Cassazione Penale, Sentenza n. 10770/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame e in rinvio, aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Avanzato Domenico limitatamente al concorso nel reato di omicidio in esecuzione aberrante di Di Falco Roberto. Il Procuratore denunciava violazione di legge e vizi di motivazione, in particolare il mancato rispetto del vincolo di rinvio e la errata applicazione dei principi relativi all'aberratio ictus e al concetto di 'eterodirezione' della mano dell'agente da parte della reazione della vittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il Tribunale di Palermo, pur richiamando formalmente il principio per cui la reazione della vittima designata è in genere irrilevante ai fini dell'aberratio ictus, ha applicato il principio in modo incoerente e contraddittorio, senza chiarire se il colpo che ha raggiunto Di Falco sia stato esploso dal medesimo prima o dopo la manovra di difesa e senza fornire elementi che giustificassero l'affermazione di 'eterodirezione'. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame, imponendo al giudice del rinvio di attenersi ai principi stabiliti dalla Corte.
Norme richiamate
art. 82 c.p.
Richiamato in relazione all'aberratio ictus e alla nozione di concorso di persone nel reato; la Corte richiede che l'offesa rimanga oggettivamente e soggettivamente riferibile all'agente perché la reazione della vittima sia irrilevante
art. 575 c.p.
Norma del delitto di omicidio citata come fattispecie terminale coinvolta nella qualificazione del fatto
art. 83 c.p.
Citato nel testo per i principi sull'aberratio ictus: la reazione della vittima non interrompe il nesso di causalità salvo che essa determini un autonomo e imprevedibile sviluppo causale non più riconducibile all'agente originario
Massime di principio
- La reazione difensiva della vittima designata è in genere irrilevante ai fini dell'aberratio ictus se l'offesa resta oggettivamente e soggettivamente riconducibile all'agente originario; non sono determinanti l'entità o le modalità della reazione in astratto, ma se questa abbia effettivamente interrotto il nesso causale.
- Per escludere l'aberratio ictus e ritenere che si sia realizzata un'azione 'eterodiretta' è necessario che il giudice accerti, con elementi concreti, che la condotta della vittima ha dato vita a una serie causale autonoma, atipica e non prevedibile che renda non più attribuibile all'agente l'esplosione del colpo o l'evento lesivo.
- Nel giudizio cautelare (o di riesame nel rito cautelare) il giudice deve rispettare il vincolo di rinvio imposto dalle decisioni di legittimità: non può ripetere argomentazioni già annullate ma deve compiere un nuovo e coerente accertamento, esplicitando il nesso temporale e causale tra la reazione della vittima e l'evento lesivo.
- La semplice deviazione della traiettoria dovuta a un colpo o a un contatto della vittima non è di per sé sufficiente a escludere l'aberratio ictus: rileva invece se il colpo è stato esploso volontariamente dall'agente e se la reazione ha determinato un nuovo corso degli eventi non più riconducibile all'intenzione e all'azione dell'agente originario.
- Eventi successivi allo sparo (es. il passaggio dell'arma di mano in mano dopo il ferimento) non possono essere utilizzati come elementi decisivi per la qualificazione giuridica dell'evento originario se sono manifestamente posteriori al momento del verificarsi del danno.
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