Cassazione Civile, Ordinanza n. 07065/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oltre due milioni di euro a favore del factor originario, in relazione a crediti verso una ASL ceduti pro solvendo nell’ambito di un contratto di factoring. I debitori principali e i garanti avevano proposto opposizione, deducendo tra l’altro la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia. Il tribunale aveva dichiarato tardiva tale eccezione; la corte d’appello aveva invece ritenuto ammissibile la questione, ma aveva escluso la nullità perché le fideiussioni erano qualificate come specifiche e, comunque, non era stata provata l’incidenza delle clausole contestate sul singolo contratto. In cassazione il ricorrente deduce: 1) violazione dell’art. 2, co. 2, lett. a, L. 287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE, sostenendo che la nullità della fideiussione a valle dipenderebbe non dalla distinzione tra fideiussione omnibus e specifica, ma dalla conformità del contratto allo schema ABI illecito; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la corte d’appello avrebbe omesso di valutare gli indizi e la prova presuntiva della nullità parziale ex art. 1419 c.c.; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto valida la garanzia senza verificare la prova della nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva infatti affermato che, anche a prescindere dalla qualificazione come fideiussione specifica, la mera corrispondenza di alcune clausole allo schema ABI non bastava a dimostrare la nullità, mancando allegazioni su come il contratto fosse stato concluso a condizioni diverse. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti infondati/inammissibili: la motivazione d’appello non era apparente, perché conteneva riferimenti concreti al difetto di allegazioni e prova; inoltre il ricorso non rispettava l’onere di specifica indicazione degli atti e delle prove ex art. 366, n. 6, c.p.c., limitandosi a trascrizioni parziali. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, dando atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Serve a denunciare violazione o falsa applicazione di legge; nel caso le doglianze sono state ritenute in parte inammissibili perché non agganciavano la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per asserita nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era sufficiente e concreta.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti rilevanti; la mancata trascrizione puntuale delle parti decisive ha determinato inammissibilità.
art. 100 c.p.c.
La censura è stata ritenuta carente di interesse perché i vizi dedotti non riguardavano il negozio effettivamente stipulato, qualificato come fideiussione specifica.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito aveva affrontato la questione della nullità.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione apparente; escluso perché la sentenza d’appello conteneva un apparato argomentativo sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.
art. 1419 c.c.
Richiamato per la nullità parziale delle clausole; la Corte ha ritenuto non dimostrato che le clausole colpite fossero essenziali per l’intero contratto nel caso concreto.
art. 1957 c.c.
Le clausole di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. erano tra quelle contestate come conformi allo schema ABI.
art. 2697 c.c.
La parte che deduce la nullità o invalidità deve fornire la prova dei relativi presupposti; nel caso l’onere probatorio non è stato assolto.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
Norma antitrust richiamata come base dell’illecito dello schema ABI delle fideiussioni omnibus.
artt. 101 e 102 TFUE
Richiamati come parametri del divieto di intese restrittive della concorrenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005
Richiamato come accertamento amministrativo dell’illiceità dello schema ABI delle fideiussioni omnibus per violazione della concorrenza.
Cass. S.U. n. 41994/2021
Richiamata per il principio secondo cui la parte che deduce la nullità totale o parziale dei contratti a valle di un’intesa anticoncorrenziale deve allegare e provare i presupposti della nullità.
Cass. S.U. n. 8053/2014
Richiamata per delimitare il vizio di motivazione apparente al di sotto del minimo costituzionale.
Massime di principio
- La nullità dei contratti di fideiussione collegati a uno schema anticoncorrenziale non può essere affermata in modo automatico: occorre verificare il concreto contratto a valle e dimostrare in che misura le clausole contestate ne incidano sulla validità.
- Se il negozio è qualificato come fideiussione specifica, la deduzione di nullità riferita allo schema ABI delle fideiussioni omnibus può risultare priva di interesse quando la censura non riguarda il contratto effettivamente stipulato.
- Chi eccepisce la nullità totale o parziale di un contratto deve allegare e provare specificamente sia l’esistenza delle clausole asseritamente illecite sia la loro essenzialità ai fini dell’assetto negoziale complessivo.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione sia priva di un apparato argomentativo effettivo; non basta che la motivazione sia sintetica o riferita a un caso concreto in termini non estesi.
- Il ricorso per cassazione che denunci omessa valutazione di prove o presunzioni deve rispettare rigorosamente l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, senza limitarsi a trascrizioni parziali o generiche.
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