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Ordinanza

Ordinanza del 23/03/2026 n. 6896 - Corte di Cassazione

Difetto di giurisdizione - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha stabilito che il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 3 D.Lgs. 546/1992), a differenza del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo. Nel caso, P. G. S.S.D. Srl aveva impugnato lo scarto di istanza per contributo a fondo perduto; la CTP aveva accolto l'impugnazione, la CTR aveva confermato la decisione e l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. La Cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Difetto di giurisdizione del giudice tributario - rilevabilità in ogni stato e grado del processo

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