Ordinanza del 17/03/2026 n. 6178 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il terzo motivo dell’Agenzia delle entrate: se la cartella presupposta è stata annullata solo in parte, il preavviso di iscrizione ipotecaria non va annullato integralmente, ma il credito e l’ipoteca devono essere ricondotti alla misura corretta. Gli altri due motivi sono respinti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese.
Preavviso di iscrizione ipotecaria: rideterminazione dell’importo in caso di parziale annullamento della cartella presupposta.
Controversia sul preavviso di iscrizione ipotecaria
La Corte esamina il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la decisione che aveva confermato l’annullamento integrale di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La controversia riguarda, per quanto ancora rileva in cassazione, i crediti riferiti a una cartella di pagamento parzialmente annullata in sede giudiziale.
Svolgimento del giudizio
A.A. aveva impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a crediti risultanti da tre atti presupposti: due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo. Il ricorso era stato accolto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che una delle cartelle, identificata in atti con il n. (...), era stata annullata parzialmente e ritenendo necessario procedere a una nuova iscrizione a ruolo sulla base della decisione giudiziale che aveva rideterminato il debito.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alle statuizioni relative a tale cartella, articolandolo in tre motivi. A.A. ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si è costituita aderendo al ricorso.
Primo motivo: efficacia della sentenza di annullamento parziale
L’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. Ha contestato che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia n. 714/2022 fosse stata considerata definitiva, sostenendo che era stata impugnata e poi riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria con sentenza n. 587/2014, che avrebbe integralmente confermato la legittimità della cartella.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché non censura la reale ratio decidendi. La sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sul passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado: aveva invece ritenuto che l’annullamento giudiziale della cartella, anche se non definitivo e in attesa dell’eventuale impugnazione, fosse sufficiente a escluderne l’idoneità quale titolo per iniziare o proseguire la riscossione provvisoria, anche cautelare. La Corte regionale aveva quindi considerato tale annullamento ostativo alla prosecuzione della sequenza riscossiva e idoneo a incidere sul successivo preavviso di iscrizione ipotecaria, richiamando Cass. n. 758/2017.
Secondo motivo: dedotta omessa pronuncia
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia ha invocato la violazione dell’art. 112 c.p.c. per il mancato esame della propria argomentazione secondo cui l’annullamento, limitato alle sanzioni, non richiedeva l’emissione di una nuova cartella: sarebbe stato sufficiente uno sgravio parziale, eliminando dal carico l’importo delle sanzioni.
La Corte respinge il motivo. L’omessa pronuncia ricorre quando manca una decisione su un capo autonomo della domanda o su un’eccezione, non quando il giudice non esamina singole argomentazioni difensive. La sentenza d’appello si era pronunciata sul punto controverso, affermando la necessità di una nuova iscrizione a ruolo sulla base del titolo giudiziale; con tale statuizione aveva implicitamente disatteso la tesi dell’Ufficio. Sono richiamate, sul perimetro del vizio di omessa pronuncia, Cass. n. 22177/2019, Cass. n. 8266/1997, Cass. n. 3388/2005 e Cass. n. 5730/2020.
Terzo motivo: rideterminazione del credito e dell’ipoteca
Con il terzo motivo l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 2872 c.c. Ha sostenuto che, essendo stata annullata solo parzialmente la cartella, il giudice avrebbe dovuto rideterminare l’importo cui si riferiva il preavviso, anziché annullarlo integralmente.
Il motivo è fondato. Se, per effetto dell’annullamento giudiziale o in autotutela di una cartella, il credito iscritto a ruolo risulta ridotto e il presupposto dell’iscrizione ipotecaria viene meno soltanto per le somme eccedenti, il giudice non può annullare integralmente l’iscrizione. Deve limitarne l’annullamento alla parte fondata sulle somme non più dovute e ordinare la riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c., in misura corrispondente al doppio del credito residuo iscritto a ruolo. Il principio è richiamato da Cass. n. 29364/2020.
La regola si fonda anche sull’orientamento per cui la cognizione del giudice tributario si estende al rapporto d’imposta: quando l’atto impositivo è annullato per ragioni sostanziali, il giudice deve esaminare la pretesa e ricondurla alla misura corretta, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 13294/2016. Il principio vale anche per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, quando la sua invalidità deriva dal parziale annullamento della cartella presupposta. In tale ipotesi va rideterminato il credito indicato nel preavviso, senza annullare integralmente l’atto.
Poiché la Corte regionale aveva annullato per intero la comunicazione preventiva, la sua decisione ha violato tale principio.
Esito e rinvio
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta gli altri due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché ridetermini il credito e il preavviso conformandosi al principio indicato e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 10 febbraio 2026 e depositata in cancelleria il 17 marzo 2026.
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