Cassazione Penale, Sentenza n. 17896/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo relativo a Euro 50.000 in contanti rinvenuti in uno zaino nella camera temporaneamente in uso a FINZI Sabatino. METALFIN sosteneva che le somme erano pertinenza della società e affidate al socio FINZI Sabatino per esigenze di cassa (versamenti bancari e pagamenti fornitori), censurando inoltre errori nella motivazione (riferimento incongruo al "padre del ricorrente" e presunto travisamento della documentazione sul ruolo di Sabatino). La difesa ha prodotto partitari e fatture per dimostrare la natura societaria del denaro e ha osservato che, se si fosse trattato di denaro riconducibile al padre FINZI Giorgio, la custodia avrebbe potuto avvenire nelle casseforti domiciliari sequestrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mosse da METALFIN attengano a una diversa valutazione delle risultanze di fatto e non a vizi di legge o a carenze motivazionali così gravi da rendere "apparente" la motivazione. Il Tribunale aveva motivato la conferma del sequestro sottolineando l'inverosimiglianza che il contante corrispondesse quasi all'intera cassa sociale, la mancata idonea documentazione dell'incarico di Sabatino come "responsabile degli incassi e del trasporto di valori" e la scarsa operatività extra-bancaria emersa dalle fatture (con pagamenti in contanti limitati, per complessivi circa Euro 19.000). Per questi motivi la ricostruzione alternativa proposta dalla società non è stata accolta. METALFIN è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
presente nell'istruttoria (richiesta di riesame ex art. 322)
norma che disciplina il riesame del provvedimento cautelare (ricorso al Tribunale); qui utilizzata per il procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
citato come contestazione penale nell'ambito del procedimento a carico di FINZI Giorgio
norma relativa alle fattispecie di reato tributario rilevanti ai fini del decreto di sequestro preventivo; il sequestro è stato adottato nell'ambito di un procedimento per reati tributari disciplinati da questo decreto legislativo
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione radicalmente apparente; la diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito non costituisce motivo di cassazione.
- Quando si contesta la riconducibilità di somme sequestrate a una società, è essenziale fornire documentazione stringente e coerente: incarichi formali, scritture di cassa aggiornate, evidenze di movimentazioni bancarie collegate, giustificativi di incasso e pagamento e riconciliazioni contabili che dimostrino la necessità della detenzione di contante.
- La mera produzione di fatture non è sempre sufficiente a dimostrare la pertinenza societaria del denaro: il giudice valuta la congruità tra gli importi contanti effettivamente documentati (es. totale pagamenti in contanti) e la somma rinvenuta, nonché la plausibilità dell'affidamento di ingenti somme a soggetti terzi senza adeguata formalizzazione.
- Se il denaro fosse riferibile a un terzo (es. familiare dell'indagato), occorre altresì spiegare perché non sia stato custodito in mezzi più sicuri notoriamente disponibili (es. cassaforte domestica), poiché la scelta di custodia può incidere sulla valutazione della disponibilità effettiva del denaro.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe: documentare in modo preventivo e formale l'affidamento di fondi a soggetti (incarichi scritti), mantenere tracciabilità bancaria ove possibile, conservare prove immediate di movimentazioni contanti (registri di cassa, ricevute, mandate di versamento) e fornire elementi che escludano la riconducibilità a soggetti indagati per il reato oggetto del sequestro.
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