Sentenza n. 9072/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - della nota protocollo “inl.DIL SUD.REGISTRO UFFICIALE. U. 0003311.10-02-2026” trasmessa, a mezzo pec, in data 10.2.2026, con cui la Direzione interregionale del Sud dell’Inl, sede di Napoli, ha negato l’accesso agli atti richiesto dall’odierna ricorrente con istanza di accesso trasmessa in data 4.2.2026 anche all’Ispettorato territoriale del lavoro di Agrigento; - della nota dell’Inps - Direzione provinciale di Agrigento trasmessa, a mezzo pec, in data 23.2.2026, con la quale è stato negato l’accesso agli atti richiesto dall’odierna ricorrente con istanza di accesso trasmessa in data 4.2.2026; nonché per l’annullamento o la disapplicazione dell’art. 2, co. 1, lett. c), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 757 del 4 novembre 1994 (“Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”), nella parte in cui prevede che “Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: … c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”; nonché per l’emanazione nei confronti dell’Inl e dell’Inps di un ordine di esibizione avente a oggetto la documentazione richiesta dall’odierna ricorrente con l’istanza di accesso sopra indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi dell'accesso a documenti relativi agli esiti di un'attività ispettiva condotta da personale dell'Inps e dell'Inl, nonché la disposizione regolamentare che sottrae all'accesso determinati documenti ispettivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni detentrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la nota della Direzione interregionale del Sud dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 10 febbraio 2026 e contro la nota dell'Inps - Direzione provinciale di Agrigento del 23 febbraio 2026, con cui era stato negato l'accesso richiesto il 4 febbraio 2026 alla documentazione relativa agli esiti di un'attività ispettiva. Ha inoltre chiesto l'annullamento o la disapplicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 757 del 4 novembre 1994, nella parte relativa ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, e un ordine di esibizione della documentazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è stata adottata perché la parte ricorrente, con atto depositato il 10 aprile 2026, ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto che il giudizio fosse definito in tal senso. Il Tribunale non ha quindi esaminato nel merito la legittimità dei dinieghi di accesso, la disposizione regolamentare contestata o la richiesta di esibizione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina processuale del ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alla dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 757 del 4 novembre 1994
Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: … c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi
La disposizione è stata contestata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato la legittimità o l'applicabilità concreta, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i provvedimenti di diniego dell'accesso, le eventuali disposizioni regolamentari contestate e la domanda di esibizione documentale.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando le peculiarità della controversia lo giustifichino.
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