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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16128/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza del 07/11/2024 del Giudice dell'esecuzione (Corte di appello di Lecce) che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione solo con riferimento ai reati indicati nei punti 2, 4 e 5 del provvedimento impugnato e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 81 c.p., 671 e 442 c.p.p.), lamentando che il Giudice dell'esecuzione non aveva enucleato le frazioni di pena attribuite a titolo di continuazione per i reati celebrati con il rito abbreviato e, dunque, non risultava se e come fosse stata applicata la riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione e uno o più reati satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, gli aumenti di pena per la continuazione sono soggetti alla riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. e il giudice dell'esecuzione deve specificare nel provvedimento di rideterminazione di aver tenuto conto di tale riduzione (che è aritmeticamente predeterminata e non richiede motivazione sul quantum). Poiché la Corte di appello di Lecce non ha indicato le riduzioni applicate alle sentenze celebratisi con rito abbreviato (punti 2 e 4) e non è possibile ricostruire se le abbia comunque considerate, la Cassazione ha annullato l'ordinanza per quanto riguarda la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., comma secondo

    Stabilisce l'aumento di pena per la continuazione; la Corte ha precisato che l'aumento applicato in sede esecutiva deve tenere conto delle riduzioni spettanti per il rito abbreviato quando il reato satellite è stato giudicato con tale rito.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare il trattamento sanzionatorio: la Corte ha ricordato che tale rideterminazione deve esplicitare l'avvenuta applicazione delle riduzioni previste dall'art. 442 c.p.p. per i reati decisi con rito abbreviato.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione premiale della pena per il rito abbreviato (di regola un terzo). La Corte ha affermato che tale vantaggio è irrevocabile e va rispettato anche quando, in sede di continuazione, l'incremento risultante deve essere ridotto di un terzo; la riduzione è aritmeticamente predeterminata e il giudice deve solo dichiarare di averla tenuta conto.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita) e Cass. Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004 (Pennisi)

    De Rita, Rv. 281617 - 01; Pennisi, Rv. 227929 - 01

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, nel riconoscimento della continuazione 'in executivis', gli aumenti per continuazione relativi a reati celebrati con rito abbreviato devono essere ridotti in base all'art. 442 c.p.p. e il giudice deve esplicitarne il conteggio, mentre non è richiesta una motivazione sul 'quantum' della riduzione essendo aritmeticamente predeterminata.

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione in sede esecutiva e uno o più reati satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, gli aumenti per continuazione devono essere ridotti in base all'art. 442 c.p.p. (di regola un terzo).
  • Il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, deve esplicitare di aver tenuto conto delle riduzioni previste per il rito abbreviato; la mancata indicazione formale può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
  • La riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. è considerata un vantaggio irrevocabile acquisito dall'imputato e non viene meno in sede di esecuzione o in caso di riconoscimento della continuazione.
  • La quantificazione della riduzione ai sensi dell'art. 442 c.p.p. è aritmeticamente predeterminata e non richiede motivazione sul modo in cui è stato calcolato il 'quantum', ma richiede comunque una dichiarazione esplicita di averla applicata.
  • Se la pena attribuita al reato celebrato con rito abbreviato, anche dopo la diminuzione, si trasforma in un aumento ai sensi dell'art. 81 c.p., tale aumento dovrà comunque essere ridotto del terzo spettante per il rito abbreviato.
  • In caso di dubbio o assenza di indicazioni sulle riduzioni nelle motivazioni del giudice dell'esecuzione, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per consentire una nuova e chiara determinazione del trattamento sanzionatorio.

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