Ordinanza ingiunzione o revoca n. 103 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Civita Castellana ha trattato e comunicato dati personali, anche relativi a positività/quarantena Covid, senza aver adeguatamente regolamentato il rapporto con la società affidataria del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 28 GDPR. La successiva diffusione dei dati su social e chat è stata ricondotta alla condotta della società, ma il Comune è stato ritenuto responsabile per la mancata formalizzazione del rapporto e per la violazione dei principi di responsabilizzazione e di corretta gestione del trattamento. È stata irrogata una sanzione di 3.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Civita Castellana sanzionato per mancata regolamentazione del rapporto con il gestore rifiuti e violazione dei principi di accountability nel trattamento di dati sanitari Covid
Comune di Civita Castellana - trattamento di dati sanitari Covid e mancata regolamentazione del rapporto con il gestore rifiuti
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali, anche di natura particolare, effettuato dal Comune di Civita Castellana nell’ambito dell’attivazione del servizio speciale di raccolta e smaltimento rifiuti per soggetti positivi o in quarantena per Covid-19. Il procedimento è nato da un reclamo ex art. 77 GDPR e da una notifica di data breach, in seguito alla diffusione su WhatsApp e Facebook di una fotografia di un documento interno contenente informazioni riferibili agli interessati.
Origine del reclamo e contenuto della violazione
Secondo quanto emerso, il Comune aveva ricevuto dalla ASL un elenco di cittadini positivi o in quarantena e aveva predisposto due comunicazioni interne: una per la Polizia Locale e una per la società S.A.T.E. S.p.a., affidataria del servizio di raccolta rifiuti, al fine di attivare il servizio speciale Covid. La diffusione contestata non riguardava tanto l’invio originario dei dati, quanto la successiva circolazione non autorizzata della comunicazione destinata alla società, apparsa in una chat WhatsApp e poi su Facebook.
Attività istruttoria e difese del Comune
L’Ufficio ha richiesto informazioni al Comune ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy. Il Comune ha sostenuto di aver trasmesso alla società solo i dati minimizzati strettamente necessari e di averlo fatto via PEC istituzionale riservata, con espressa dicitura di massima riservatezza e tutela della privacy. Ha inoltre affermato che la società fosse un autonomo titolare del trattamento, escludendo l’applicabilità dell’art. 28 GDPR.
Il Comune ha poi ribadito, anche nella memoria difensiva e in audizione, che:
- la diffusione illecita sarebbe stata imputabile esclusivamente alla società e ai suoi operatori;
- la trasmissione era necessaria per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per la tutela della salute;
- il contesto emergenziale Covid giustificava la procedura adottata;
- il rapporto con la società sarebbe stato regolato solo successivamente.
Qualificazione del rapporto tra Comune e società
Il Garante ha invece ricondotto la società alla figura del responsabile del trattamento, non di titolare autonomo, valorizzando gli elementi di fatto e la documentazione prodotta. È stato rilevato che il contratto di servizio del 2001, integrato nel 2011, non conteneva gli elementi richiesti dall’art. 28 GDPR e, per il periodo anteriore, neppure quelli dell’art. 29 del Codice privacy nella formulazione previgente.
L’Autorità ha quindi ritenuto che il trattamento fosse stato avviato e svolto senza un atto giuridico idoneo a regolare il rapporto titolare-responsabile, con conseguente violazione dell’art. 28 GDPR. La circostanza che il Comune avesse in un primo momento ritenuto la società un titolare autonomo non è stata considerata idonea a escludere la responsabilità dell’ente.
Violazione dei principi di responsabilizzazione e accountability
La mancata regolamentazione del rapporto ha comportato anche la violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR. Il Garante ha osservato che il titolare deve non solo rispettare il Regolamento, ma anche essere in grado di dimostrare di averlo fatto, definendo chiaramente ruoli, istruzioni e responsabilità dei soggetti che trattano dati per suo conto.
Nel caso concreto, l’assenza di un accordo scritto conforme all’art. 28 ha inciso sulla possibilità di impartire istruzioni documentate e di garantire una corretta cornice organizzativa e tecnica del trattamento. Il Garante ha sottolineato che il titolare conserva una responsabilità generale anche quando affida operazioni a terzi.
Valutazioni sulla diffusione dei dati e sulla responsabilità
L’Autorità ha precisato che la diffusione dei dati personali appare riconducibile, sul piano materiale, alla condotta della società e del suo personale; tuttavia, ciò non esclude la responsabilità del Comune per aver affidato il trattamento senza un adeguato quadro giuridico e organizzativo. La mancata definizione del rapporto e delle istruzioni ha favorito un contesto non conforme alla disciplina privacy.
È stato anche rilevato che la violazione ha avuto natura permanente fino al mese in cui il rapporto è stato successivamente regolarizzato ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Garante ha escluso, tuttavia, l’adozione di ulteriori misure correttive, ritenendo che la condotta avesse ormai esaurito i propri effetti.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Ai fini sanzionatori, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3 GDPR, individuando come violazione più grave quella dell’art. 5 GDPR, punibile ai sensi dell’art. 83, par. 5 GDPR fino a 20.000.000 di euro. Nella determinazione dell’importo sono stati considerati i criteri dell’art. 83, par. 2 GDPR, in particolare:
- natura, gravità e durata della violazione;
- assenza di danni comprovati agli interessati;
- carattere colposo della condotta;
- dimensioni ridotte del Comune;
- assenza di precedenti rilevanti;
- contesto emergenziale Covid e specifica situazione organizzativa dell’ente.
In esito a tali valutazioni, la sanzione è stata fissata in euro 3.000,00.
Provvedimenti finali
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune per violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 28 GDPR e ha ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
Il provvedimento richiama infine la facoltà di definizione agevolata della controversia mediante pagamento in misura ridotta, nonché la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR e da una notifica di violazione ex art. 33 GDPR relativi alla diffusione, tramite WhatsApp e Facebook, di una foto di un documento interno contenente dati di cittadini positivi o in quarantena Covid, utilizzato per attivare il servizio speciale di raccolta rifiuti. Gli interessati lamentavano la diffusione illecita di dati personali particolari relativi alla gestione del servizio nel contesto emergenziale.
Istruttoria e posizioni del Comune e della società
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha sostenuto di aver trasmesso alla società un elenco minimizzato, via PEC riservata, con la finalità di attivare il servizio di raccolta Covid, e di aver indicato espressamente la massima riservatezza. Ha inoltre sostenuto che la società fosse autonomo titolare del trattamento, non un responsabile. La società, invece, ha indicato che il rapporto con il Comune era regolato da un contratto di servizio ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Garante ha acquisito anche memorie difensive e l’audizione del Comune.
Qualificazione del rapporto e violazione dell’art. 28 GDPR
L’Autorità ha ritenuto che il rapporto tra Comune e società, per il trattamento in questione, dovesse essere inquadrato come rapporto titolare-responsabile, e non come autonoma titolarità in capo alla società. Il contratto di servizio del 2001, integrato nel 2011, non conteneva gli elementi richiesti dall’art. 28 GDPR né, per il periodo anteriore, dall’art. 29 del Codice privacy. La mancata formalizzazione scritta ha comportato una violazione dell’art. 28 GDPR, in quanto il trattamento è stato svolto senza un atto idoneo a definire durata, natura, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare.
Violazione del principio di responsabilizzazione
Il Garante ha ritenuto violati anche gli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, perché il Comune non ha adottato misure e politiche adeguate né ha saputo dimostrare la piena conformità del trattamento. La mancata definizione del rapporto con il fornitore ha inciso sulla ripartizione delle responsabilità e sulla capacità del titolare di garantire una governance conforme al GDPR, anche in relazione alle istruzioni documentate da impartire al soggetto che operava per suo conto.
Sanzione e criteri di quantificazione
Applicando l’art. 83, par. 3 GDPR, il Garante ha individuato come violazione più grave quella dell’art. 5 GDPR, sanzionabile fino a 20.000.000 di euro ai sensi dell’art. 83, par. 5. Nella quantificazione sono stati considerati la durata della violazione, l’assenza di danni comprovati, il carattere colposo della condotta, le dimensioni ridotte del Comune, l’assenza di precedenti e la situazione emergenziale Covid. La sanzione è stata determinata in 3.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Misure finali e impugnazione
Non sono state disposte ulteriori misure correttive, perché la condotta aveva esaurito i suoi effetti e il Comune aveva dichiarato di aver successivamente regolarizzato il rapporto con la società. Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno. È ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 se il ricorrente risiede all’estero.
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