Ordinanza del 29/03/2026 n. 7538 - Corte di Cassazione
Accertamento - Reddito d'impresa - Notifica inesistente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’atto notificato riguardava una diversa sentenza e una parte estranea al giudizio. Essendo scaduto il termine per impugnare, la notificazione non poteva essere rinnovata: la sentenza di primo grado era passata in giudicato e l’appello è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha cassato senza rinvio la decisione regionale e condannato l’Agenzia alle spese.
Notifica inesistente dell’appello tributario e conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
Notifica inesistente dell’appello tributario
La decisione riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al reddito d’impresa e, in particolare, gli effetti della notificazione dell’appello dell’Agenzia delle Entrate eseguita con un atto riferito a una diversa controversia. La Corte di cassazione ha stabilito che, decorso il termine per impugnare, l’inesistenza della notifica non può essere sanata mediante rinnovo.
Accertamento e giudizio di primo grado
A.A., titolare di una ditta individuale, aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina un avviso di accertamento emesso nel 2014 per l’anno d’imposta 2009. L’Ufficio aveva determinato un maggior reddito d’impresa di Euro 96.297,00, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, numero 7), del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 51, comma 2, numero 7), del D.P.R. n. 633/1972, recuperando Irpef, Iva e Irap, oltre a interessi e sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto integralmente il ricorso con sentenza n. 101/2/2015.
Appello dell’Agenzia e rinnovazione della notifica
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio, dopo l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, aveva ordinato il rinnovo della notifica e, nel merito, aveva parzialmente accolto il gravame. Aveva ritenuto complessivamente inattendibili le scritture contabili, ma aveva riconosciuto che la documentazione del contribuente giustificava prelevamenti per complessivi Euro 18.276,00.
Dagli atti acquisiti dalla Cassazione è emerso che l’atto originariamente notificato al difensore domiciliatario riguardava la sentenza n. 182/5/2015 e una diversa parte, B.B., estranea al giudizio. L’Agenzia aveva poi depositato, al momento della costituzione, un atto di appello riferito invece ad A.A. e alla sentenza n. 101/2/2015, difforme da quello notificato. A.A. si era costituito spontaneamente il 27 aprile 2016, eccependo l’inammissibilità, e aveva reiterato l’eccezione anche dopo il rinnovo disposto dalla Commissione regionale.
Criteri sulla nullità e sull’inesistenza della notificazione
Richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 14916/2016, la Corte ha ribadito che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto oppure sia eseguita in un luogo o nei confronti di una persona privi di qualsiasi collegamento con il destinatario. Se, invece, un collegamento è ravvisabile, la notificazione è nulla e può essere sanata con effetto ex tunc mediante la costituzione del destinatario o la rinnovazione, spontanea o disposta dal giudice.
Nel caso concreto, l’atto notificato indicava una sentenza e una parte del tutto estranee alla controversia. La notificazione è stata quindi qualificata come giuridicamente inesistente, equiparabile all’omessa notifica. Poiché nel frattempo era decorso il termine per impugnare, non era possibile ordinarne la rinnovazione e la sentenza di primo grado era passata in giudicato.
Motivi di ricorso e decisione
A.A. aveva proposto tre motivi di ricorso per cassazione. I primi due denunciavano, tra l’altro, la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, l’inesistenza della notificazione e la difformità tra l’atto notificato e quello depositato. La Corte li ha accolti, ritenendo errata la decisione della Commissione tributaria regionale. Il terzo motivo, relativo all’applicazione del metodo induttivo puro anziché di quello analitico ed extracontabile ai sensi dell’articolo 39, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973, è rimasto assorbito.
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 382, comma 3, c.p.c., e ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Spese
L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.900,00 per il grado di appello e in Euro 5.800,00 per il giudizio di cassazione, oltre al rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
La decisione è stata assunta a Roma il 18 febbraio 2026 e depositata in cancelleria il 29 marzo 2026.
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