Sentenza n. 1309/2026 - Brescia, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale del Consiglio di classe del 9 giugno 2026 e documento di valutazione dell’anno scolastico 2025-2026, nella parte in cui dispongono la non ammissione della studentessa alla classe quarta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La madre della studentessa, frequentante la classe terza nell’anno scolastico 2025-2026, ha impugnato la non ammissione alla classe quarta, disposta per insufficienze in scienze umane (5), inglese (4), matematica (4) e diritto (5), deducendo sette gruppi di censure: difetto di motivazione per mancata considerazione del percorso complessivo, dell’impegno e dei crediti, e per omessa spiegazione dell’impossibilità di recuperare le lacune; omissione nel verbale dell’indicazione se la decisione fosse stata unanime o a maggioranza; inadempimento della scuola per mancata organizzazione di corsi di recupero previsti dal PTOF e inadeguatezza del peer to peer; mancata possibilità di recuperare le insufficienze mediante verifiche, in particolare in matematica, inglese e diritto; irragionevolezza della non ammissione alla luce della media complessiva di 6,31 e mancato arrotondamento a sufficienza del 5,5 in diritto; erronea applicazione della griglia di valutazione in scienze umane, contrapponendo alla valutazione docente l’esito di un sistema di intelligenza artificiale; infine, omissione di adeguata informazione alla studentessa e alla famiglia sulle carenze e sulle modalità di recupero. In via cautelare era stata chiesta l’ammissione con riserva alla classe quarta.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.; spese compensate per la natura e delicatezza degli interessi coinvolti. La censura sulla modalità di adozione è infondata: il verbale attestava l’unanimità e la tabella dei voti era sottoscritta da tutti i docenti. La motivazione della non ammissione era adeguata, essendo fondata su quattro insufficienze, maturate nel corso dell’anno e confermate allo scrutinio, anche in materie di indirizzo. La media complessiva di 6,31 non è decisiva: la normativa richiede almeno sei in ciascuna disciplina e il PTOF contemplava la non ammissione in presenza di almeno quattro insufficienze diffuse; nel caso ricorrevano inoltre due delle condizioni previste dal PTOF. L’arrotondamento per eccesso non è un obbligo legale, ma rientra nella valutazione del Consiglio di classe, che può considerare anche la pesatura delle prove operata dal docente. La mancata organizzazione di alcuni corsi di recupero non attribuisce crediti compensativi né modifica il giudizio sulla preparazione; la scuola aveva destinato le risorse disponibili ai corsi dei primi due anni e predisposto per gli studenti delle classi superiori peer to peer e recupero in itinere. Le allegazioni non contestate della dirigente attestavano sia la presenza di una docente nell’attività peer to peer sia la partecipazione della studentessa solo cinque volte nella prima parte dell’anno e mai nella seconda. Era stata inoltre offerta la possibilità di recupero in tutte le materie insufficienti, con prove e interrogazioni tra il 16 maggio e il 6 giugno 2026. La valutazione finale riguarda la preparazione effettivamente raggiunta e non è condizionata da eventuali carenze nell’organizzazione del recupero; l’omessa considerazione dei crediti scolastici non incide sull’accertamento delle competenze. Quanto alla valutazione di scienze umane, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dei docenti è limitato ai casi di manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisati. L’esito dell’AI non può sostituire il giudizio professionale del docente e, nel caso concreto, non era comunque verificabile quanto ad attendibilità, riproducibilità, parametri, algoritmo e adeguatezza al livello scolastico; la ricorrente non aveva provato specifici errori nelle singole valutazioni. Infine, le insufficienze erano state rese consultabili alla famiglia tramite il registro elettronico, sicché non risultava omessa l’informazione sulle carenze.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
All’udienza camerale del 3 settembre 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone le condizioni di legge e datone avviso alle parti presenti.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.
art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Il Consiglio di Classe può disporre la sospensione del giudizio solo qualora ritenga che ragionevolmente le lacune possano essere colmate entro l’inizio dell’anno scolastico successivo (v. art. 4 commi 5 e 6 del DPR 22 giugno 2009 n. 122; art. 7 e 8 della OM 5 novembre 2007 n. 92).
La sospensione del giudizio è consentita quando il Consiglio di classe ritenga ragionevolmente recuperabili le lacune entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
art. 4, comma 5, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
La regola fondamentale per la valutazione dei risultati scolastici è contenuta nell’art. 4 comma 5 del DPR n. 122 del 2009, a mente del quale “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
L’ammissione richiede una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; la media complessiva non sostituisce tale requisito.
art. 193, comma 1, d.lgs. n. 297/1994
La regola fondamentale per la valutazione dei risultati scolastici è contenuta nell’art. 4 comma 5 del DPR n. 122 del 2009, a mente del quale “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
La disposizione è richiamata, tramite l’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009, quale fondamento della soglia minima di sei decimi in ogni disciplina per l’ammissione.
art. 1 d.P.R. n. 122/2009
Non può dunque attribuirsi ad un sistema di intelligenza artificiale generativa il ruolo di “docente valutatore”, tanto più che tali sistemi sono notoriamente esposti ad errori, anche grossolani, al punto che gli stessi fornitori di tali servizi raccomandano di sottoporre i risultati generati alla verifica “umana”.
La valutazione degli apprendimenti resta espressione dell’autonomia professionale docente e non può essere sostituita dal giudizio automatizzato; un sistema di AI può al più fungere da raffronto e non esonera dall’onere di provare specifici errori valutativi.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il requisito ordinario è il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina: la media complessiva dei voti non è sufficiente a neutralizzare una o più insufficienze, anche quando la media sia superiore a sei.
- La sospensione del giudizio è giustificata quando il Consiglio di classe ritenga ragionevolmente che le lacune possano essere colmate entro l’inizio dell’anno scolastico successivo; quando persistano insufficienze anche gravi e diffuse, la non ammissione può fondarsi sull’accertato mancato raggiungimento delle competenze richieste.
- Le eventuali carenze dell’istituto nell’organizzazione delle attività di recupero non si trasformano in crediti formativi e non impongono l’ammissione dello studente che non abbia raggiunto una preparazione sufficiente: lo scrutinio accerta il livello effettivamente conseguito e l’idoneità a proseguire gli studi.
- La valutazione scolastica del docente costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o arbitrarietà. L’esito prodotto da un sistema di intelligenza artificiale non può sostituirla; può, al più, concorrere a segnalare possibili anomalie, purché siano allegati e provati puntualmente gli errori e risultino verificabili attendibilità e metodo di elaborazione.
- L’arrotondamento per eccesso dei voti non costituisce un criterio legale vincolante: la decisione compete al Consiglio di classe nell’ambito della valutazione tecnica, tenendo conto anche della natura e del peso delle singole prove.
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