Sentenza del 14/09/2018 n. 7774 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile derivante dall'acquisto, nel 2002, di cinque immobili provenienti da procedure fallimentari, qualificandoli come beni ammortizzabili e strumentali all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso ritenendo non dimostrata l'inerenza degli immobili all'attività imprenditoriale, rilevando in particolare che il complesso industriale di Casoria era stato concesso in comodato gratuito a una società collegata da rapporti familiari prima ancora dell'acquisto formale della proprietà. Per gli altri immobili mancavano, secondo l'Ufficio, documentazione sulla provenienza, sui pagamenti e sulla loro effettiva strumentalità. La società contestava inoltre la tardività del diniego, il difetto di motivazione e la nullità della notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale per la Campania ha rigettato integralmente l'appello, ritenendo che il termine decadenziale dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 non si applicasse al diniego di rimborso fondato sulla contestazione dell'esistenza stessa del diritto del contribuente, essendo applicabile il termine ordinario di prescrizione. Ha inoltre ritenuto valida, o comunque sanata, la notifica del diniego perché l'atto era stato ricevuto e successivamente impugnato. Nel merito, ha escluso che la società avesse provato l'inerenza e la strumentalità concreta dei cinque immobili rispetto alla propria attività, precisando che non esistono beni strumentali automaticamente per legge e che il contribuente deve dimostrare l'utilizzo nell'attività d'impresa oppure l'impossibilità di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 30, commi 2 e 3, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente il rimborso dell'eccedenza detraibile, superiore a euro 2.582,28, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili.
Il rimborso richiede che l'IVA riguardi beni effettivamente ammortizzabili e strumentali all'attività d'impresa; non è sufficiente la mera qualificazione contabile o catastale del bene.
Art. 57, D.P.R. n. 633/1972
Il termine decadenziale previsto per gli avvisi di accertamento non si applica al diniego di rimborso quando l'Amministrazione contesta l'esistenza del debito o del diritto al rimborso, anziché accertare un credito erariale.
Art. 43, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
La strumentalità per natura deve comunque essere verificata in concreto in rapporto all'attività dell'impresa; non basta invocare astrattamente la natura industriale o la categoria catastale dell'immobile.
Artt. 102 e 103, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Ai fini dell'ammortamento sono rilevanti i beni strumentali impiegati nel processo produttivo o necessari allo svolgimento dell'attività per più esercizi.
Art. 19, D.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA presuppone che l'acquisto sia inerente a operazioni o attività d'impresa; l'onere di dimostrare tale collegamento grava sul contribuente.
Art. 60, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 137 e seguenti c.p.c.
Eventuali irregolarità della notificazione non comportano necessariamente l'inesistenza dell'atto e possono essere sanate quando la notifica raggiunge lo scopo, cioè quando il destinatario acquisisce effettiva conoscenza dell'atto e lo impugna.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
Il vizio della notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo quando l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario.
Art. 2719 c.c.
La copia fotografica o fotostatica fa fede se non viene disconosciuta espressamente e specificamente; nel caso concreto l'avviso di ricevimento è stato valorizzato come prova della ricezione.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere il diritto al rimborso deve provare i fatti costitutivi, inclusi l'acquisto, il pagamento dell'IVA, la strumentalità e l'inerenza dei beni.
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese possono essere compensate quando ricorrono ragioni di peculiarità o particolare complessità della controversia.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5069 del 15 marzo 2016
Il termine decadenziale per l'accertamento del credito dell'Amministrazione non limita il potere di contestare l'esistenza di un debito o di un diritto al rimborso del contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso IVA relativo a beni ammortizzabili non è sufficiente dimostrare l'acquisto e il pagamento dell'imposta: occorre provare documentalmente che il bene è inerente e strumentale all'attività economica del soggetto richiedente.
- La strumentalità di un immobile deve essere valutata in concreto, in rapporto all'attività effettivamente svolta e all'oggetto sociale, anche quando il bene abbia caratteristiche industriali o sia astrattamente strumentale per natura.
- L'utilizzo del bene da parte di un terzo, soprattutto in comodato gratuito e prima dell'acquisto formale, può costituire un forte elemento contrario all'inerenza, salvo prova di uno specifico e documentato interesse economico dell'impresa proprietaria.
- Il contribuente deve conservare e produrre titoli di acquisto, decreti di trasferimento, fatture, registri IVA, prove dei pagamenti, oggetto sociale e documentazione che colleghi il bene all'attività d'impresa.
- Il termine decadenziale previsto per gli accertamenti non opera necessariamente nei procedimenti di rimborso: quando l'Ufficio nega il rimborso contestando l'esistenza del diritto, la contestazione può essere soggetta al termine ordinario di prescrizione.
- Una notifica viziata può essere sanata se il destinatario riceve effettivamente l'atto e lo impugna; per sostenere l'inesistenza o la nullità occorre dimostrare un vizio concreto e, nel caso di disconoscimento della documentazione, contestare espressamente e specificamente la copia o la sottoscrizione.
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