Corte di giustizia, Ordinanza C-712/22
Order of the Court (Sixth Chamber) of 4 May 2023. — WT v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Officials – Disciplinary proceedings – Disciplinary penalty in the form of a reprimand – Action for annulment and for damages – Action manifestly inadmissible or manifestly unfounded. — Case C-712/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 181 del regolamento di procedura, respinge integralmente l’impugnazione di WT avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato una sanzione disciplinare di censura inflitta dalla Commissione. Le censure dell’appellante vengono qualificate in parte come manifestamente irricevibili, perché mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, e in parte come manifestamente infondate, perché la lettura della sentenza Kerstens proposta dalla ricorrente è considerata errata. Viene inoltre confermata la valutazione del Tribunale sulla ragionevolezza della durata del procedimento disciplinare e sull’idoneità della riapertura dell’istruttoria a garantire i diritti di difesa.
Impugnazione di un’ex funzionaria contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto l’annullamento e il risarcimento avverso una sanzione disciplinare di censura; la Corte dichiara il ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia errato nel respingere il ricorso di WT contro la decisione disciplinare della Commissione del 17 aprile 2019, con cui le è stata inflitta una censura, in particolare quanto a: presunte contraddizioni nella motivazione, asserita distorsione degli elementi di prova, errata interpretazione della sentenza Kerstens, violazione del principio di certezza del diritto, del termine ragionevole e dell’articolo 41 della Carta, nonché preteso errore nel ritenere conforme al buon andamento amministrativo l’ampliamento del mandato istruttorio.
Principio di diritto
In sede di impugnazione la Corte non rivede la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal Tribunale, salvo distorsione manifesta e precisamente indicata. Le censure che si limitano a rimettere in discussione l’apprezzamento del Tribunale, o che non individuano con precisione l’errore di diritto dedotto, sono irricevibili; quelle fondate su una lettura errata della sentenza Kerstens o su argomentazioni già respinte dal Tribunale sono infondate. La Corte conferma quindi la legittimità del rigetto del ricorso e dichiara l’impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Sanzione disciplinare di censura e impugnazione davanti alla Corte
La presente ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da WT avverso la sentenza del Tribunale nella causa T‑91/20, con cui era stato respinto il ricorso ex articolo 270 TFUE volto all’annullamento della decisione della Commissione del 17 aprile 2019 e al risarcimento dei danni asseritamente subiti. La Commissione aveva inflitto a WT una sanzione disciplinare in forma di censura nell’ambito di un procedimento interno concernente il suo comportamento.
Fatti e procedimento principale
Il contenzioso nasce da due procedimenti amministrativi interni, indicati come CMS 13/031 e CMS 17/011. Secondo la ricorrente, il secondo procedimento sarebbe stato sostanzialmente una riapertura o un ampliamento del primo, con conseguente lesione dei suoi diritti di difesa, violazione del principio di certezza del diritto e durata eccessiva del procedimento complessivo.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso e WT ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte decide con ordinanza motivata, applicando l’articolo 181 del regolamento di procedura, poiché il ricorso è ritenuto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Questioni sottoposte alla Corte
La ricorrente articolava due motivi di impugnazione.
- Il primo motivo denunciava:
- una presunta caratterizzazione contraddittoria dei fatti da parte del Tribunale;
- una presunta distorsione delle prove;
- un’errata interpretazione e applicazione della sentenza Kerstens v Commissione;
- la violazione del principio di certezza del diritto.
- Il secondo motivo denunciava:
- la violazione dell’articolo 41 della Carta e del requisito del termine ragionevole nella gestione del procedimento amministrativo e disciplinare;
- l’erronea applicazione del principio di buona amministrazione, in particolare per aver ritenuto giustificato l’ampliamento del mandato istruttorio.
Normativa e principi richiamati
La Corte richiama il proprio sindacato limitato in sede di impugnazione, ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto: l’appello è limitato ai punti di diritto, mentre l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove spettano in via esclusiva al Tribunale, salvo distorsione manifesta.
Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 270 TFUE, quale base del ricorso del funzionario contro l’istituzione;
- l’articolo 181 del regolamento di procedura, per la decisione con ordinanza motivata;
- l’articolo 41 della Carta, relativo al diritto a una buona amministrazione;
- gli articoli 2 e 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari, relativi al rapporto tra indagine amministrativa e avvio del procedimento disciplinare.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
Quanto alla presunta contraddizione nella motivazione del Tribunale, la Corte osserva che il fatto che il mandato del procedimento CMS 17/011 non enumerasse espressamente i fatti già esaminati nel procedimento CMS 13/031 non contraddice la constatazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i due procedimenti erano collegati e parte delle informazioni raccolte nel primo era stata utilizzata anche nel secondo. La Corte evidenzia che il Tribunale aveva comparato i due rapporti istruttori e aveva rilevato una sostanziale sovrapposizione di fatti.
Sulla pretesa distorsione delle prove, la Corte rileva che la ricorrente non indica in modo preciso quali elementi siano stati travisati né come l’errore di apprezzamento del Tribunale avrebbe determinato la distorsione. La censura è quindi dichiarata manifestamente irricevibile.
Quanto alla sentenza Kerstens, la Corte chiarisce che il principio da essa ricavabile impone che, prima dell’eventuale apertura di un procedimento disciplinare, sia svolta un’indagine amministrativa ai sensi dell’allegato IX dello Statuto, ma non impone limiti sostanziali al contenuto dell’indagine oltre a quelli derivanti dalla regolarità della procedura. In questo caso, la Commissione aveva chiuso il primo procedimento e aperto il secondo proprio per conformarsi a tale giurisprudenza e per garantire i diritti di difesa della ricorrente. Non emerge quindi alcuna erronea applicazione di Kerstens.
Anche la censura di violazione della certezza del diritto viene respinta: la ricorrente si fonda sull’assunto, non accolto dalla Corte, che la Commissione avesse impropriamente ampliato il mandato istruttorio. Inoltre, tale profilo era stato esaminato dal Tribunale in un distinto passaggio della sentenza impugnata e non era stato utilmente censurato in impugnazione.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Per quanto riguarda la durata complessiva del procedimento, la Corte considera le argomentazioni della ricorrente come dirette, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza individuare un errore di diritto nella motivazione del Tribunale. Tali censure sono pertanto manifestamente irricevibili.
La Corte chiarisce inoltre che il Tribunale non aveva affermato che una durata di quasi sei anni fosse giustificata in sé dal principio di buona amministrazione; aveva invece ritenuto che la scelta di aprire un nuovo procedimento fosse giustificata per garantire meglio i diritti di difesa e che, tenendo conto di tutte le circostanze, quella durata complessiva fosse ragionevole. Non vi è quindi l’errore di diritto denunciato dalla ricorrente.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge l’impugnazione nel suo complesso, qualificandola come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. In applicazione dell’articolo 137 del regolamento di procedura, dispone che WT sopporti le proprie spese, rilevando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla Commissione, che quindi non ha sostenuto spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- l’impugnazione dinanzi alla Corte non può trasformarsi in una nuova discussione sui fatti o sulle prove;
- la distorsione del materiale probatorio deve essere specificamente indicata e risultare in modo evidente dagli atti;
- la sentenza Kerstens impone la previa indagine amministrativa prima dell’apertura del procedimento disciplinare, ma non vieta che l’amministrazione riapra o riorganizzi l’istruttoria per conformarsi ai requisiti procedurali;
- la ragionevolezza della durata del procedimento va apprezzata tenendo conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto.
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