al giorno precedente la ripresa del lavoro.

Chiarimenti sulla Convenzione INPS-INAIL per l’erogazione coordinata di prestazioni per inabilità temporanea assoluta e indennità di malattia

Convenzione INPS-INAIL per la gestione coordinata delle prestazioni per inabilità temporanea e malattia

La circolare chiarisce alcuni profili applicativi della Convenzione tra INPS e INAIL finalizzata a coordinare l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro o malattia professionale e dell’indennità di malattia. L’obiettivo centrale resta evitare che il lavoratore subisca pregiudizi nelle more dell’accertamento della competenza tra i due Istituti, imponendo una gestione più trasparente, tempestiva e collaborativa delle pratiche.

Revisione della modulistica e trasparenza amministrativa

In coerenza con i principi di trasparenza dell’attività amministrativa richiamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposta la ristrutturazione della modulistica già prevista dalla circolare congiunta INPS-INAIL del 1985. I nuovi modelli hanno la funzione di rendere l’interessato pienamente edotto dello stato della pratica, delle ragioni dell’eventuale diniego di competenza da parte dell’ente adito e della risposta dell’altro Istituto.

Le risposte dell’ente interpellato devono essere trasmesse anche all’interessato e all’azienda, in copia fotostatica del modello utilizzato. La modulistica è inoltre aggiornata per dare evidenza del possibile passaggio del caso al Collegio locale e, se necessario, al Collegio centrale.

Flussi informativi tra gli enti e documentazione da allegare

La circolare insiste in modo particolare sullo scambio completo di informazioni e documenti tra INPS e INAIL. Le sedi coinvolte devono trasmettersi reciprocamente tutti gli atti utili alla valutazione del caso, sia nella fase di disconoscimento della competenza sia in quella di eventuale rimessione al Collegio locale o centrale.

In particolare:

  • l’ente che, ricevuta la segnalazione dell’altro, nega ugualmente la competenza deve chiedere la convocazione del Collegio locale allegando tutta la documentazione in proprio possesso;
  • l’altro ente, ricevuta tale risposta con la documentazione, deve a sua volta inviare tutti gli atti acquisiti;
  • ogni documento acquisito successivamente deve essere trasmesso man mano all’altro ente;
  • anche le segnalazioni al Collegio centrale devono essere corredate di copia della documentazione disponibile.

Collegio locale: funzione, esiti e comunicazioni

Il Collegio locale è chiamato a decidere i casi in cui persista il disaccordo tra i due Istituti sulla competenza. La circolare precisa che l’esito del Collegio locale deve essere comunicato al lavoratore e all’azienda dall’ente al quale il lavoratore si era rivolto per primo.

A seconda della decisione, devono essere utilizzati i modelli di nuova istituzione:

  • allegato 3, quando il Collegio locale decide per la competenza di uno dei due enti;
  • allegato 4, quando, in mancanza di accordo, la questione viene rimessa al Collegio centrale.

Collegio centrale: ambito di intervento e limiti

Le decisioni del Collegio centrale, se investito del caso, vengono comunicate alle sedi dei due Istituti dalle rispettive Direzioni generali. Successivamente, la sede che ha ricevuto per prima la denuncia informa lavoratore e azienda tramite il modello di cui all’allegato 5, trasmettendone copia per conoscenza all’altra sede.

La circolare delimita con precisione l’ambito di competenza del Collegio centrale: esso interviene soltanto quando, a livello locale, vi siano conclusioni diverse sull’incidenza determinante dei fatti o circostanze che hanno causato la temporanea assoluta inabilità al lavoro, in relazione alla loro genesi lavorativa o meno. Non devono invece essergli sottoposti casi che riguardino questioni diverse, come la mera esistenza dell’inabilità temporanea certificata dai medici curanti ma non controllata dai medici legali degli enti, oppure casi nei quali il disaccordo non sia adeguatamente motivato.

Tempistiche di trattazione e riunioni del Collegio locale

Per evitare ritardi dannosi per i lavoratori, le sedi INPS e INAIL devono organizzare le riunioni del Collegio locale con frequenza il più possibile ravvicinata, tenendo conto sia dell’arretrato sia delle pratiche correnti. In ogni caso, la riunione non può essere rinviata oltre 30 giorni dalla reiezione del caso anche da parte dell’ente cui la pratica era stata inviata dal primo ente interpellato.

Ruolo dei medici e dei legali

La circolare precisa che medici e legali intervengono a supporto del Collegio locale. Qualora essi svolgano un esame congiunto senza il Collegio, tale attività ha natura meramente preliminare rispetto alla decisione del Collegio stesso.

Esclusione delle malattie professionali non tabellate

Viene esclusa dall’ambito della Convenzione la trattazione delle patologie prospettate come malattie professionali non tabellate, perché non si è in presenza di un’incerta competenza tra i due enti. Tali patologie restano infatti qualificabili come malattie comuni fino a quando l’assicurato non dimostri, secondo quanto richiesto dalla sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale, il nesso eziologico con l’attività lavorativa svolta. Solo in tale evenienza la competenza del caso passa all’INAIL.

Anticipazione della prestazione: principio generale e deroghe

La circolare ribadisce con forza che l’anticipazione della prestazione da parte dell’ente cui l’interessato si è rivolto per primo è un atto dovuto e costituisce uno degli elementi essenziali della Convenzione. Tale anticipazione deve essere rispettata per evitare conseguenze sfavorevoli al lavoratore nelle more della definizione della competenza.

L’omissione dell’anticipazione è ammessa solo nei casi del tutto evidenti già richiamati negli atti precedenti:

  • categoria non assicurata;
  • evidente errore materiale nell’invio della certificazione.

In questa fase non devono essere compiute valutazioni più complesse, come l’esame approfondito del nesso di causalità o di altre questioni tecniche simili.

Durata dell’anticipazione e limite temporale

L’anticipazione, anche se erogata nella misura dell’indennità di malattia, prosegue fino al momento in cui l’Istituto cui il caso è stato segnalato dall’altro ente ne assuma la gestione a proprio carico. Inoltre, deve essere limitata al giorno precedente quello in cui, secondo il giudizio medico di uno dei due enti, il lavoratore può riprendere l’attività, anche se continuino a pervenire certificazioni di infortunio o malattia, salvo revoca del precedente giudizio di idoneità.

Seguito medico-legale della pratica

In chiusura, la circolare evidenzia che l’evento deve essere sempre seguito con adeguata attenzione medico-legale da parte dell’ente che riceve la certificazione sanitaria dal lavoratore. Questo presidio è necessario per assicurare una corretta gestione della competenza, dell’anticipazione della prestazione e, più in generale, della tempestiva definizione della pratica.

Punti principali

Ristrutturazione della modulistica e trasparenza verso l’interessato

Viene aggiornata la modulistica per consentire al lavoratore di conoscere l’esatto stato della pratica, compresi i motivi del diniego di competenza e la risposta dell’altro ente. Le risposte dell’ente interpellato devono essere trasmesse per conoscenza anche all’interessato e all’azienda, mediante fotocopia del modello. I nuovi modelli disciplinano anche l’eventuale passaggio del caso al Collegio locale o centrale.

Obblighi di scambio documentale e collaborazione tra INPS e INAIL

Le sedi dei due Istituti devono scambiarsi informazioni e copia di tutti i documenti utili per consentire un esame compiuto del caso. Chi riceve la segnalazione dell’altro ente e nega la competenza, nel chiedere il Collegio locale, deve allegare tutta la documentazione in proprio possesso; analogamente l’altro ente deve trasmettere gli atti acquisiti e gli eventuali documenti successivi man mano che vengono ricevuti. Anche le segnalazioni al Collegio centrale devono essere corredate della documentazione disponibile.

Ruolo e funzione dei Collegi locali e del Collegio centrale

Il Collegio locale decide i casi in cui vi sia disaccordo tra INPS e INAIL sulla competenza; se persiste il disaccordo, il caso è rimesso al Collegio centrale. Le decisioni del Collegio locale sono comunicate al lavoratore e all’azienda dall’ente che ha ricevuto per primo la denuncia. Le decisioni del Collegio centrale sono trasmesse alle sedi dei due Istituti dalle rispettive Direzioni generali, e la sede che ha ricevuto per prima la denuncia informa lavoratore e azienda con apposito modello.

Casi da non rimettere al Collegio centrale

Il Collegio centrale interviene solo quando vi siano divergenze locali sull’incidenza determinante dei fatti o circostanze che hanno causato la temporanea assoluta inabilità al lavoro in relazione alla loro origine lavorativa o meno. Non devono essere sottoposti al Collegio casi relativi, ad esempio, alla sola esistenza dell’incapacità temporanea certificata dai medici curanti e non controllata dai medici legali degli enti, né casi in cui il disaccordo non sia adeguatamente motivato.

Tempistica delle riunioni del Collegio locale

Le sedi INPS e INAIL devono pianificare le riunioni del Collegio locale con cadenze ravvicinate, tenendo conto dell’eventuale arretrato e delle pratiche correnti, per non pregiudicare gli interessi dei lavoratori. In ogni caso, la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla reiezione del caso anche da parte dell’ente cui la pratica è stata inviata dal primo ente interpellato.

Ruolo dei medici e dei legali

I medici e/o i legali intervengono a integrazione del Collegio locale. Un eventuale esame congiunto svolto dai soli medici e/o legali dei due Istituti costituisce un atto preliminare alla valutazione del Collegio.

Esclusione delle malattie professionali non tabellate

Sono escluse dall’ambito della Convenzione, e quindi non possono essere esaminate dai Collegi, le patologie prospettate come malattie professionali non tabellate, perché non si tratta di casi di competenza incerta. Esse restano malattie comuni finché l’assicurato non prova il nesso eziologico con l’attività lavorativa, come richiesto dalla sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale; solo in tal caso la competenza passa all’INAIL.

Anticipazione della prestazione da parte del primo ente interpellato

La circolare ribadisce che l’anticipazione della prestazione è un atto dovuto in base alla Convenzione e che serve a evitare pregiudizi al lavoratore. L’anticipazione può essere omessa solo nei casi ovvi già indicati: categoria non assicurata ed evidente errore materiale nell’invio della certificazione. Non devono essere svolte in questa fase valutazioni approfondite sul nesso di causalità o simili.

Durata e limiti dell’anticipazione

L’anticipazione, anche se erogata nella misura dell’indennità di malattia, va corrisposta fino a quando l’Istituto cui il caso è stato segnalato non lo assuma a proprio carico. In ogni caso deve essere limitata al giorno precedente quello in cui, secondo il medico di uno dei due enti, l’assicurato può riprendere l’attività lavorativa, anche se continuino a pervenire certificazioni di infortunio o malattia, salvo eventuale revoca del giudizio di idoneità.

Esigenza di un costante follow-up medico-legale

La circolare sottolinea la necessità che l’evento sia seguito appropriatamente sotto il profilo medico-legale dall’ente che riceve la certificazione sanitaria dal lavoratore, proprio per garantire una corretta gestione dell’anticipazione e della competenza.

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