Cassazione Penale, Sentenza n. 24159/2026 del 01/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un soggetto, quale legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado e in appello per omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno d'imposta 2016, con evasione IRES indicata in sentenza. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'ordinanza di dichiarazione di assenza, perché la citazione era stata consegnata a persona convivente (il figlio) e, in base alla disciplina transitoria della riforma Cartabia, il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto l'effettiva conoscenza del processo; 2) nullità per mancata considerazione della nomina del difensore di fiducia, depositata telematicamente, con conseguente illegittima celebrazione del dibattimento da parte del difensore d'ufficio; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p. e omessa assunzione di prova decisiva, perché la soglia di punibilità sarebbe stata ritenuta senza acquisire il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e senza adeguata valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, nonché con motivazione illogica sul dolo specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando però che, nel caso concreto, la nomina del difensore di fiducia era stata validamente depositata al portale telematico presso la Procura quando il fascicolo era ancora nella disponibilità del pubblico ministero; tale nomina doveva quindi essere inserita nel fascicolo per il dibattimento. Poiché il processo di primo grado si era svolto senza il difensore di fiducia, ma con un difensore d'ufficio non più legittimato, si è verificata una nullità che ha imposto l'annullamento senza rinvio e la regressione del procedimento. La decisione non ha esaminato nel merito il terzo motivo, essendo il vizio processuale assorbente.
Norme richiamate
Disciplina la possibilità di procedere in assenza dell'imputato; la Corte ne afferma l'applicabilità, nel processo pendente, secondo la disciplina transitoria della riforma Cartabia, e valorizza la prova concreta dell'effettiva conoscenza del processo.
art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.
La mancata corretta instaurazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa integrano nullità di ordine generale.
Richiamato quale norma sulle nullità assolute, in relazione alla celebrazione del giudizio senza la valida presenza del difensore di fiducia.
È richiamato il precedente orientamento sulla forma della nomina del difensore di fiducia; la Corte precisa però che, nel caso concreto, la questione è regolata dalla disciplina del deposito telematico.
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
Il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze presso gli uffici della procura deve avvenire esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico; la nomina depositata con tale modalità è ritenuta rituale.
È richiamato per affermare che il fascicolo rimane presso il pubblico ministero fino alla trasmissione al giudice; dunque la procura era l'autorità giudiziaria procedente al momento del deposito della nomina.
Le parti hanno l'onere di provare anche i fatti da cui discende l'applicazione delle norme processuali; in particolare il pubblico ministero, disponendo del fascicolo, deve farvi confluire gli atti rilevanti.
È evocato nel terzo motivo, che lamenta una motivazione illogica e una valutazione incompleta della prova; il motivo però resta assorbito dall'accoglimento della censura processuale.
Norma incriminatrice contestata per omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
art. 88 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato dalla difesa come parte della disciplina transitoria della riforma Cartabia.
art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte lo interpreta nel senso che, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, se non era già stata pronunciata ordinanza di procedersi in assenza, si applica la nuova disciplina dell'assenza.
Massime di principio
- Nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, se non era già stata pronunciata ordinanza di procedersi in assenza, la disciplina applicabile è quella nuova dell'art. 420-bis c.p.p. come modificato, non quella previgente.
- La notifica del decreto di citazione a giudizio a persona convivente non è di per sé sufficiente a fondare automaticamente la dichiarazione di assenza: il giudice deve valutare in concreto, anche alla luce di elementi ulteriori come la nomina di un difensore di fiducia, se l'imputato abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo.
- La nomina del difensore di fiducia è validamente effettuata, nel regime telematico vigente, mediante deposito al portale del processo penale telematico presso l'ufficio della procura quando il fascicolo si trova ancora nella disponibilità del pubblico ministero.
- Non sussiste obbligo di rinnovare la notifica del decreto di citazione al difensore che venga nominato solo successivamente all'emissione e all'invio dell'atto per la notificazione; la situazione processuale si cristallizza al momento della fissazione dell'udienza.
- Se una nomina fiduciaria validamente depositata non viene inserita nel fascicolo per il dibattimento né portata all'attenzione del giudice al controllo della costituzione delle parti, il dibattimento celebrato con il solo difensore d'ufficio può essere affetto da nullità del contraddittorio e della difesa.
- In sede di legittimità, per le questioni processuali la Corte può accedere direttamente agli atti e decidere come giudice del fatto processuale, prescindendo dalla motivazione del giudice di merito, quando occorra verificare la correttezza in rito della decisione.
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