Deliberazione n. 221 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal Dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per dodici mesi, con misure idonee a tutelare l’identificabilità degli interessati.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di un provvedimento d’urgenza su contenuti riconducibili al revenge porn nei confronti di Telegram FZ-LLC
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso una piattaforma digitale.
Origine del procedimento e quadro normativo
La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata. Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice, introdotto per i casi di cd. revenge porn, che attribuisce competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso. Lo stesso articolo prevede che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 2 aprile 2025 un provvedimento urgente, poi trasmesso al gestore della piattaforma. La determinazione n. 105/2025 ha disposto:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale che la piattaforma dovesse acquisire in chiaro, per soli fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale.
Esito finale
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 105/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento conferma quindi le misure di blocco della diffusione e di conservazione limitata del materiale, in chiave preventiva e probatoria, nell’ambito della tutela contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite una piattaforma digitale senza il proprio consenso. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire su tali segnalazioni (cd. revenge porn) e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente sul contenuto segnalato
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 2 aprile 2025 un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC. È stato ingiunto al gestore della piattaforma di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alla società è stato anche prescritto, qualora il materiale oggetto della segnalazione fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 10 aprile 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 105/2025 adottato dal Dirigente competente. Il provvedimento conclusivo conferma quindi l’efficacia delle misure urgenti disposte nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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